- Il comma 216 rinvia ad un decreto interministeriale per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 215 della Legge di Bilancio 2026.
- Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Termine: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro fine giugno 2026).
- La norma è di natura procedurale: rinvia ai contenuti sostanziali del comma 215.
- Fino all'adozione del decreto, la misura del comma 215 non è pienamente operativa.
Comma 216 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro fine giugno 2026), per l’attuazione delle disposizioni del comma 215. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del comma 215.
Inquadramento
Il comma 216 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha natura puramente procedurale: rinvia ad un decreto interministeriale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione delle disposizioni del precedente comma 215. La concorrenza delle amministrazioni coinvolte (Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale amministrazione capofila, Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e Ministero dell'economia e delle finanze) segnala la natura plurisettoriale della misura del comma 215, tipica delle politiche di welfare familiare e di sostegno alla genitorialità.
Il termine dei 180 giorni
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026: il termine di centottanta giorni scade dunque indicativamente alla fine del mese di giugno 2026. Si tratta, secondo la prassi, di un termine ordinatorio, non perentorio: il suo decorso non determina la decadenza del potere ministeriale di adottare il decreto, ma genera responsabilità politica e amministrativa e, sul piano sostanziale, ritarda l'operatività della misura del comma 215. Per il privato cittadino destinatario della misura, fino all'adozione del decreto la disposizione di legge resta inattuata.
La triplice concertazione
Il modello procedurale del comma 216 - decreto MLPS di concerto con MEF e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità - replica lo schema già utilizzato in misure di sostegno familiare di rilievo (ad esempio, per gli interventi attuativi del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno unico universale, o per i decreti applicativi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego). Il triplice concerto assicura: (i) la coerenza con le politiche del lavoro e della famiglia (MLPS e Famiglia), (ii) il rispetto dei vincoli di bilancio (MEF). Si tratta di una garanzia procedimentale che, da un lato, irrobustisce la legittimità del decreto e, dall'altro, comporta tempi di adozione fisiologicamente più lunghi.
Effetti pratici
L'esistenza del comma 216 segnala in modo chiaro che il comma 215 contiene una disciplina che richiede regolamentazione di dettaglio - modalità di accesso, importi, requisiti soggettivi e oggettivi, procedure di erogazione, profili di rendicontazione - non integralmente autosufficiente. Il comma 216 non aggiunge contenuti sostanziali alla disciplina ma ne condiziona l'efficacia operativa. Fino all'adozione del decreto interministeriale, eventuali domande presentate da parte degli aspiranti beneficiari non possono essere lavorate sotto il profilo amministrativo, salvo che il decreto stesso preveda forme di retroattività degli effetti.
Riferimenti normativi rilevanti
L'area di intervento, presidiata dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, si raccorda all'ordinamento del sostegno alla genitorialità, segnatamente al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno unico universale, alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di disabilità e ai meccanismi delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dall'art. 12 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il comma 216 non modifica direttamente nessuna di queste fonti, ma il decreto attuativo dovrà tenerne conto per evitare sovrapposizioni o vuoti.
Domande frequenti
Cosa stabilisce esattamente il comma 216?
Il comma 216 prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, sia adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione delle disposizioni del precedente comma 215. Si tratta di una norma di natura procedurale: non introduce un beneficio nuovo né modifica codici, ma condiziona l'operatività concreta del comma 215 all'adozione del decreto interministeriale. Il termine di 180 giorni decorre dal 1° gennaio 2026, scadendo intorno alla fine di giugno 2026; secondo la prassi, si tratta di termine ordinatorio.
Cosa accade se il decreto non viene adottato entro i 180 giorni?
Il termine di 180 giorni indicato dal comma 216 ha natura ordinatoria, non perentoria. La sua scadenza non determina la decadenza del potere amministrativo di emanare il decreto, né produce automatismi sostitutivi. Tuttavia, il decorso del termine ha conseguenze pratiche significative: la misura del comma 215 rimane non operativa fino all'adozione del decreto, e i potenziali beneficiari non possono presentare domanda. Sul piano della responsabilità, il ritardo può rilevare in termini di responsabilità politica del Ministro e, in casi specifici, sotto il profilo della responsabilità per danno da ritardo ex art. 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Perché servono tre ministri concertanti?
Il triplice concerto (MLPS capofila, Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, MEF) riflette la natura plurisettoriale della misura del comma 215. Il MLPS è competente per le politiche del lavoro e del welfare sociale; il Ministero per la famiglia presidia gli interventi specifici a sostegno della natalità e della genitorialità; il MEF garantisce la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Il triplice concerto, frequente nelle materie di welfare familiare (si pensi ai decreti attuativi del D.Lgs. 230/2021 sull'assegno unico universale), irrobustisce la legittimità del provvedimento ma ne dilata fisiologicamente i tempi di adozione.
Posso fare domanda dei benefici del comma 215 prima dell'adozione del decreto?
In assenza del decreto attuativo del comma 216, le procedure di accesso al beneficio del comma 215 non sono attivate. Eventuali domande, anche se presentate, non possono essere lavorate dagli enti competenti, salvo che il decreto, una volta adottato, preveda forme di retroattività. È consigliabile attendere la pubblicazione del decreto interministeriale - tipicamente in Gazzetta Ufficiale - per conoscere modalità, termini, modulistica e profili di rendicontazione. Le associazioni di categoria e i CAF aggiorneranno la propria operatività in seguito alla pubblicazione del decreto. Si raccomanda di non affidarsi a comunicazioni informali o anticipazioni non ufficiali.
Il decreto attuativo può modificare la disciplina sostanziale del comma 215?
No. Un decreto ministeriale, anche se interministeriale, è fonte di rango secondario e non può modificare la disciplina sostanziale fissata dalla legge primaria. Il decreto del comma 216 deve limitarsi a dettare le disposizioni applicative e operative per l'attuazione del comma 215, nei limiti tracciati dalla legge: requisiti di accesso, modalità di calcolo dell'importo, procedura di domanda, controlli e rendicontazione. Ogni eventuale deroga o integrazione sostanziale richiederebbe un intervento del legislatore. In caso di previsioni regolamentari ultra vires, il giudice amministrativo può annullare il decreto su ricorso degli interessati ai sensi dell'art. 7 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).