- Proroga al 2028 delle garanzie statali sulle operazioni di sospensione quota capitale dei mutui (modifica art. 7, c. 2, D.L. 78/2015).
- Incremento progressivo della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) con aggiornamento degli importi annui dal 2026 al 2031.
- Aggiornamento elenco comuni esenti IMU per terreni agricoli con incremento dotazione a 3.753.389.000 euro dal 2026.
- Regime speciale per Roma Capitale: esclusione dal riparto ordinario FSC e versamento fisso (79,6 mln nel 2026, 69,6 mln nel 2027, 57,6 mln dal 2028).
- Quota IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate a Roma Capitale per FSC fissata a 217.035.438 euro.
- Estensione disciplina alienazione beni pubblici (art. 35, c. 7, L. 724/1994) ai sensi dell'art. 187, c. 2, lett. e), TUEL.
Commi 679-682 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7, comma 2, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78 legge 6 , le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sonoagosto 2015, n. 125 inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,». . All’ , le parole: «in euro 6.872.590.365 per l’annoarticolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 2026, in euro 6.928.590.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall’anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l’anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall’anno 2031». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall’aggiornamento dell’elenco dei comuni allegato alla , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 allacircolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell’esenzione dall’IMU ai sensi dell’articolo 1, , le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrerecomma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall’anno 2026»; b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l’anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l’anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l’anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall’anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»; c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente: «d-terdecies) a decorrere dall’anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, , è fissato in euro 79.622.195 nell’anno 2026, in euro 69.622.195 nell’anno 2027 e in euro 57.622.195 annui an. 228 decorrere dall’anno 2028. Inoltre, a decorrere dall’anno 2026, la quota dell’IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438». . All’ , la parola:articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché secondo le disposizioni di cui all’ ».articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Quadro complessivo: quattro commi tecnici ma con effetti rilevanti per enti locali e contribuenti
I commi 679-682 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) raggruppano interventi tecnico-finanziari che, pur non innovando la disciplina sostanziale di nessun istituto, producono effetti concreti su tre fronti: il sostegno alle famiglie e alle imprese attraverso la proroga delle garanzie statali sui mutui sospesi, il riassetto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e la definizione di un regime speciale e differenziato per Roma Capitale. La struttura è tipica delle norme di chiusura della manovra: rinvio a disposizioni preesistenti, sostituzione di parole, aggiornamento di cifre. Per coglierne la portata serve ricostruire il contesto in cui ciascun comma si inserisce.
Comma 679: la proroga al 2028 della garanzia statale sulla sospensione dei mutui
Il comma 679 interviene sull'art. 7, c. 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. La norma originaria autorizzava il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere garanzie sui titoli emessi e ora viene modificata in due punti: il limite temporale viene esteso dal 2027 al 2028 e, soprattutto, dopo la parola «emessi» vengono inserite le parole «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,». La modifica ha duplice valore. Da un lato proroga di un anno l'orizzonte temporale del meccanismo di garanzia statale; dall'altro, chiarisce in via interpretativa che la garanzia copre anche le operazioni di moratoria/sospensione della quota capitale, allineandosi alla prassi già consolidata con le moratorie ABI e con le misure emergenziali emanate durante la pandemia e nei successivi periodi di crisi energetica. Per le banche, questo significa la possibilità di continuare a strutturare prodotti di sospensione mutui con copertura pubblica fino al 2028; per famiglie e PMI, una continuità di tutela in caso di difficoltà finanziaria temporanea.
Comma 680: ritocco al rialzo della dotazione del Fondo di solidarietà comunale
Il comma 680 modifica l'art. 1, c. 448, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che fissa la dotazione del FSC anno per anno. Gli importi sono incrementati come segue: 6.887.700.365 euro per il 2026 (rispetto ai 6.872.590.365 precedenti), 6.933.700.365 per il 2027, 6.984.900.365 per il 2028, 8.260.700.365 per il 2029, 8.214.704.113 per il 2030 e 8.978.627.113 a decorrere dal 2031. L'incremento è modesto in valore assoluto (circa 15 milioni nel 2026, 5-6 milioni negli anni successivi) ma significativo perché serve a coprire le esigenze derivanti dal comma 681 - in particolare l'aggiornamento dei comuni beneficiari dell'esenzione IMU agricola e il regime speciale Roma. Il FSC, lo ricordiamo, è il principale strumento di perequazione finanziaria tra comuni italiani, alimentato in parte dal gettito IMU trattenuto dall'Erario e in parte da risorse statali, ed è distribuito in base a fabbisogni standard e capacità fiscali calcolate da SOSE e IFEL.
Comma 681: tre interventi sul riparto FSC
Il comma 681 modifica in tre punti l'art. 1, c. 449, della L. 232/2016, norma centrale del riparto FSC. La lettera a) aggiorna le quote destinate al ristoro dell'esenzione IMU sui terreni agricoli riconosciuta ai comuni cosiddetti «montani» o «parzialmente montani», in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. La dotazione rimane a 3.753.279.000 euro per gli anni 2020-2025 ma sale a 3.753.389.000 dal 2026: si tratta di 110.000 euro di incremento annuo per coprire l'ingresso o l'aggiornamento di alcune posizioni comunali (l'esenzione è quella prevista dall'art. 1, c. 758, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020). La lettera b) rimodula la quota della lettera c) del comma 449: 1.900.643.345,70 euro per il 2026, 1.890.643.345,70 per il 2027, 1.885.843.345,70 per il 2028 e 1.885.643.345,70 dal 2029 - sostanzialmente una manovra che concentra qualche milione in più nel biennio iniziale. La lettera c) introduce una nuova lettera d-terdecies) che disciplina in modo autonomo Roma Capitale.
Il regime speciale per Roma Capitale (comma 681, lett. c)
La novità sostanzialmente politica del pacchetto è la lettera d-terdecies). Roma Capitale viene espressamente esclusa dal meccanismo di riparto della lettera c) del comma 449 e assoggettata a versamenti fissi predeterminati: 79.622.195 euro nel 2026, 69.622.195 nel 2027 e 57.622.195 annui dal 2028. La progressiva riduzione dell'importo riflette il rientro graduale del comune capitolino da una posizione di contribuzione netta verso il FSC. Inoltre, viene fissata in 217.035.438 euro la quota IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate a Roma Capitale ed assegnata al FSC. La ratio è duplice: stabilizzare i rapporti finanziari tra Roma e Stato in vista degli investimenti per il Giubileo 2025 e per il PNRR; isolare la posizione capitolina dal calcolo perequativo standard, dato il volume sproporzionato dei suoi flussi rispetto agli altri comuni.
Comma 682: alienazioni beni pubblici e novazione del riferimento al TUEL
Il comma 682 modifica l'art. 35, c. 7, secondo periodo, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 - norma che disciplina l'utilizzo dei proventi delle alienazioni di immobili pubblici. La parola «esclusivamente» è soppressa e in fine vengono aggiunte le parole «, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267». Conseguenze: i proventi non sono più vincolati «esclusivamente» alla destinazione originariamente prevista (rimborso anticipato del debito o investimenti) ma possono essere applicati anche secondo l'art. 187, c. 2, lett. e), TUEL - articolo che disciplina l'avanzo di amministrazione e ne consente l'uso, tra l'altro, per il finanziamento di spese di investimento. La modifica amplia il margine di manovra degli enti locali nell'allocazione di entrate straordinarie, in continuità con l'orientamento dell'ultimo decennio verso una maggiore flessibilità di bilancio.
Considerazioni operative per professionisti e enti
Per i commercialisti che assistono enti locali e imprese, i quattro commi richiedono un'attenzione specifica: il comma 679 va richiamato nei rapporti con la clientela bancaria che ha in essere o richiede sospensioni della quota capitale, perché la copertura pubblica viene confermata fino al 2028; i commi 680-681 sono rilevanti per la verifica delle assegnazioni FSC ai comuni assistiti, da incrociare con il decreto del Ministero dell'Interno che annualmente quantifica le spettanze; il comma 682 apre prospettive operative per i piani di valorizzazione del patrimonio pubblico locale, consentendo destinazioni più flessibili dei proventi. La struttura del pacchetto - quattro commi senza decreti attuativi - implica applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Famiglia con mutuo sospeso e garanzia statale
Tizio, dipendente del settore privato, nel 2024 ha sottoscritto un mutuo ipotecario ventennale di 180.000 euro per l'acquisto della prima casa. A causa di una sopravvenuta riduzione del reddito familiare (passaggio della moglie da tempo pieno a tempo parziale), nel febbraio 2026 chiede alla banca di sospendere la quota capitale per 12 mesi, beneficiando della moratoria assistita da garanzia statale. Grazie al comma 679 della LB 2026, che ha esteso al 2028 il perimetro della garanzia statale ex art. 7, c. 2, D.L. 78/2015 e ha chiarito l'applicabilità alle operazioni di sospensione quota capitale, la banca può concedere la moratoria senza appesantire l'assorbimento patrimoniale dell'esposizione. Tizio paga per 12 mesi solo gli interessi (circa 4.500 euro a fronte di una rata complessiva annua di 11.000): risparmio di liquidità 6.500 euro nell'anno di moratoria, da spalmare su debito residuo nel periodo successivo. Senza la copertura pubblica prorogata, la banca avrebbe probabilmente richiesto pricing più oneroso o garanzie aggiuntive.
Caso pratico 2 - Comune montano e ricalcolo FSC
Il Comune di Sempronio (3.500 abitanti, area montana del Centro Italia) figura nell'elenco dei comuni beneficiari dell'esenzione IMU agricola ex art. 1, c. 758, lett. d), L. 160/2019. Il responsabile finanziario, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028, deve aggiornare la stima dell'assegnazione FSC tenendo conto del comma 681, lett. a): la dotazione complessiva per il ristoro dell'esenzione passa da 3.753.279.000 a 3.753.389.000 euro dal 2026. Considerato che il Comune Sempronio riceve mediamente lo 0,02% della dotazione (circa 750.000 euro annui), l'incremento individuale stimato è marginale (circa 22 euro). Tuttavia, il responsabile deve attendere il decreto annuale del Ministero dell'Interno per certificare l'esatto ammontare. Nel medesimo bilancio, lo stesso responsabile può sfruttare la maggior flessibilità introdotta dal comma 682 destinando i 120.000 euro di provento atteso dall'alienazione di un terreno comunale al finanziamento di un investimento di manutenzione straordinaria della scuola materna, ai sensi dell'art. 187, c. 2, lett. e), TUEL, anziché al solo rimborso del debito.
Domande frequenti
La proroga al 2028 prevista dal comma 679 si applica anche alle sospensioni di mutui già in corso o solo alle nuove?
La modifica all'art. 7, c. 2, del D.L. 78/2015 ha portata oggettiva: estende fino al 2028 il periodo entro cui possono essere assistite dalla garanzia statale le operazioni autorizzate, comprese - per esplicita interpolazione del comma 679 - le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito. Ne consegue che la copertura riguarda sia operazioni nuove (assunte dalle banche dal 1° gennaio 2026) sia quelle in corso che si rinnovano o si rimodulano. La banca deve valutare caso per caso se la specifica operazione rientra nel perimetro dello strumento garantito, anche perché la disciplina operativa - convenzioni MEF, criteri di ammissibilità - non è modificata. Per il debitore (famiglia o PMI) l'effetto pratico è la maggiore disponibilità delle banche a strutturare moratorie, dato che il rischio di credito risulta mitigato dalla garanzia pubblica.
Come incidono i commi 680-681 sull'assegnazione FSC del mio comune assistito?
I commi 680 e 681 incrementano la dotazione complessiva del FSC e ne ridefiniscono alcune sotto-quote, ma non modificano il meccanismo di riparto basato su fabbisogni standard e capacità fiscali (con eccezione di Roma Capitale, ora estromessa dal calcolo). Per i comuni ordinari, il flusso effettivo dipende dal decreto annuale del Ministero dell'Interno che certifica le spettanze a inizio anno, sulla base dei dati SOSE/IFEL. Il commercialista o il revisore dell'ente deve attendere il decreto applicativo per ricalcolare le entrate da FSC nel bilancio di previsione 2026-2028, tenendo conto che il volume aggregato è lievemente in crescita rispetto al 2025. Per i comuni montani con terreni agricoli esenti IMU, l'incremento di 110.000 euro complessivi sull'intero plafond comporta marginali aggiustamenti individuali.
Il regime speciale per Roma Capitale è una novità assoluta?
Roma Capitale gode già di un assetto finanziario peculiare, derivante dal D.L. 78/2010 (commissariamento del debito storico), dalla L. 42/2009 (federalismo fiscale e disposizioni speciali per la Capitale) e dall'art. 24 della L. 42/2009 sull'ordinamento di Roma Capitale. La novità del comma 681, lett. c) sta nell'esclusione esplicita dal meccanismo di riparto della lettera c) del comma 449 e nella fissazione di importi predeterminati (79,6 mln nel 2026, in calo a 57,6 mln dal 2028) per il versamento al FSC, oltre alla quota IMU trattenuta a 217 milioni circa. Si tratta di una stabilizzazione contabile che semplifica il calcolo perequativo per tutti gli altri comuni italiani e isola le grandezze capitoline. Effetto pratico: per il revisore del Comune di Roma, le poste FSC diventano numeri certi e non più oggetto di calcolo perequativo annuale.
Cosa cambia in concreto col comma 682 per i proventi delle alienazioni immobiliari del comune?
La modifica all'art. 35, c. 7, L. 724/1994 elimina l'avverbio «esclusivamente» e aggiunge il richiamo all'art. 187, c. 2, lett. e), TUEL. Effetto: i proventi delle alienazioni di immobili pubblici - tradizionalmente vincolati al rimborso anticipato del debito o agli investimenti - possono essere applicati anche secondo le regole dell'avanzo di amministrazione (art. 187 TUEL), che ne consente l'utilizzo per finanziamento di spese di investimento, secondo l'ordine di priorità previsto dalla norma. Per il responsabile finanziario dell'ente, ciò significa maggiore flessibilità nell'impiego delle entrate straordinarie da dismissioni patrimoniali, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011).
I commi 679-682 richiedono decreti attuativi per produrre effetti?
No. Si tratta di norme di natura tecnico-finanziaria che producono effetti immediati dal 1° gennaio 2026 senza necessità di decreti attuativi. La proroga del comma 679 opera nell'ambito delle convenzioni già in essere tra MEF e operatori bancari; gli incrementi del FSC dei commi 680-681 confluiscono nel decreto annuale del Ministero dell'Interno di certificazione delle spettanze comunali, già previsto dall'ordinamento; il regime Roma Capitale opera direttamente in forza dei valori fissati dalla legge; la modifica del comma 682 è immediatamente applicabile in sede di programmazione delle alienazioni patrimoniali. Eventuali circolari interpretative del Ministero dell'Interno, della Ragioneria Generale dello Stato o di IFEL possono comunque essere emanate per fornire indicazioni operative ai responsabili finanziari degli enti.