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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Esonero contributivo 100% a favore dei datori di lavoro privati per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
  • Platea: donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • Misura: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL.
  • Tetto massimo: 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
  • Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per la lavoratrice rimane integra.
  • Esecutività subordinata al rispetto dei tempi di cui al comma 211 e al limite di spesa del comma 218.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 210 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Una nuova decontribuzione per le madri di famiglia numerosa

Il comma 210 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura si colloca in continuità con il filone delle politiche di incentivazione all'occupazione femminile - in particolare di quella di donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo periodi di inattività legati alla maternità e alle responsabilità familiari - giuridicamente assimilabile ai precedenti esoneri donne (L. 92/2012, L. 205/2017, L. 178/2020) e all'esonero madri lavoratrici della L. 213/2023 e successive proroghe.

I requisiti soggettivi della lavoratrice

L'agevolazione si applica all'assunzione di una donna con due caratteristiche cumulative:

  • Madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni: il requisito è quantitativo (almeno tre figli) e qualitativo (tutti minorenni alla data dell'assunzione). La norma non precisa se per i figli si debba intendere anche figli adottivi, affidati o riconosciuti - in difetto di disposizione contraria si applica il principio di non discriminazione, dunque sono assimilati. Non è richiesto che i figli convivano con la madre o che siano da lei mantenuti: il requisito è biologico/giuridico (status di madre) e anagrafico (età).
  • Priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: condizione di disoccupazione o inattività protratta. La formula «impiego regolarmente retribuito» ricalca quella usata in precedenti esoneri (es. esonero donne L. 178/2020) e include tipicamente sia il lavoro subordinato sia il lavoro autonomo regolarmente fatturato, ma esclude prestazioni occasionali, voucher, attività sommerse. Sei mesi è la soglia minima: una donna che abbia cessato l'ultimo rapporto di lavoro almeno 180 giorni prima dell'assunzione è in possesso del requisito.

La verifica documentale spetta al datore di lavoro - tipicamente attraverso autodichiarazione della lavoratrice (stato di famiglia, dichiarazione di non lavoro nei 6 mesi precedenti), confermabile mediante ricerca anagrafica e tramite il Centro per l'Impiego (Anagrafe Nazionale degli Iscritti al Collocamento) e l'estratto conto contributivo INPS.

La misura dell'esonero

L'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - aliquote previdenziali standard del settore di appartenenza dell'impresa (IVS, Cassa Unica Assegni Familiari, ecc.) - escluso il premio INAIL e i contributi assicurativi obbligatori per infortuni e malattie professionali (che restano dovuti). Il tetto è di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Significa che mensilmente l'esonero non può superare 666,66 euro (8.000/12) e annualmente non può superare 8.000 euro per ciascuna lavoratrice. Per assunzioni intervenute in corso d'anno, il tetto è proporzionalmente ridotto ai mesi residui. Se l'onere contributivo annuo a carico del datore di lavoro è inferiore a 8.000 euro (es. lavoratrice part-time o con retribuzione bassa), l'esonero copre la totalità della contribuzione; se superiore, il datore di lavoro versa la quota eccedente.

Le prestazioni pensionistiche della lavoratrice

Il comma 210 precisa espressamente: «Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche». La formula significa che l'esonero contributivo non penalizza la posizione previdenziale futura della lavoratrice: ai fini del calcolo della pensione, la contribuzione è comunque accreditata sull'aliquota piena, come se il datore di lavoro avesse versato. Si tratta del meccanismo della «contribuzione figurativa» o «aliquota di computo» già applicato in tutti gli esoneri contributivi recenti (esonero giovani, esonero donne, decontribuzione Sud, esonero madri L. 213/2023). La tutela della lavoratrice è piena: l'agevolazione è un beneficio per il datore di lavoro, non un sacrificio per la dipendente.

Tipologie contrattuali ammesse

Il comma 210 fa riferimento generico ad «assunzioni», senza specificare la tipologia contrattuale. In assenza di restrizioni espresse, l'esonero opera per:

  • Assunzioni a tempo indeterminato (full-time o part-time).
  • Assunzioni a tempo determinato (in tale caso il beneficio è godibile per la durata del contratto, fermo il tetto di 8.000 euro/anno).
  • Apprendistato professionalizzante (con eventuale cumulo o alternativa rispetto all'agevolazione contributiva tipica dell'apprendistato, da chiarire in circolare INPS).
  • Trasformazioni di rapporti a termine in tempo indeterminato (in tale caso l'esonero decorre dalla trasformazione, considerata equivalente ad un'assunzione ai fini dell'agevolazione).

Sono presumibilmente esclusi i contratti di lavoro domestico (tradizionalmente esclusi dagli esoneri), il lavoro intermittente, il lavoro occasionale.

Il rinvio ai commi 211 e 218

Il comma 210 prevede che l'esonero sia riconosciuto «nei termini di cui al comma 211». Il comma 211, dunque, contiene le regole procedurali (modalità di comunicazione INPS, decorrenza, eventuali condizioni ulteriori). Inoltre, il comma 218 - oggetto di trattazione separata - fissa i limiti di spesa pluriennali (3,3 mln nel 2026, crescenti a 20,7 mln dal 2035) e il meccanismo di monitoraggio INPS con sospensione dell'accoglimento ulteriore in caso di raggiungimento del tetto. Il comma 210 va dunque letto unitariamente con i commi 211 e 218 per cogliere il quadro completo della misura.

Cumulabilità con altri esoneri e benefici

La cumulabilità con altri esoneri contributivi (esonero giovani, decontribuzione Sud, sgravi per particolari categorie) non è espressamente disciplinata dal comma 210 e dovrà essere definita dalla circolare INPS interpretativa. In via di principio, le regole consolidate (art. 1, c. 297 ss., L. 197/2022 e Reg. UE 2024/1791) prevedono che gli esoneri contributivi finanziati con risorse statali non sono cumulabili tra loro per la stessa lavoratrice nello stesso periodo, ma possono essere cumulabili con benefici di natura diversa (es. premi all'assunzione, contributi regionali a fondo perduto, agevolazioni fiscali sui costi del personale come la maxi-deduzione 120% del D.Lgs. 216/2023). È opportuno per il consulente del lavoro effettuare un'analisi puntuale prima della scelta dello strumento agevolativo da utilizzare.

Operatività e tempistiche

L'esonero produce effetti per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026. La procedura di accesso (probabile comunicazione preventiva o contestuale all'assunzione tramite portale INPS) sarà dettagliata in una circolare/messaggio INPS dei primi mesi del 2026, sulla scorta della prassi seguita per esoneri analoghi negli anni precedenti. La fruizione dell'esonero è subordinata: (i) all'accoglimento della comunicazione INPS; (ii) al rispetto del limite di spesa annuo (comma 218); (iii) al permanere dei requisiti per tutta la durata del rapporto. Per il datore di lavoro, è opportuno predisporre tempestivamente l'istanza all'INPS e mantenere la documentazione di supporto (autodichiarazioni della lavoratrice, stato di famiglia, certificazioni di disoccupazione) a disposizione per eventuali controlli.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dell'esonero contributivo del comma 210?

Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati - imprese, professionisti, artigiani, cooperative - che assumono dal 1° gennaio 2026 una donna in possesso di due requisiti cumulativi: essere madre di almeno tre figli minorenni alla data dell'assunzione e essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La norma non richiede ulteriori condizioni in capo alla lavoratrice (età, qualifica, residenza geografica) né in capo al datore di lavoro (dimensioni aziendali, settore). Sono esclusi i datori di lavoro pubblici e, presumibilmente, i datori di lavoro domestico. La verifica dei requisiti è cura del datore di lavoro, sulla base di autodichiarazione della lavoratrice e di documentazione anagrafica e contributiva (estratto conto INPS, certificato di stato di famiglia).

Quanto vale concretamente l'esonero del comma 210 per il datore di lavoro?

L'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), fino a un tetto di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro/mese). Per fare un esempio: per una lavoratrice con retribuzione lorda mensile di 2.200 euro, la contribuzione previdenziale a carico del datore (aliquota media del 30%) è di circa 660 euro/mese e 7.920 euro/anno - importo interamente coperto dall'esonero. Per una lavoratrice con retribuzione lorda di 3.000 euro/mese, la contribuzione a carico del datore è di circa 900 euro/mese e 10.800 euro/anno, di cui solo 8.000 sono coperti dall'esonero: il datore versa la differenza (2.800 euro/anno). Per assunzioni in corso d'anno, il tetto è ridotto proporzionalmente ai mesi residui.

L'esonero si applica anche al contratto a tempo determinato?

Sì. Il comma 210 fa riferimento generico ad «assumere», senza limitazioni di tipologia contrattuale. Sono dunque ammessi sia il contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time) sia il contratto a tempo determinato. Nel caso del tempo determinato, l'esonero opera per la durata del contratto, fermo il tetto annuo di 8.000 euro e mensile di 666,66 euro. Ad esempio, per un contratto a termine di sei mesi, l'esonero massimo applicabile è di 4.000 euro (6 mesi x 666,66). Sono presumibilmente esclusi il lavoro intermittente, il lavoro occasionale (PrestO/voucher), il lavoro domestico, in coerenza con la prassi consolidata sugli esoneri contributivi - dettagli definitivi attesi nella circolare INPS di inizio 2026.

È cumulabile con altri incentivi all'assunzione?

Il comma 210 non disciplina espressamente la cumulabilità con altri incentivi. Sulla base delle regole consolidate (in particolare l'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 sui principi di cumulabilità degli incentivi all'assunzione), è presumibile che: l'esonero non sia cumulabile con altri esoneri contributivi finanziati con risorse statali (esonero giovani, esonero donne L. 178/2020 se ancora in vigore, decontribuzione Sud, ecc.); sia cumulabile con benefici di natura diversa (agevolazioni fiscali ex D.Lgs. 216/2023 maxi-deduzione 120%, contributi regionali a fondo perduto, premi all'assunzione di particolari categorie). La regola definitiva sarà chiarita dalla circolare INPS interpretativa attesa nei primi mesi del 2026. Per il consulente del lavoro è raccomandabile un'analisi puntuale prima della scelta dello strumento agevolativo, valutando il costo-beneficio rispetto ai possibili alternativi.

Cosa succede se la lavoratrice perde uno dei requisiti durante il rapporto di lavoro?

Il comma 210 fissa i requisiti al momento dell'assunzione: madre di almeno tre figli minorenni e priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Una volta verificate queste condizioni alla data dell'assunzione, l'esonero spetta per la durata del rapporto, nei limiti del tetto di 8.000 euro annui e dei tempi indicati dal comma 211 (da verificare nel testo coordinato). Il successivo compimento della maggiore età di uno o più figli durante il rapporto di lavoro non dovrebbe pregiudicare l'esonero, applicandosi il principio di consolidamento dei requisiti al momento iniziale. Diversamente, se emerge in sede di controllo INPS che i requisiti non erano sussistenti alla data dell'assunzione (es. la lavoratrice aveva in realtà due figli, non tre, oppure aveva avuto un impiego regolare nei sei mesi precedenti), l'esonero è revocato con recupero delle somme da parte di INPS e applicazione delle sanzioni civili previste.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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