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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Estensione applicativa delle previsioni dell'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, conv. in legge 1° agosto 2025, n. 113.
  • Riguarda i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione (ADI).
  • Si applica ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
  • Estende il regime previsto dal decreto-legge 92/2025 a una platea specifica di nuclei.
  • Disposizione di chiusura tecnica del meccanismo della sospensione mensile dell'ADI.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 159 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. Le previsioni di cui ai e , convertito,commi 1 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 con modificazioni, dalla , si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese dilegge 1° agosto 2025, n. 113 percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Quadro complessivo

Il comma 159 della legge di bilancio 2026 ha natura tecnica di raccordo: estende l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione (prima della sospensione) ricade nel mese di novembre 2025.

Per comprendere la portata della norma occorre richiamare lo schema di funzionamento dell'assegno di inclusione, istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85. L'ADI ha sostituito, per i nuclei familiari con disabili, minori, anziani over 60 e altre situazioni di fragilità, il previgente reddito di cittadinanza. Il beneficio è erogato per cicli di 18 mensilità con sospensione obbligatoria di un mese prima dell'eventuale rinnovo, secondo lo schema definito dalla normativa di settore.

L'articolo 10-ter del D.L. 92/2025

Il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, è un provvedimento di urgenza che è intervenuto su molteplici profili di natura sociale e previdenziale, e all'articolo 10-ter ha disciplinato alcuni aspetti applicativi dell'assegno di inclusione, in particolare in relazione alla gestione della sospensione tra cicli di erogazione. I commi 1 e 2 di tale articolo, espressamente richiamati dal comma 159 della legge di bilancio 2026, contengono le regole concrete che il legislatore intende estendere ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione, prima della sospensione, cade nel mese di novembre 2025.

Il comma 159 non riproduce il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter, ma li richiama per relationem. Per il consulente che gestisce pratiche ADI, la lettura del comma 159 va quindi accompagnata dalla lettura del D.L. 92/2025: le regole concrete (tempi, modalità, eventuali deroghe alla sospensione, riconoscimento di mensilità aggiuntive, eventuali integrazioni economiche) sono individuate in quella sede.

La platea specifica: nuclei con 18° mese a novembre 2025

Il perimetro applicativo del comma 159 è molto preciso: i nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. Si tratta dei nuclei che hanno iniziato a percepire l'ADI nel mese di giugno 2024 (18 mensilità consecutive da giugno 2024 a novembre 2025) o in mesi vicini con piccole variazioni che portano il 18° mese a coincidere con novembre 2025.

Per questi nuclei, il comma 159 estende l'applicazione delle previsioni del D.L. 92/2025, evitando vuoti normativi nel passaggio tra ciclo di 18 mensilità e sospensione obbligatoria. La disposizione è tipica delle norme di chiusura che curano la transizione tra regimi temporali e platee di beneficiari, una pratica frequente nella legislazione di assistenza sociale italiana.

Su chi impatta

L'impatto del comma 159 è circoscritto ma rilevante per i nuclei interessati. Si tratta di una platea limitata: i nuclei che hanno maturato il 18° mese a novembre 2025. Per questi, l'applicazione delle regole del D.L. 92/2025 può rappresentare una tutela importante in vista della sospensione e dell'eventuale rinnovo del beneficio. Per il CAF, il patronato o il consulente che gestisce le pratiche, l'indicazione operativa è di applicare le regole del D.L. 92/2025 a questa specifica platea, in luogo di quelle ordinariamente vigenti per i nuclei con 18° mese in altri periodi.

Sul piano più ampio, la norma riflette uno dei profili più tecnici della disciplina ADI: la gestione coordinata dei cicli e delle sospensioni per platee di beneficiari che maturano i requisiti temporali in momenti differenti. Il legislatore, con il comma 159, attua una compensazione tecnica per evitare disparità tra nuclei.

Considerazioni operative

Il comma 159 non rinvia a un decreto attuativo né richiede provvedimenti INPS specifici, ma in pratica l'Istituto dovrà emettere comunicazioni operative ai nuclei interessati e aggiornare le procedure di gestione dei pagamenti. La concreta operatività del comma 159 dipende dall'attuazione del D.L. 92/2025 da parte dell'INPS, di cui il comma 159 estende l'applicazione.

Per il commercialista o il consulente che assiste nuclei familiari beneficiari di ADI, la raccomandazione è di verificare, per ciascun nucleo, il momento di maturazione del 18° mese e di applicare correttamente, ove pertinente, le regole estese dal comma 159. La normativa è particolarmente tecnica e una lettura combinata di legge di bilancio 2026, decreto-legge 92/2025 e prassi INPS si rende necessaria per evitare errori applicativi.

Domande frequenti

A quali nuclei si applica il comma 159 della legge di bilancio 2026?

Il comma 159 si applica esclusivamente ai nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione (ADI) per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio, prima della sospensione obbligatoria, ricade nel mese di novembre 2025. Si tratta dei nuclei che hanno iniziato a percepire l'ADI nel giugno 2024 o in mesi vicini, in modo tale che il 18° mese di erogazione consecutiva coincida con novembre 2025. Per tali nuclei, il comma 159 estende l'applicazione delle previsioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. La platea è quindi numericamente contenuta e va identificata caso per caso con riferimento alla storia di erogazione del singolo nucleo.

Cosa prevede l'articolo 10-ter del D.L. 92/2025 richiamato dal comma 159?

L'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, disciplina alcuni aspetti applicativi dell'assegno di inclusione, in particolare relativi alla gestione della sospensione obbligatoria tra cicli di erogazione e alla gestione coordinata dei pagamenti. Il comma 159 della legge di bilancio 2026 ne estende l'applicazione a una platea specifica (nuclei con 18° mese a novembre 2025). Per il dettaglio delle regole concrete è necessario consultare il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del D.L. 92/2025 e le circolari INPS attuative emesse dopo la conversione in legge.

Come faccio a sapere se il mio nucleo familiare rientra nel comma 159?

È opportuno verificare presso l'INPS o il CAF di fiducia la storia di erogazione dell'assegno di inclusione del proprio nucleo. Il dato dirimente è il mese in cui ricade il diciottesimo mese di percezione consecutiva del beneficio, prima della sospensione obbligatoria. Se tale mese coincide con novembre 2025, il nucleo rientra nel perimetro del comma 159 e si applicheranno le regole estese dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del D.L. 92/2025. Tipicamente, l'INPS comunica direttamente al nucleo lo stato della pratica e le scadenze previste. In caso di dubbi, è possibile accedere all'area riservata sul portale INPS o richiedere assistenza al patronato.

L'assegno di inclusione è tassato ai fini IRPEF?

No. L'assegno di inclusione, in coerenza con la previgente disciplina del reddito di cittadinanza e con il principio generale sui sussidi assistenziali, è esente da IRPEF. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha istituito l'ADI, prevede espressamente l'esenzione fiscale del beneficio. Il commercialista che assiste il nucleo non deve quindi includere l'importo dell'ADI nel reddito complessivo IRPEF dichiarato. Resta da verificare l'impatto del beneficio sul calcolo dell'ISEE (che è un indicatore distinto dal reddito imponibile IRPEF e considera anche le prestazioni assistenziali), secondo le regole del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Dopo il 18° mese e la sospensione si può rinnovare l'ADI?

Sì, secondo lo schema generale dell'assegno di inclusione disciplinato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e dalle norme integrative. Dopo i 18 mesi di erogazione consecutiva, è prevista una sospensione obbligatoria, al termine della quale il nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, sempre che permangano i requisiti soggettivi e patrimoniali. Il rinnovo non è automatico ma richiede nuova istanza all'INPS, con presentazione di DSU aggiornata e verifica delle condizioni di accesso. Le regole dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del D.L. 92/2025, estese dal comma 159 ai nuclei con 18° mese a novembre 2025, riguardano profili specifici del meccanismo di sospensione e rinnovo: per il dettaglio occorre consultare le circolari INPS attuative.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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