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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico del datore (esclusi premi INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni nel 2026.
  • Durata massima 24 mesi dalla data di assunzione o trasformazione.
  • Finalità: occupazione giovanile stabile, pari opportunità per lavoratrici svantaggiate, sviluppo della ZES unica Mezzogiorno, riduzione divari territoriali.
  • Stanziamento: 154 milioni nel 2026, 400 milioni nel 2027, 271 milioni nel 2028 (totale 825 milioni triennio).
  • Risorse a limite di spesa: erogazioni cessano al raggiungimento del tetto annuale.
  • Misura subordinata a misure attuative e probabili autorizzazioni della Commissione europea per la quota ZES (aiuti di Stato).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 153 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto attuativo atteso per definire categorie ammissibili (giovani, lavoratrici svantaggiate, perimetro ZES), procedure di domanda, codici UNIEMENS, cumulabilità con altri esoneri. Eventuale autorizzazione/comunicazione Commissione europea per la componente ZES (regime aiuti di Stato). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Quadro: la nuova ondata di esoneri contributivi per assunzioni stabili 2026

Il comma 153 della Legge di Bilancio 2026 riapre il filone degli esoneri contributivi per assunzioni stabili, già centrale negli ultimi cicli legislativi (Decreto Coesione 2024, LB 2025, ecc.). Le finalità dichiarate sono quattro e cumulative: incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Lo stanziamento triennale è di 825 milioni di euro complessivi: 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028.

Oggetto dell'esonero: contributi previdenziali, esclusi premi INAIL

L'esonero copre i «complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati», con l'esclusione esplicita dei premi e contributi dovuti all'INAIL (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). L'ambito oggettivo comprende quindi: contributo IVS (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti) a carico del datore, contributi minori (NASpI, CUAF, malattia, maternità, mobilità, fondo di garanzia TFR), TFR a carico del fondo tesoreria INPS per aziende oltre 50 dipendenti. Restano fuori dall'esonero: premi INAIL e contributi a carico del lavoratore (quota IVS lavoratore, irrinunciabile per maturazione pensionistica). L'esonero, secondo la norma, è «parziale»: il termine va inteso come riferito al fatto che restano comunque i premi INAIL, non come riduzione della percentuale di esonero sui contributi inclusi.

Beneficiari: datori di lavoro privati

Soggetti ammessi sono i datori di lavoro privati. Restano fuori: pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, soggetti equiparati. Sono inclusi datori di lavoro non imprenditori (es. studi professionali, associazioni, fondazioni private). Possono accedere all'esonero anche cooperative, società di capitali e di persone, lavoratori autonomi titolari di partita IVA con dipendenti.

Lavoratori interessati: personale non dirigenziale

L'esonero si applica all'assunzione di «personale non dirigenziale» con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incluso il tempo parziale) o per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono quindi esclusi i dirigenti, le co.co.co., gli apprendisti (che hanno già un regime contributivo agevolato), i contratti di lavoro autonomo, i lavoratori somministrati (almeno nei confronti dell'agenzia interinale, mentre la valutazione per l'utilizzatore va calibrata sulla concreta forma di stabilizzazione).

Finestra temporale: 1° gennaio - 31 dicembre 2026

Le assunzioni o trasformazioni devono avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. La finestra annuale è rigida: assunzioni effettuate il 30 dicembre 2025 o il 1° gennaio 2027 non danno diritto all'esonero. La data rilevante è quella di decorrenza giuridica del rapporto (per le assunzioni) o di trasformazione effettiva (per i contratti già in essere). I 24 mesi di esonero decorrono da tale data; l'ultimo mese coperto può quindi cadere fino a dicembre 2028. Lo stanziamento di 271 milioni per il 2028 è calibrato proprio per coprire la coda dell'esonero per assunzioni effettuate nella seconda metà del 2026.

Limite di spesa rigido

Le risorse di 154, 400 e 271 milioni costituiscono limite di spesa: una volta esaurito il tetto annuo, le istanze successive non possono essere accolte. L'INPS opera in via amministrativa il monitoraggio del consumo delle risorse e può sospendere l'ammissione di nuove richieste al raggiungimento del tetto. Per i datori di lavoro è quindi strategico anticipare le assunzioni programmate nel 2026, presentando con tempestività le istanze e attivando subito le procedure di assunzione una volta operative le regole tecniche.

ZES unica e aiuti di Stato

Il riferimento esplicito alla Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) è rilevante sul piano sistematico. Le agevolazioni nella ZES rientrano nel regime degli aiuti di Stato sottoposti al controllo della Commissione europea: tipicamente, le misure devono essere notificate o rientrare nei regolamenti di esenzione (Reg. UE 651/2014 GBER e successive modifiche). La piena operatività della componente ZES potrebbe richiedere l'autorizzazione/comunicazione UE: i datori di lavoro nella ZES dovranno verificare la concreta cumulabilità con altre agevolazioni e i massimali di intensità previsti dal GBER. La componente generica (giovani, donne svantaggiate) potrebbe invece rientrare nel regime de minimis o in altri regolamenti di esenzione, semplificando la gestione.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il comma 153 non disciplina espressamente la cumulabilità con altri esoneri contributivi (es. Decreto Coesione 2024 per giovani under 35 e donne, bonus sud, apprendistato). Il principio generale prevede che, in mancanza di esplicita previsione di cumulo, le agevolazioni non sono cumulabili sulla medesima contribuzione. Sarà necessario un decreto attuativo o una circolare INPS per chiarire i criteri di scelta tra incentivi e le eventuali aree di sovrapposizione. In via prudenziale, è consigliabile, in caso di stratificazione di benefici, optare per quello più vantaggioso e documentare la scelta.

Profili previdenziali per il lavoratore

L'esonero opera solo sui contributi a carico del datore di lavoro. Per il lavoratore neoassunto o stabilizzato non cambia nulla in termini di contribuzione individuale: la quota IVS a carico del lavoratore (9,19% o 9,49% secondo le aliquote IVS 2026) continua a essere trattenuta dal datore e versata all'INPS. La copertura contributiva ai fini del diritto e della misura della pensione resta piena. La norma del comma 153, nella formulazione tipica di queste misure, non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esempi numerici di impatto

Per dare un'idea concreta dell'impatto economico: un'impresa privata assume nel 2026 un lavoratore under 30 con RAL di 25.000 euro lordi. La contribuzione previdenziale a carico del datore in regime ordinario è circa il 30% della RAL, cioè 7.500 euro l'anno (escludendo premi INAIL e considerando le aliquote medie). L'esonero contributivo del comma 153, su 24 mesi, copre quindi un risparmio teorico di circa 15.000 euro complessivi sul biennio. Su una RAL di 30.000 euro l'agevolazione vale circa 18.000 euro biennali. L'importo effettivo dipende dal settore, dalla qualifica e dalla precisa aliquota IVS-minori applicabile, da verificare con il consulente del lavoro alla luce delle istruzioni operative INPS.

Considerazioni operative per le imprese

Per beneficiare al meglio della misura, i datori di lavoro privati dovrebbero: anticipare nel primo trimestre 2026 le assunzioni programmate per cogliere il più ampio tetto residuo; verificare attentamente la categoria di accesso (giovane, lavoratrice svantaggiata, occupato nella ZES unica) e la documentazione probatoria; coordinarsi con il consulente del lavoro per la cumulabilità con altri esoneri eventualmente in essere; monitorare l'emanazione del DM attuativo e delle circolari INPS che dovranno chiarire procedure operative, codici UNIEMENS, modalità di recupero dell'esonero in caso di errore.

Sul piano contabile, l'esonero contributivo si rileva tipicamente in riduzione del costo del personale: il datore versa solo la quota lavoratore e il netto dei premi INAIL, conseguendo un risparmio cash immediato che migliora margini e cash flow.

Sintesi

Il comma 153 prosegue la stagione di forte sostegno fiscale-contributivo alle assunzioni stabili, concentrando le risorse su giovani, donne svantaggiate e ZES unica. La struttura biennale dell'esonero (24 mesi) lo rende particolarmente attrattivo per le PMI in fase di crescita stabile. La concorrenza con altri esoneri richiede attenzione progettuale per evitare doppi conteggi e sanzioni recupero.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Studio commercialista di Milano assume Caia under 30

Lo Studio Tizio & Associati, studio professionale di commercialisti a Milano, assume nel marzo 2026 Caia, 27 anni, neolaureata in economia, prima esperienza lavorativa stabile, con contratto subordinato a tempo indeterminato CCNL Studi Professionali. RAL 26.000 euro lordi. Lo Studio rientra tra i datori di lavoro privati ammessi e Caia rientra nella categoria «occupazione giovanile stabile». La contribuzione previdenziale a carico dello studio è in regime ordinario circa 30% della RAL, cioè 7.800 euro l'anno (IVS, NASpI, CUAF, ecc., esclusi premi INAIL). L'esonero dura 24 mesi (marzo 2026 - febbraio 2028) e produce un risparmio di circa 15.600 euro complessivi. Lo Studio mantiene l'obbligo di versare i premi INAIL (mediamente 0,5-2% RAL per studi professionali) e la quota IVS a carico di Caia (9,19% RAL trattenuta in busta paga). Caia matura piena contribuzione IVS sia per il diritto sia per la misura della pensione: l'esonero non incide sulla qualità della copertura previdenziale.

Caso pratico 2 - PMI siciliana nella ZES assume e trasforma Sempronio

Beta srl, azienda di produzione conserve a Catania nel perimetro ZES unica, ha Sempronio con contratto a tempo determinato dal 2024. Nel maggio 2026 trasforma il rapporto in tempo indeterminato. Sempronio ha 35 anni, RAL 24.000 euro. Beta srl rientra nella ZES unica e in «sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno» secondo il comma 153. La contribuzione datoriale (esclusi premi INAIL) è circa 7.200 euro l'anno. L'esonero per 24 mesi (maggio 2026 - aprile 2028) produce un risparmio teorico di circa 14.400 euro complessivi. Punto di attenzione: Beta srl deve verificare la compatibilità con altri esoneri eventualmente operanti (Decreto Coesione 2024, Bonus Sud) e con i massimali del regolamento UE GBER per la quota legata alla ZES. In caso di già in essere altre agevolazioni cumulative, Beta srl coordina con il consulente del lavoro per evitare doppi conteggi sulla medesima contribuzione e potenziali recuperi sanzionatori.

Domande frequenti

Quali assunzioni danno diritto all'esonero del comma 153 LB 2026?

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato, effettuate da datori di lavoro privati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Le finalità legate sono quattro: occupazione giovanile stabile, pari opportunità per lavoratrici svantaggiate, sviluppo della ZES unica, riduzione dei divari territoriali. La concreta individuazione delle categorie (età del giovane, definizione di lavoratrice svantaggiata, perimetro ZES applicabile) sarà verosimilmente specificata dal decreto attuativo e dalle circolari INPS. L'esonero non si applica ai dirigenti, alle co.co.co., agli apprendisti già agevolati e ai lavoratori somministrati nei confronti dell'agenzia.

Quanto vale concretamente l'esonero per il datore di lavoro?

L'esonero copre i contributi previdenziali a carico del datore (esclusi premi INAIL e contributi a carico del lavoratore). In aliquota effettiva si tratta di circa il 30% della RAL del lavoratore, calcolato sulle voci IVS datore, NASpI, CUAF, malattia/maternità, fondo garanzia TFR. Esempio: per una RAL di 25.000 euro, il risparmio è di circa 7.500 euro all'anno per 24 mesi, totale circa 15.000 euro nel biennio. Per una RAL di 30.000 euro il risparmio sale a circa 18.000 euro biennali. Il valore esatto dipende dal settore, dall'aliquota IVS minori applicabile e dalla categoria contrattuale. Le risorse stanziate sono limite di spesa: 154 milioni nel 2026, 400 milioni nel 2027, 271 milioni nel 2028.

L'esonero del comma 153 si cumula con altri incentivi all'assunzione (Decreto Coesione, Bonus Sud)?

Il comma 153 non disciplina espressamente la cumulabilità. Il principio generale è che, in assenza di previsione esplicita di cumulo, le agevolazioni non si sommano sulla medesima contribuzione. Sarà necessario attendere il decreto attuativo e la circolare INPS che chiariranno: regole di scelta tra incentivi, ipotesi di cumulo parziale (es. sopra il tetto di un'agevolazione, integrazione con un'altra), divieti specifici. In via prudenziale, è consigliabile optare per l'incentivo più vantaggioso e documentare puntualmente la scelta. La cumulabilità con il regime de minimis va valutata in base al massimale individuale dell'impresa nei tre esercizi finanziari.

L'esonero opera anche per i contratti di apprendistato professionalizzante?

No. L'esonero del comma 153 si riferisce a contratti subordinati a tempo indeterminato di personale non dirigenziale. L'apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato a causa mista (lavoro + formazione) che ha già un proprio regime contributivo agevolato (aliquota datore ridotta al 10% nei primi tre anni, ulteriori riduzioni per piccole imprese). Inoltre, la trasformazione di un apprendistato in rapporto ordinario a fine percorso (qualifica) gode di un esonero contributivo già previsto a regime dalla normativa generale. La cumulabilità o sovrapposizione con il comma 153 sarà chiarita dal decreto attuativo e dalla circolare INPS.

Cosa succede se i 154 milioni stanziati per il 2026 si esauriscono prima di fine anno?

Le risorse costituiscono «limite di spesa»: una volta esaurito il tetto, le ulteriori istanze non possono essere accolte. L'INPS monitora in tempo reale i flussi e può sospendere l'ammissione di nuove richieste al raggiungimento della soglia. Per i datori di lavoro è quindi strategico anticipare le assunzioni programmate nei primi mesi del 2026, presentare con tempestività le istanze e attivare subito le procedure non appena saranno operative le regole tecniche (DM attuativo e circolare INPS). Le imprese del Mezzogiorno con assunzioni programmate nella ZES unica dovranno inoltre verificare la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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