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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Possibilità di affrancare, in tutto o in parte, saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio in corso al 31/12/2024 e residui al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025.
  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
  • Liquidazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31/12/2025.
  • Versamento obbligatorio in quattro rate di pari importo, con prima scadenza al saldo imposte sui redditi 2025 e tre rate ai saldi dei periodi d'imposta successivi.
  • Conviene tipicamente a società con riserve elevate destinate a distribuzione: l'affrancamento le libera dalla tassazione ordinaria al momento del prelievo, riducendo il carico fiscale complessivo per la società.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 44 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Quadro complessivo

Il comma 44 della Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova finestra di affrancamento delle riserve e dei saldi attivi di rivalutazione in sospensione di imposta. La materia è classica della fiscalità d'impresa italiana: le riserve in sospensione di imposta sono poste di patrimonio netto sottratte temporaneamente all'imposizione, in attesa che un evento (distribuzione, riduzione del capitale per esuberanza, riduzione del patrimonio netto sotto la copertura della riserva, talvolta la sola movimentazione) ne determini l'emersione fiscale. La scelta del legislatore di tornare ad aprire, periodicamente, una finestra di affrancamento agevolato risponde a un'esigenza di certezza per le imprese e di anticipazione di gettito per lo Stato. Il comma 44 ripropone il meccanismo applicandolo alle poste residue al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con aliquota sostitutiva al 10% e versamento rateale in quattro rate.

L'ambito oggettivo: quali poste possono essere affrancate

La norma identifica tre categorie di poste affrancabili: saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi, tutti in sospensione di imposta. Si tratta di un perimetro ampio che include, in generale, tutte le poste di patrimonio netto sospese fiscalmente. Rientrano nel novero tipico: i saldi attivi delle rivalutazioni di beni d'impresa effettuate ai sensi delle varie leggi speciali succedutesi nel tempo; le riserve da conferimento neutro; le riserve da apporto in operazioni straordinarie a regime fiscale di sospensione; i fondi tassati solo all'utilizzo. La norma prevede che le poste «esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024» e «che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025» possano essere affrancate. La duplice ancoraggio temporale ha una funzione precisa: evita di consentire l'affrancamento di poste create artificiosamente solo nel 2025 per beneficiare dell'agevolazione e seleziona le riserve effettivamente preesistenti al bilancio 2024.

L'aliquota: imposta sostitutiva al 10%

L'imposta sostitutiva è del 10%, e sostituisce sia le imposte sui redditi sia l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'aliquota del 10% va confrontata con quella ordinaria che si applicherebbe alla riserva in caso di distribuzione: per una società di capitali, la distribuzione di una riserva in sospensione comporta tassazione IRES (24%) sulla società, oltre alla tassazione del dividendo in capo al socio. Il vantaggio dell'affrancamento è immediato: si paga una sostitutiva ridotta (10%) e si libera la riserva, che può essere distribuita come riserva ordinaria di utili già tassati, con il regime fiscale dei dividendi (per i soci persone fisiche, ritenuta del 26%; per i soci società di capitali, regola PEX del 95% non imponibile). La convenienza dipende quindi dalla concreta destinazione della riserva e dal carico fiscale ordinario evitato.

Tempi di liquidazione e versamento

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (per le società con esercizio solare, dichiarazione UNICO/REDDITI 2025 da presentare nel 2026). Il versamento è obbligatoriamente rateizzato in quattro rate di pari importo: la prima rata scade nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2025 (tipicamente 30 giugno 2026 per le società con esercizio solare); le successive tre rate scadono nei termini di saldo dei tre periodi d'imposta successivi (rispettivamente 2026, 2027 e 2028, da versare entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029). La rateazione è obbligatoria e non opzionale: la società non può scegliere di versare in unica soluzione, anche per esigenze di pianificazione finanziaria.

Profili contabili e di bilancio

L'affrancamento non è meramente fiscale, ma comporta una serie di considerazioni contabili. La riserva in sospensione, dopo l'affrancamento, perde la qualifica di «in sospensione» e si trasforma in una riserva ordinaria di utili tassati. Sul piano contabile, alcune dottrine ritengono opportuno mantenere evidenza in nota integrativa dell'origine della riserva affrancata, anche per garantire trasparenza ai soci. Sul piano fiscale, la riserva affrancata può essere distribuita ai soci come riserva di utili, con applicazione delle regole ordinarie dei dividendi. È importante che l'affrancamento sia gestito in coordinamento con la pianificazione di distribuzione: una società che intenda distribuire la riserva nei prossimi esercizi può trarre un vantaggio significativo, mentre una società che intenda mantenere la riserva indefinitamente potrebbe non avere convenienza immediata all'affrancamento.

Profili di convenienza

La valutazione di convenienza dell'affrancamento richiede un'analisi puntuale. In termini generali, l'affrancamento è conveniente quando: la riserva è destinata a distribuzione nel medio termine (in tal caso si evita l'IRES sulla società al momento della distribuzione, pagando solo il 10% di sostitutiva); la società ha attualmente capacità finanziaria per sostenere la sostitutiva rateizzata; non vi sono ipotesi di liquidazione o riduzione di capitale che renderebbero l'affrancamento superfluo. L'affrancamento può invece risultare non conveniente quando: la riserva sarà mantenuta indefinitamente in patrimonio (in tal caso il prelievo del 10% è un costo immediato senza beneficio); la società ha perdite fiscali pregresse che, in caso di emersione ordinaria della riserva, ne abbatterebbero l'imposizione; la prospettiva è quella di una liquidazione dell'impresa, dove le regole fiscali specifiche potrebbero risultare più favorevoli.

Coordinamento con la pianificazione fiscale

L'affrancamento del comma 44 va inserito in una più ampia pianificazione fiscale e finanziaria. La decorrenza dichiarativa (esercizio in corso al 31/12/2025) e il versamento rateale fanno sì che la decisione vada presa nel primo semestre 2026, in coincidenza con la chiusura del bilancio 2025 e con la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Il commercialista dovrà valutare, per ciascuna società, l'opportunità dell'opzione, l'impatto finanziario delle quattro rate (totale fiscale pari al 10% delle poste affrancate), il coordinamento con eventuali altre misure agevolative della legge di bilancio (ad esempio gli affrancamenti delle plusvalenze su partecipazioni, qualora previsti) e la coerenza con i piani di distribuzione dei soci. È ragionevole attendersi un'opzione frequente in società con riserve in sospensione storiche significative (tipicamente da rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi degli anni 2000-2020) e con soci interessati a una distribuzione progressiva nei prossimi esercizi.

Considerazioni finali

Il comma 44 ripropone uno strumento ben noto al sistema fiscale italiano. L'aliquota del 10% è sostanzialmente in linea con le finestre di affrancamento offerte negli ultimi anni e rappresenta una proposta abbastanza interessante per le società di capitali italiane con riserve storiche. Il versamento rateale in quattro rate è un elemento di equità finanziaria che alleggerisce l'impatto del prelievo immediato. L'inserimento in legge di bilancio in modo strutturato e non episodico segnala una volontà del legislatore di mantenere strumenti di emersione progressiva delle poste sospese, fornendo alle imprese strumenti di gestione delle riserve coerenti con le proprie esigenze di distribuzione o di consolidamento patrimoniale.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Società con riserve di rivalutazione storiche, destinazione a distribuzione

Tizio S.r.l., società manifatturiera con esercizio solare, ha in bilancio una riserva di rivalutazione in sospensione di imposta pari a 1.500.000 euro, originata dalla rivalutazione dei terreni e degli stabilimenti effettuata ai sensi di una legge speciale del 2020. La riserva è presente nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024 e si conferma residua a fine 2025. I soci di Tizio S.r.l. intendono distribuirsi progressivamente una parte rilevante delle riserve nei prossimi cinque anni, mantenendo in patrimonio solo la quota necessaria a garantire la solidità patrimoniale dell'impresa. Il commercialista valuta l'affrancamento ex comma 44.

Calcolo: imposta sostitutiva = 10% di 1.500.000 = 150.000 euro, da versare in quattro rate di 37.500 euro ciascuna (saldo imposte sui redditi 2025, 2026, 2027, 2028). Confronto con tassazione ordinaria in caso di distribuzione: IRES 24% su 1.500.000 = 360.000 euro a carico della società, cui aggiungere ritenuta del 26% sul dividendo netto distribuito al socio persona fisica. Risparmio fiscale lordo a livello societario: 360.000 - 150.000 = 210.000 euro. Il vantaggio è netto e Tizio S.r.l. opta per l'affrancamento integrale della riserva, che dal 2026 risulta ordinaria e disponibile per la distribuzione progressiva.

Caso pratico 2 - Società con riserva in sospensione mantenuta strutturalmente in patrimonio

Caio S.p.A. ha in bilancio una riserva in sospensione di imposta di 800.000 euro, derivante da una vecchia rivalutazione. I soci non hanno alcuna intenzione di distribuire la riserva: l'azienda è in fase di forte sviluppo e l'autofinanziamento è centrale nella strategia industriale. Il commercialista valuta comunque l'affrancamento per liberare la riserva da vincoli e renderla più flessibile.

Calcolo: imposta sostitutiva = 10% di 800.000 = 80.000 euro, in quattro rate da 20.000. Confronto: poiché la riserva non sarà distribuita, non vi è un effettivo «risparmio» ordinario a fronte del prelievo del 10%. L'affrancamento si tradurrebbe in un esborso netto di 80.000 euro senza benefici fiscali immediati. Il commercialista raccomanda di non affrancare, mantenendo la riserva in sospensione fino al sopraggiungere di una causa di emersione (eventuale distribuzione futura, riduzione di capitale o altro). Caio S.p.A. accoglie il consiglio e rinuncia all'opzione, riservandosi di rivalutarla nelle eventuali future finestre di affrancamento.

Domande frequenti

Quali poste di bilancio possono essere affrancate con il comma 44?

Il comma 44 si applica a tre categorie di poste, tutte in sospensione di imposta: saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi. Devono trattarsi di poste esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residue al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Il doppio ancoraggio temporale serve a evitare l'affrancamento di poste create ad arte nel 2025 per beneficiare dell'aliquota agevolata. Rientrano tipicamente i saldi attivi delle rivalutazioni di beni d'impresa, le riserve da conferimento neutro, le riserve da apporto in operazioni straordinarie e i fondi tassati solo all'utilizzo. Non rientrano invece le riserve di utili già tassati, che non sono in sospensione e non hanno bisogno di affrancamento.

Qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva e cosa sostituisce?

L'aliquota è del 10%, applicata sull'importo della riserva o del saldo affrancato. La sostitutiva sostituisce sia le imposte sui redditi (IRES per le società di capitali, IRPEF per i soggetti individuali e le società di persone) sia l'imposta regionale sulle attività produttive. Per confronto, l'emersione ordinaria di una riserva in sospensione in capo a una società di capitali comporta tassazione IRES del 24%, oltre alla tassazione del dividendo in capo al socio (26% per persone fisiche). L'aliquota agevolata del 10% offre quindi un risparmio fiscale significativo, particolarmente attraente per le società che intendono distribuire le riserve nei prossimi esercizi. Il calcolo di convenienza va però effettuato caso per caso, considerando anche la prospettiva temporale della distribuzione.

Come e quando si versa l'imposta sostitutiva?

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (UNICO/REDDITI 2025 da presentare nel 2026 per le società con esercizio solare). Il versamento è obbligatoriamente rateizzato in quattro rate di pari importo. La prima rata scade nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2025 (tipicamente 30 giugno 2026 per chi ha esercizio solare). Le tre rate successive scadono nei termini di saldo dei periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. La rateazione è obbligatoria: la società non può scegliere di versare in unica soluzione. Per esercizi non solari valgono le scadenze proporzionalmente adattate, secondo le regole generali della liquidazione delle imposte sui redditi.

Quando conviene affrancare le riserve in sospensione?

L'affrancamento è conveniente quando la riserva è destinata a distribuzione nel medio termine: in tal caso si evita la tassazione ordinaria IRES (24%) sulla società al momento della distribuzione, pagando solo il 10% di sostitutiva, con un risparmio significativo. È pure conveniente quando la società vuole semplificare la struttura del patrimonio netto, eliminando vincoli di sospensione e poste con disciplina speciale. Può invece non essere conveniente se la riserva è destinata a restare indefinitamente in patrimonio (il 10% si paga subito senza ottenere benefici), se la società ha rilevanti perdite fiscali pregresse utilizzabili sull'eventuale emersione ordinaria, o se è in corso una liquidazione con regole fiscali specifiche potenzialmente più favorevoli. La decisione richiede una valutazione caso per caso del commercialista.

Cosa accade alla riserva dopo l'affrancamento?

Dopo l'affrancamento la riserva perde la qualifica di «in sospensione» e si trasforma in una riserva ordinaria di utili già tassati. Può quindi essere distribuita ai soci secondo le regole ordinarie dei dividendi: per i soci persone fisiche con partecipazione non qualificata si applica la ritenuta del 26%; per i soci società di capitali si applica il regime PEX, con detassazione del 95% del dividendo. Sul piano contabile, è opportuno mantenere evidenza dell'origine della riserva in nota integrativa, anche per garantire trasparenza ai soci e per documentare il pagamento della sostitutiva. La distribuzione dopo l'affrancamento non comporta ulteriori obblighi fiscali in capo alla società, in quanto l'imposizione è già stata assolta tramite la sostitutiva del 10%.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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