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Art. 120 c.c. Incapacità di intendere o di volere
In vigore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Matrimonio impugnabile se uno sposo incapace di intendere o volere al momento della celebrazione.
Ratio
L'art. 120 c.c. tutela l'autodeterminazione matrimoniale nella sua dimensione più elementare: il consenso deve essere consapevole e libero. A differenza dell'art. 119 c.c., che presuppone una pronuncia giudiziale di interdizione, la norma in esame protegge chi, pur privo di un formale status di incapace, versava in uno stato di alterazione delle facoltà cognitive e volitive al momento delle nozze.
Analisi
Il presupposto dell'azione è la prova, a carico del coniuge che agisce, dell'incapacità di intendere o di volere al momento esatto della celebrazione. L'incapacità deve essere concreta e attuale al momento del consenso, non meramente potenziale o successiva. La causa può essere di qualsiasi natura: patologia psichiatrica non ancora giudicata, ubriachezza acuta, effetto di sostanze stupefacenti, stato confusionale da trauma, crisi epilettica o altro stato di grave alterazione mentale. Il carattere anche transitorio dell'incapacità è espressamente previsto dalla norma, ma la prova è particolarmente rigorosa, implicando di norma accertamenti medico-legali e testimonianze. La legittimazione attiva è personale e intrasferibile: solo il coniuge incapace può agire, a differenza dell'art. 119 c.c. La sanatoria per coabitazione annuale opera secondo la stessa logica dell'art. 119 c.c.: il comportamento concludente del coniuge, pienamente capace dopo il recupero, è incompatibile con la volontà di sciogliere il vincolo.
Quando si applica
La norma si applica al coniuge che al momento delle nozze era incapace di intendere o di volere per cause diverse dall'interdizione (già disciplinata dall'art. 119 c.c.). Non si applica ai vizi del consenso (errore, violenza, timore: artt. 122-123 c.c.), che seguono disciplina autonoma. Non è invocabile da terzi.
Connessioni
Si collegano: art. 119 c.c. (interdizione), artt. 122-123 c.c. (errore e violenza nel consenso), art. 124 c.c. (sanatoria), artt. 414 ss. c.c. (interdizione e inabilitazione), nonché le norme processuali in materia di stato delle persone e la disciplina della prova peritale medico-legale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
I casi pratici hanno scopo illustrativo. La valutazione dell'incapacità al momento della celebrazione richiede accertamenti medico-legali. Per situazioni concrete rivolgersi a un avvocato.
Domande frequenti
Che cosa significa incapacità di intendere o volere?
Assenza temporanea o permanente della capacità di comprendere la natura dell'atto matrimoniale.
L'incapacità deve essere permanente?
No, può essere anche transitoria, purché presente al momento della celebrazione.
Chi può proporre l'azione di impugnazione?
Solo il coniuge incapace, una volta riacquisita la pienezza delle facoltà mentali.
È necessaria una sentenza di interdizione?
No, il coniuge può provare la sua incapacità anche senza interdizione formale.
Quale è il termine per proporre l'azione?
Entro un anno da quando il coniuge ha riacquisito pienezza delle facoltà mentali.
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