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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 c.c. Rifiuto della celebrazione

In vigore

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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In sintesi

  • L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa espressamente prevista dalla legge.
  • In caso di rifiuto, l'ufficiale è obbligato a rilasciare un certificato scritto con l'indicazione dei motivi del diniego.
  • Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
  • La norma garantisce il diritto al matrimonio e il controllo giurisdizionale sull'esercizio dei poteri dell'ufficiale di stato civile.

Vieta all'ufficiale dello stato civile di rifiutare la celebrazione del matrimonio salvo cause previste dalla legge, garantendo il ricorso al tribunale in caso di diniego.

Ratio

L'art. 112 c.c. presidia il diritto fondamentale al matrimonio ponendo un limite tassativo al potere di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo, pur svolgendo una funzione pubblica di controllo sulla regolarità formale e sostanziale del matrimonio, non può esercitare un potere discrezionale arbitrario: il suo diniego è legittimo solo in presenza di impedimenti o cause tassativamente previsti dall'ordinamento.

Analisi

La norma struttura una garanzia a doppio livello. In primo luogo, il principio di legalità: il rifiuto è ammesso esclusivamente per cause previste dalla legge (impedimenti matrimoniali, mancata pubblicazione, assenza di documenti prescritti, ecc.). In secondo luogo, la garanzia procedurale: il rifiuto deve essere formalizzato in un certificato scritto con espressa indicazione delle ragioni. Tale obbligo di motivazione consente ai nubendi di valutare la fondatezza del diniego e costituisce il presupposto per l'impugnazione giudiziale. Il ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero, assicura un controllo rapido sulla legittimità del comportamento dell'ufficiale di stato civile.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che l'ufficiale dello stato civile ritiene di non poter procedere alla celebrazione del matrimonio civile. Trova applicazione anche nel procedimento di trascrizione dei matrimoni religiosi con effetti civili laddove emergano profili ostativi alla trascrizione.

Connessioni

Si raccorda con le norme sugli impedimenti matrimoniali (artt. 84-89 c.c.) e sulle pubblicazioni (artt. 93-100 c.c.), che costituiscono le principali cause legali di rifiuto. Va letto in combinato con il d.P.R. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile). Il ricorso giudiziale previsto segue le forme della volontaria giurisdizione.

Domande frequenti

Per quali motivi l'ufficiale può rifiutare la celebrazione?

Solo per cause ammesse dalla legge, come assenza di pubblicazione, presence di impedimenti legali non rimossi.

Che obbligo ha l'ufficiale in caso di rifiuto?

Deve rilasciare un certificato scritto con l'indicazione precisa dei motivi del rifiuto.

Come possono reagire gli sposi al rifiuto?

Hanno diritto di ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Il tribunale può ordinare la celebrazione?

Sì, se accerta che il rifiuto dell'ufficiale era illegittimo o infondato.

Chi decide la questione in camera di consiglio?

Il giudice monocratico, sentito il pubblico ministero, in procedimento sommario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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