Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 81 c.c. – Risarcimento dei danni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

In sintesi

  • La promessa di matrimonio è vincolante solo se risulta da atto pubblico, scrittura privata o richiesta di pubblicazioni; in tal caso il promittente inadempiente risponde dei danni patrimoniali.
  • Il risarcimento copre esclusivamente le spese effettuate e le obbligazioni contratte a causa della promessa, non il lucro cessante né il danno morale derivante dalla delusione sentimentale.
  • L'azione si prescrive in un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio; decorso tale termine, la domanda è improponibile.
Indice dei contenuti

Chi rifiuta senza giusto motivo di eseguire la promessa di matrimonio obbliga al risarcimento danni entro i limiti della condizione.

Ratio

La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato tutela la libertà matrimoniale, che deve rimanere libera fino all'ultimo istante e non può essere coartata da una promessa vincolante nel suo contenuto principale; dall'altro protegge l'affidamento del promesso sposo che, fidandosi della promessa, ha sostenuto costi concreti. Il legislatore ha scelto una soluzione intermedia: la promessa non obbliga a sposarsi, ma obbliga a risarcire il danno emergente da spese e obbligazioni.

Analisi

Il primo comma individua i presupposti formali della promessa rilevante: deve risultare da atto pubblico, scrittura privata, oppure dalla richiesta congiunta di pubblicazioni. La promessa puramente verbale o informale non produce effetti risarcitori ai sensi di questo articolo. Il secondo comma estende la responsabilità al promittente che, con la propria condotta colposa, abbia provocato il rifiuto dell'altro: si pensi a chi tradisce il partner o tiene comportamenti incompatibili con la vita coniugale. Il terzo comma prevede un termine di decadenza annuale, che decorre dal giorno del rifiuto definitivo di celebrare il matrimonio.

Quando si applica

L'articolo si applica quando: (a) la promessa riveste la forma richiesta dalla norma; (b) uno dei promessi sposi rifiuta di contrarre matrimonio senza giusto motivo, oppure il suo comportamento colposo ha giustificato il rifiuto dell'altro; (c) la parte lesa ha sostenuto spese o ha assunto obbligazioni concrete in vista delle nozze; (d) la domanda è proposta entro un anno dal rifiuto. Non si applica alle convivenze di fatto né ai casi in cui sussiste un giusto motivo oggettivo al rifiuto.

Connessioni

L'art. 81 c.c. va letto insieme agli artt. 79 e 80 c.c.: l'art. 79 sancisce che la promessa non obbliga a contrarre matrimonio, mentre l'art. 80 c.c. disciplina la restituzione dei doni fatti a causa della promessa. Il quadro normativo degli artt. 79-81 c.c. forma così un sistema coerente che regola tutti gli aspetti patrimoniali degli sponsali. Rileva inoltre l'art. 84 c.c. in materia di capacità matrimoniale del minore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio promettono matrimonio per atto pubblico

Caio ha sostenuto spese importanti per il matrimonio. Caio rifiuta senza motivo: Tizio ha diritto al risarcimento danni entro il limite delle spese effettive.

Caso 2: Sempronio promette a Mevio e sostiene indebitamenti a causa della promessa

Sempronio poi si rifiuta ingiustificatamente: Mevio può pretendere risarcimento per l'ammontare degli obblighi contratti.

Domande frequenti

Quando sorge obbligo di risarcimento?

Se il promittente rifiuta senza giusto motivo di eseguire la promessa.

Cosa comprende il danno?

Le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa.

C'è un limite al danno?

Sì, il danno è risarcito entro il limite della condizione delle parti.

Se la colpa è del rifiutante?

Lo stesso risarcimento vale se il promittente con colpa ha dato giusto motivo al rifiuto.

Termine per chiedere risarcimento?

Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.