Art. 53 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altre violazioni
In vigore dal 01/01/1991
1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (2) per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000 (3), del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. […] (4) Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “euro 250 a euro 2000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire quattro milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 3), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo soppresso dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 4), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
In sintesi
L’art. 53 del D.Lgs. 346/1990 chiude il Capo VIII sulle sanzioni con una norma residuale ma ricca di contenuti: punisce tre famiglie di condotte che gravitano attorno alla dichiarazione di successione ma non rientrano nelle classiche fattispecie di omessa (art. 50) o infedele (art. 51) dichiarazione. È la disposizione che colpisce terzi cooperanti con il fisco (banche, notai, Poste, intermediari) e i comportamenti elusivi connessi a beni speciali (i beni culturali).
La norma è stata riformata dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, con effetto sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: la previgente forbice 100-200% è stata sostituita dalla misura fissa dell'80%, in coerenza con la più generale revisione del sistema sanzionatorio tributario realizzata in attuazione della delega L. 111/2023. Per le violazioni precedenti vale il vecchio regime, salvo il favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997).
Beni culturali e perdita della riduzione d'imposta (comma 1)
L’art. 25, comma 2, D.Lgs. 346/1990 prevede una riduzione dell’imposta per i beni culturali trasferiti per successione, a condizione che il bene sia sottoposto al vincolo di tutela. Se l’erede o il legatario viola gli obblighi di conservazione, dichiara falsi presupposti per beneficiare della riduzione, o non assoggetta il bene al regime previsto, l’art. 13, comma 4, comporta l’inclusione del bene nell’attivo ereditario e l’esclusione della riduzione. La sanzione dell’art. 53, comma 1, è pari all'80% dell’imposta o della maggior imposta dovuta in conseguenza di tale ricalcolo.
Esempio: Tizio eredita una collezione di dipinti del XVII secolo sottoposta a vincolo culturale (D.Lgs. 42/2004). Beneficia della riduzione del 50% sull’imposta calcolata. Cinque anni dopo, viola gli obblighi di conservazione vendendo all’estero un’opera senza autorizzazione ministeriale. Conseguenza: l’Agenzia ricalcola l’imposta come se la riduzione non spettasse, sanziona Tizio con l'80% della differenza.
Violazioni dei divieti dell’art. 48 (comma 2)
L’art. 48 D.Lgs. 346/1990 pone obblighi e divieti a carico dei soggetti che detengono beni del defunto: banche depositarie di titoli, conti, cassette di sicurezza; società emittenti di partecipazioni; debitori del de cuius. I commi 2-4 vietano la consegna di beni o il pagamento di somme se non a fronte della dichiarazione di successione registrata; il comma 5 impone obblighi di comunicazione all’Agenzia.
Chi viola questi divieti (consegnando i beni senza la prova della registrazione della dichiarazione) o non adempie all’obbligo di comunicazione del comma 5 è punito con sanzione pari all'80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e diritti oggetto della violazione. Il raddoppio previsto dal comma 4 si applica se la violazione è commessa da pubblici ufficiali (notai), pubblici impiegati, banche, società di credito o intermediazione, Poste: la sanzione effettiva diventa quindi il 160% (era 200-400% nel regime previgente).
Violazioni formali e obblighi di cooperazione (comma 3)
Il comma 3 raccoglie le sanzioni per condotte che ostacolano l’azione di accertamento dell’ufficio. La sanzione fissa va da 250 a 2.000 euro per: (a) mancata risposta a richieste dell’ufficio o comunicazione di dati incompleti/infedeli; (b) dichiarazione di non possedere o rifiuto di esibire documenti certamente esistenti; (c) rifiuto di sottoscrivere l’attestazione ex art. 23, comma 3 (relativa alle passività deducibili), o di consegnare titoli e copie autentiche di documenti rilevanti per la liquidazione.
Per pubblici ufficiali, dipendenti pubblici, banche, Poste e intermediari opera il raddoppio: la sanzione effettiva è 500-4.000 euro. La ratio è chiara: i soggetti istituzionalmente cooperanti con il fisco rispondono in modo aggravato, perché su di loro grava un dovere di trasparenza rinforzato.
La riforma del D.Lgs. 87/2024, quadro applicativo
Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato i commi 1 e 2 sostituendo «pari all’ottanta» (per cento) alle parole «dal cento al duecento», e ha aggiornato il comma 3 portando il tetto della sanzione fissa a 2.000 euro (in luogo dei previgenti due milioni di lire = 2.066 euro circa). La modifica si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Il comma 4 (raddoppio) è stato anch'esso ritoccato: il D.Lgs. 87/2024 ha soppresso l’ultimo periodo del previgente comma 4 (relativo a fattispecie marginali), mantenendo la regola del raddoppio per le categorie principali. Pubblici ufficiali e banche restano i soggetti più esposti.
Esempio pratico
Caso 1, Banca che rilascia somme senza dichiarazione registrata. Caia, erede del padre, si presenta in banca per prelevare €120.000 dal conto del defunto, senza esibire la dichiarazione di successione registrata. La banca, in violazione dell’art. 48, comma 2, eroga il prelievo. L’ufficio scopre la violazione in sede di controllo: maggiore imposta accertata €4.000. Sanzione base ex art. 53, comma 2: 80% di €4.000 = €3.200. Raddoppio per soggetto bancario ex comma 4: €6.400. La banca è anche solidalmente obbligata col contribuente (art. 36, comma 5).
Caso 2, Notaio che omette comunicazione. Tizio, notaio, redige un atto di donazione ma omette la comunicazione obbligatoria all’Agenzia ex art. 48, comma 6. Sanzione fissa ex art. 53, comma 3: 250-2.000 euro, raddoppiata in quanto pubblico ufficiale (500-4.000 euro). L’ufficio applica concretamente €2.000 considerando la gravità.
Errori frequenti
Tra le contestazioni più ricorrenti: (i) applicare il regime previgente 100-200% a violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 (ignorando la misura fissa 80%); (ii) non considerare il raddoppio del comma 4 per banche e notai, che cambia drasticamente l’importo dovuto; (iii) confondere le sanzioni ex art. 53 con quelle ex art. 51 (infedeltà): le prime riguardano terzi cooperanti, le seconde il dichiarante; (iv) dimenticare il favor rei per violazioni pendenti al 1° settembre 2024: la nuova misura 80% è più favorevole e si applica retroattivamente ai procedimenti aperti; (v) non chiedere il pagamento «agevolato» di un terzo della sanzione previsto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 (definizione agevolata) entro 60 giorni dalla notifica, che resta una strada efficace per chiudere il contenzioso.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16.04.2025
Agenzia delle Entrate
Illustra le novità in materia di successioni e donazioni del D.Lgs. 139/2024 e fornisce coordinate sistematiche con la riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 87/2024. Documento di riferimento per la lettura aggiornata degli artt. 50-53 del Testo Unico.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare n. 267 del 19.11.1998
Agenzia delle Entrate
Circolare storica del Ministero delle Finanze che inquadra sistematicamente le sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, inclusi gli obblighi delle banche e degli intermediari (art. 48) e le sanzioni connesse alla violazione di tali obblighi (art. 53). Riferimento ricostruttivo ancora utile, salvi gli adeguamenti degli importi monetari e delle aliquote operati dalle riforme successive.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi viene punito dall’art. 53?
Tre categorie principali: (1) eredi/legatari di beni culturali che violano gli obblighi di tutela (comma 1, sanzione 80% maggiore imposta); (2) banche, intermediari, debitori del defunto che violano i divieti o gli obblighi di comunicazione dell’art. 48 (comma 2, sanzione 80% raddoppiabile); (3) chiunque ostacoli l’azione di accertamento dell’ufficio con omesse risposte, rifiuti di esibizione o false dichiarazioni (comma 3, sanzione fissa 250-2.000 euro, raddoppiata per pubblici ufficiali e banche).
La banca paga una sanzione se rilascia soldi all’erede prima della dichiarazione di successione?
Sì. L’art. 48, comma 2, vieta alle banche di consegnare beni o erogare somme del defunto senza che gli eredi abbiano prodotto la dichiarazione di successione registrata. La violazione comporta la sanzione dell’art. 53, comma 2, pari all'80% dell’imposta o maggiore imposta dovuta, raddoppiata per i soggetti bancari ai sensi del comma 4 (160% effettivo). La banca è inoltre solidalmente obbligata col contribuente ex art. 36.
Cosa cambia con il D.Lgs. 87/2024?
La forbice 100-200% prevista dal previgente regime è stata sostituita da una misura fissa più contenuta dell'80%. La riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per violazioni precedenti vale il vecchio regime, salvo che il favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997) imponga il trattamento più favorevole nei procedimenti pendenti. Il raddoppio per pubblici ufficiali, banche e intermediari resta in vigore (comma 4).
Perché il raddoppio per banche e notai?
Perché su questi soggetti grava un dovere di cooperazione rafforzato con l’amministrazione finanziaria. Banche, Poste, notai e dipendenti pubblici intervengono come «filtri» istituzionali per assicurare il pagamento delle imposte di successione e donazione (es. il notaio non roga atti senza prova di regolarità fiscale, la banca non eroga somme senza dichiarazione registrata). Il loro inadempimento, per il rapporto di vigilanza che rivestono, è punito in misura aggravata.
Posso definire in modo agevolato la sanzione dell’art. 53?
Sì. L’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 consente la definizione agevolata pagando un terzo della sanzione irrogata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. È una via efficace per chiudere il contenzioso evitando i costi del giudizio. Resta sempre possibile, in alternativa, impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica.