Art. 51 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Infedeltà della dichiarazione
In vigore dal 01/01/1991
1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000 (2). La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari (3), ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio. Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “euro 250 a euro 1000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire due milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari” sono state sostituite alle precedenti “di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili” dall’art. 1, comma 1, lett. tt), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
In sintesi
L’art. 51 del D.Lgs. 346/1990 punisce l'infedeltà della dichiarazione di successione, intesa come falsa o incompleta indicazione di dati rilevanti per la liquidazione dell’imposta. È la norma centrale del sistema sanzionatorio sostanziale del TU successioni: mentre l’art. 50 colpisce l’omissione integrale, l’art. 51 mira a chi presenta la dichiarazione nascondendo cespiti, sottostimando valori o esponendo passività inesistenti.
La disposizione è stata riformata dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è fissata all'80% della maggiore imposta (in luogo della previgente forbice 100-200%). Si tratta di un alleggerimento significativo, coerente con i principi di proporzionalità delle sanzioni tributarie definiti dalla L. 111/2023 (delega fiscale 2023).
Le condotte sanzionate al comma 1
Tre fattispecie principali. (1) Omissione di dati rilevanti: il dichiarante non indica beni, diritti o cespiti che fanno parte dell’asse ereditario (un conto corrente «dimenticato», un immobile in proprietà del de cuius non incluso). (2) Indicazione infedele: dati materialmente esposti ma falsi nella sostanza (sottostima del valore di un immobile, indicazione errata del rapporto di parentela per accedere a una franchigia maggiore). (3) Esposizione di passività inesistenti: deduzione di debiti del defunto che in realtà non gravavano sull’asse (debito già estinto, mutuo riferito a immobile non ereditato).
Il comma 1, secondo periodo, estende la sanzione a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati non veritieri. Pensiamo al creditore del de cuius che certifichi un’esposizione mai esistita per consentire all’erede una deduzione fittizia: scatta la sanzione dell'80% commisurata all’imposta sottratta.
La «franchigia di tolleranza» del 25%
Il comma 2 prevede una preziosa «franchigia di tolleranza»: la sanzione non si applica se il maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti (esclusi quelli di cui all’art. 34, comma 5, ossia aziende, beni aziendali e crediti contestati) non supera di un quarto quello dichiarato. La ratio è chiara: piccole differenze di valutazione su beni come immobili o partecipazioni, su cui l’estimo è soggetto ad ampi margini di apprezzamento, non devono trasformare ogni rettifica in un’occasione sanzionatoria.
Esempio: Tizio dichiara nella successione del padre un immobile per €200.000. L’Agenzia, in sede di accertamento, rivaluta il bene a €240.000 (+20%). Maggiore imposta dovuta: si paga, ma la sanzione del comma 1 non si applica perché la rettifica resta sotto la soglia del 25%. Se invece l’Agenzia rivalutasse a €260.000 (+30%), la franchigia di tolleranza salta e la sanzione del 80% sulla maggiore imposta torna applicabile.
Le sanzioni del comma 3: dati non incidenti sull’imposta
Il comma 3 sanziona omissioni o infedeltà su dati che non incidono sulla determinazione del tributo principale: errori formali, omessa indicazione di elementi richiesti dal modello ma fiscalmente neutri, allegati mancanti. La sanzione fissa va da 250 a 1.000 euro. La stessa misura si applica alla mancata allegazione di documenti o prospetti rilevanti per le imposte collegate (ipotecaria, catastale, di bollo, tasse per i servizi ipotecari).
Importante: il comma 3 prevede una riduzione alla metà se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio. È una forma di ravvedimento «postumo» specifica per le violazioni formali, che si affianca al ravvedimento ordinario dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Esempio pratico di infedeltà
Caso 1, Conto corrente «dimenticato». Sempronio, erede del fratello Mevio, presenta la dichiarazione di successione omettendo un conto corrente di €80.000 acceso presso una banca estera. L’Agenzia, tramite il monitoraggio fiscale, individua il conto e procede a rettifica. Maggiore imposta dovuta (aliquota 6% fratelli, oltre franchigia €100.000 già consumata da altri cespiti): €4.800. Sanzione ex art. 51, comma 1: 80% di €4.800 = €3.840. Totale a debito di Sempronio: €4.800 + €3.840 = €8.640, oltre interessi legali.
Caso 2, Passività inesistente. Caia espone in dichiarazione un mutuo del defunto di €150.000, in realtà già estinto due anni prima del decesso. L’Agenzia individua la patologia attraverso le interrogazioni telematiche con la banca creditrice. La passività viene espunta: l’asse imponibile aumenta di €150.000. Sanzione dell'80% sulla maggiore imposta determinata dall’esclusione. Possibile profilo penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) se la passività è certificata da documento materialmente falso.
Caso 3, Sottostima entro la franchigia. Filano dichiara un immobile a €300.000 sulla base di una perizia di stima del 2018. L’Agenzia rettifica a €370.000 (+23,3%). Maggiore imposta: si versa. Sanzione del comma 1: non applicabile, perché la differenza resta sotto il 25% della soglia di tolleranza. Stesso esito anche se la perizia di stima del contribuente era stata «ottimista»: la franchigia è oggettiva, non soggettiva.
Errori frequenti e profili di tutela
Alcune contestazioni ricorrenti: (i) applicare la franchigia del 25% anche ad aziende o crediti contestati, mentre l’art. 34, comma 5, li esclude espressamente; (ii) confondere infedeltà sostanziale (art. 51, comma 1) e infedeltà formale (comma 3): la prima richiede un’incidenza sull’imposta, la seconda no; (iii) non applicare la riduzione alla metà del comma 3 quando si regolarizza nei 60 giorni: in pratica si paga €125-500 invece di €250-1.000, vantaggio non trascurabile; (iv) ritenere applicabile il vecchio regime 100-200% a violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024); (v) dimenticare il favor rei sulle violazioni pendenti, che consente l’applicazione retroattiva della misura più favorevole (80%) ai procedimenti non ancora definiti.
Sul piano della tutela, l’avviso di accertamento per infedeltà è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica; la fase di contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis L. 212/2000 post Statuto del contribuente 2024) è obbligatoria salvo eccezioni espresse, e la sua omissione genera nullità dell’atto.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16.04.2025
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi sulle novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riflessi anche sul piano sanzionatorio in raccordo con il D.Lgs. 87/2024. Riferimento di sistema per la lettura aggiornata degli artt. 50-53 del Testo Unico.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare n. 267 del 19.11.1998
Agenzia delle Entrate
Inquadramento sistematico delle sanzioni in materia di imposta sulle successioni: distingue le ipotesi di omessa dichiarazione (art. 50), infedeltà sostanziale (art. 51, comma 1) e infedeltà formale (art. 51, comma 3). Resta il riferimento storico per l’interpretazione delle condotte sanzionate, salvo gli adeguamenti dei valori e delle aliquote operati dal D.Lgs. 158/2015 e dal D.Lgs. 87/2024.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quanto pago se sottostimo il valore di un immobile nella dichiarazione di successione?
Se la rettifica del valore non supera il 25% di quanto dichiarato, non si applica la sanzione dell’art. 51, comma 2 (la cosiddetta «franchigia di tolleranza»): si paga solo la maggiore imposta. Sopra il 25%, scatta la sanzione dell'80% della maggiore imposta dovuta (misura fissa post D.Lgs. 87/2024, in vigore dall'1.9.2024).
Cosa succede se dimentico un conto corrente nella dichiarazione?
L’omissione di un cespite rilevante configura infedeltà ex art. 51, comma 1, e comporta una sanzione pari all'80% della maggiore imposta che ne deriva (per violazioni dal 1.9.2024). Si possono evitare le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) presentando una dichiarazione integrativa prima della notifica di un atto di accertamento.
La sanzione si applica anche su errori formali?
Per omissioni o infedeltà su dati non incidenti sull’imposta dovuta si applica la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro (art. 51, comma 3). La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio. Stessa misura per la mancata allegazione di prospetti utili alla liquidazione di imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tasse ipotecarie.
Cosa cambia con il D.Lgs. 87/2024 rispetto al regime previgente?
La forbice 100-200% prevista in passato è stata sostituita da una misura fissa dell'80%, più contenuta. La riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per violazioni precedenti rimane in vigore il vecchio regime, salvo che il favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997) consenta di applicare la sanzione più favorevole se il procedimento non è ancora definito.
Posso dedurre come passività un mutuo del defunto?
Sì, ma deve essere reale e documentato: l’esposizione di passività inesistenti integra infedeltà ex art. 51, comma 1, ultimo periodo, con la stessa sanzione dell'80%. La deducibilità delle passività ereditarie segue gli artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990, che richiedono prova certa del debito esistente al momento del decesso e non già estinto. Indicare un mutuo già rimborsato espone a sanzioni e, nei casi più gravi, a profili penali per falsità in atti.