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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Termine per la presentazione della dichiarazione

In vigore dal 01/01/1991

1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi (1) dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee (2) dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura; (3) c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’art. 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all’ufficio competente. Note: (1) Termine così modificato dall’art. 1, comma 78, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (2) Le parole “e i trustee” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;“. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (di regola coincidente con il decesso).
  • Il comma 2 fissa otto ipotesi di decorrenza differita: rappresentanti legali, curatori, esecutori, trustee, liquidazione giudiziale, morte presunta, beneficio d'inventario, rinuncia, sopravvenienze, enti.
  • Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha aggiunto i trustee tra i soggetti con dies a quo differito e sostituito il riferimento al fallimento con la liquidazione giudiziale.
  • Il termine non è di decadenza: la dichiarazione presentata tardivamente viene comunque liquidata se anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento (art. 27 e 33 TUS).
  • L’omessa o tardiva presentazione attiva le sanzioni dell’art. 50 TUS, con accertamento entro 5 anni dalla scadenza del termine.
  • Fino alla scadenza del termine la dichiarazione può essere modificata o integrata ai sensi degli artt. 28, 29 e 30.

L’art. 31 D.Lgs. 346/1990 fissa il perno temporale dell’intero adempimento successorio: dodici mesi entro cui chi è obbligato deve presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle entrate. È una scadenza che ogni commercialista, notaio o erede incontra come prima domanda operativa («da quando contiamo i 12 mesi?»). La norma è semplice nel principio ma articolata nelle eccezioni, perché il legislatore ha dovuto governare situazioni in cui l’erede o l’obbligato non è in grado di agire subito dopo il decesso (minore con rappresentante, eredità giacente, accettazione con beneficio d'inventario, ente che attende l’autorizzazione, e così via). Dal 1° gennaio 2025 l’articolo è stato ritoccato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 («decreto delegato successioni e donazioni»), che ha inserito esplicitamente i trustee tra i soggetti con decorrenza differita e aggiornato il lessico procedurale (liquidazione giudiziale al posto del fallimento, ufficio dell’Agenzia delle entrate al posto dell’ex ufficio del registro).

Il termine ordinario: 12 mesi dall’apertura della successione

Il comma 1 individua il dies a quo nella data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 c.c. coincide con il momento della morte. Il termine, originariamente di sei mesi, è stato portato a dodici dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e da allora rappresenta lo standard operativo. Si tratta di un termine lungo, pensato per consentire la ricognizione dell’asse ereditario, la stima degli immobili, l’eventuale apertura di pratiche bancarie, l’acquisizione delle visure catastali e ipotecarie, l’individuazione delle quote tra eredi legittimi e testamentari.

Esempio pratico: Tizio muore il 15 marzo 2025. I suoi eredi (la moglie Caia e il figlio Sempronio) devono presentare la dichiarazione di successione entro il 15 marzo 2026. Entro quella data va versata anche l’imposta ipotecaria e catastale in autoliquidazione, salvo che la dichiarazione si chiuda in totale franchigia (coniuge e figli godono di franchigia fino a 1.000.000 di euro a beneficiario sull’imposta principale).

Casi particolari di decorrenza: il comma 2 lettera per lettera

Il comma 2 elenca otto fattispecie in cui i dodici mesi non decorrono dall’apertura ma da un momento successivo, perché l’obbligo dichiarativo sorge solo quando il soggetto è giuridicamente in grado di adempiere.

  • Lett. a), Rappresentanti legali di eredi o legatari (genitori di minori, tutori di incapaci), curatori di eredità giacenti, esecutori testamentari e, dal 2025, trustee: il termine decorre dalla data, successiva all’apertura, in cui hanno avuto notizia legale della nomina. Tipico: tutore nominato dal giudice tre mesi dopo il decesso del de cuius; i 12 mesi partono dalla comunicazione del decreto di nomina.
  • Lett. b), Liquidazione giudiziale (ex fallimento) a carico del debitore defunto in corso al decesso o dichiarata entro sei mesi: il termine decorre dalla chiusura della procedura. La modifica del 2024 ha allineato la disposizione al Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019).
  • Lett. c), Dichiarazione di assenza o morte presunta: il dies a quo è la data di immissione nel possesso dei beni o, in mancanza, la data in cui la sentenza dichiarativa di morte presunta diventa eseguibile.
  • Lett. d), Accettazione con beneficio d'inventario entro 12 mesi dall’apertura: il termine decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario (artt. 484-487 c.c.). È la fattispecie più frequente nella pratica e quella che genera più dubbi: la giurisprudenza di merito (sostenuta da Eutekne e dalla dottrina maggioritaria) conferma che il termine slitta in avanti anche quando l’inventario è formato in tempi lunghi per ordine del giudice tutelare.
  • Lett. e), Rinuncia all’eredità o evento di cui all’art. 28, commi 5 e 6: dalla data della rinuncia o, se diversa, dalla data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia. Esempio: se l’erede di primo grado rinuncia, i parenti chiamati per rappresentazione hanno 12 mesi dalla data della rinuncia notarile (non dal decesso).
  • Lett. f), Sopravvenienze ex art. 28 comma 7: beni o diritti emersi dopo la presentazione della dichiarazione (per esempio un conto estero ignoto, una polizza, un credito accertato successivamente).
  • Lett. g) e h), Enti che necessitano di autorizzazione preventiva (associazioni, fondazioni) o enti non ancora riconosciuti: 12 mesi dalla notizia legale dell’autorizzazione o del riconoscimento, a condizione che la domanda sia stata presentata entro sei mesi o un anno dall’apertura.
Accettazione con beneficio d'inventario: il caso operativo più ricorrente

L’accettazione con beneficio d'inventario è il classico scenario in cui i 12 mesi si dilatano. Caia, madre del minore Sempronio, viene autorizzata dal giudice tutelare ad accettare l’eredità del marito Tizio con beneficio d'inventario. Il giudice fissa il termine per la formazione dell’inventario a 90 giorni dall’apertura della procedura. Solo dalla scadenza di quel termine inizia a decorrere il periodo annuale per la dichiarazione di successione. La ratio è chiara: prima della separazione dei patrimoni e della stima ufficiale dell’attivo, non si può ragionevolmente quantificare la base imponibile. Attenzione però: la lettera d) richiede che l'accettazione con beneficio sia avvenuta entro i 12 mesi dall’apertura della successione; se l’accettazione tarda, il differimento non opera.

Sospensioni straordinarie: il precedente COVID-19

Il quadro ordinario è stato sospeso una volta in modo generalizzato: l'art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) ha sospeso gli adempimenti tributari, dichiarazione di successione inclusa, con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, prorogandone l’esecuzione al 30 giugno 2020 senza sanzioni. L’Agenzia delle entrate l’ha confermato con la circolare 8/E del 3 aprile 2020. È un precedente utile come pattern: in presenza di calamità o emergenze nazionali, il legislatore interviene con sospensioni mirate e l’AE chiarisce con prassi tempestiva.

Conseguenze dell’omissione o del ritardo

Il termine dell’art. 31 non è di decadenza. Lo ha ribadito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024: ai sensi dell’art. 33 TUS, l’ufficio liquida l’imposta anche su dichiarazioni presentate dopo la scadenza, purché prima della notifica dell’avviso di accertamento. La dichiarazione tardiva, dunque, è ammissibile e, secondo la stessa risoluzione, consente persino di richiedere l'agevolazione prima casa, a condizione di rientrare nei cinque anni di decadenza dell’azione accertativa.

Sanzioni: l’art. 50 TUS punisce l’omissione con sanzione dal 120% al 240% dell’imposta; il ritardo non superiore a 30 giorni con sanzione dal 60% al 120%. È sempre possibile il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97. Sul piano accertativo, l’ufficio dispone di cinque anni dalla scadenza del termine per notificare l’avviso di rettifica e liquidazione (art. 27 TUS).

Modifiche, integrazioni e ufficio competente

I commi 3 e 4 chiudono il quadro: fino alla scadenza del termine la dichiarazione può essere modificata seguendo gli artt. 28, 29 e 30 (sostitutiva o integrativa). Dopo la scadenza la giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 17904/2014 e n. 8113/2017, in linea con la circolare 8/E del 2012) ha ammesso comunque l’emendabilità delle dichiarazioni viziate da errore in fatto o in diritto, in nome della corretta determinazione del prelievo. La presentazione a un ufficio dell’Agenzia delle entrate diverso da quello competente (territorialmente individuato dall’art. 6 TUS) si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione perviene all’ufficio competente, clausola di rotazione interna oggi poco rilevante dopo la telematizzazione obbligatoria della dichiarazione (provv. AE 27 dicembre 2016 e successivi, modello SUC con trasmissione esclusivamente online dal 2019).

Modalità telematica e ufficio competente

Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione si presenta esclusivamente in via telematica tramite il modello SUC, direttamente dal contribuente con credenziali SPID/CIE/Fisconline o per il tramite di un intermediario abilitato (commercialista, CAF, notaio, avvocato tributarista). L’ufficio competente è quello dell’ultimo domicilio fiscale del defunto (art. 6 TUS); in caso di residenza estera, l’ufficio Roma 6. Il comma 4, sopravvissuto alla riforma 2024 con il solo aggiornamento lessicale «ufficio dell’Agenzia delle entrate», conserva una funzione residuale: se per errore la dichiarazione cartacea viene depositata presso l’ufficio sbagliato (ipotesi marginale, ma ancora possibile per residenze pregresse), il termine si considera rispettato dal giorno in cui l’atto perviene all’ufficio competente. Per la dichiarazione telematica la questione è superata: l’invio digitale assegna automaticamente la pratica all’ufficio territorialmente competente.

Coordinamento con la riforma 2024-2025

Le modifiche del D.Lgs. 139/2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025 ma si applicano, ai sensi dell’art. 9 comma 3, solo alle successioni aperte da quella data. Per i decessi anteriori al 2025 continua a valere la versione previgente dell’art. 31 (senza menzione del trustee, con riferimento al fallimento anziché alla liquidazione giudiziale). Il D.Lgs. 5 agosto 2025 n. 123, in vigore dalla stessa data, ha avviato la confluenza del TUS nel nuovo Testo Unico tributario: dal 2027 l’art. 31 sarà rinumerato (presumibilmente all’art. 117 del nuovo TU successioni-donazioni), ma il contenuto sostanziale resta invariato. Per il commercialista è cruciale anche oggi (2026) ricordare che la data del decesso seleziona la disciplina applicabile: una successione aperta a dicembre 2024 si dichiara con il vecchio testo, una aperta a gennaio 2025 con quello riformato.

Errori frequenti da evitare
  • Calcolare i 12 mesi dalla data del funerale o della pubblicazione del testamento anziché dalla data del decesso.
  • Considerare il termine come perentorio e rinunciare a depositare se scaduto: la dichiarazione tardiva è sempre utile per limitare le sanzioni e mantenere agevolazioni come la prima casa.
  • Omettere il deposito quando opera una decorrenza differita (lett. a-h del comma 2), nel timore di «aver perso» il termine ordinario.
  • Dimenticare che, in caso di rinuncia, i 12 mesi ripartono dal notarile di rinuncia per i chiamati ulteriori.
  • Trascurare il fatto che, a partire dal 2025, anche i trustee sono soggetti obbligati con dies a quo specifico: nei trust testamentari il trustee deve dichiarare entro 12 mesi dalla notizia legale della nomina.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 66/E del 20.12.2024

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il termine di 12 mesi dell’art. 31 TUS non è di decadenza: la dichiarazione presentata tardivamente è liquidabile ex art. 33 TUS purché anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento. La risoluzione ammette espressamente la richiesta dell’agevolazione «prima casa» nella dichiarazione tardiva, a condizione di rientrare nei 5 anni di decadenza dell’azione accertativa.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 3/E del 22.01.2008

Circolare di prassi sull’imposta di successione e donazione (riferita alla L. 286/2006 di reintroduzione del tributo): chiarisce i termini di presentazione della dichiarazione, i soggetti obbligati, l’autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale e i casi di decorrenza differita.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare Circolare illustrativa del D.Lgs. 139/2024 (decreto delegato successioni e donazioni)

Circolare AE che illustra le modifiche al TUS introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, tra cui l’inserimento dei trustee tra i soggetti obbligati alla dichiarazione (art. 31 comma 2 lett. a), la sostituzione del riferimento al fallimento con la liquidazione giudiziale (lett. b) e l’aggiornamento lessicale «ufficio dell’Agenzia delle entrate». Le modifiche si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 8/E del 03.04.2020

Risposte ai quesiti sull’applicazione del D.L. 18/2020 (Cura Italia). L’Agenzia conferma che la sospensione ex art. 62 D.L. 18/2020 si applica anche alla dichiarazione di successione il cui termine scadeva tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, con esecuzione spostata al 30 giugno 2020 senza sanzioni. Resta facoltà del contribuente presentare la dichiarazione anche durante la sospensione, versando contestualmente le imposte ipotecaria e catastale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Da quando decorrono i 12 mesi per la dichiarazione di successione?

Dal giorno dell’apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 c.c. coincide con la data del decesso del de cuius. Il termine è stato portato da sei a dodici mesi dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007). Il comma 2 dell’art. 31 prevede però otto fattispecie di decorrenza differita (rappresentanti legali, trustee, liquidazione giudiziale, morte presunta, beneficio d'inventario, rinuncia, sopravvenienze, enti) in cui i 12 mesi partono da un momento successivo all’apertura.

Cosa succede se presento la dichiarazione di successione oltre i 12 mesi?

Il termine non è di decadenza: l’Agenzia delle entrate (risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024) ha confermato che la dichiarazione tardiva è comunque liquidabile ai sensi dell’art. 33 TUS, purché presentata prima della notifica dell’avviso di accertamento. Si applicano le sanzioni dell’art. 50 TUS (dal 120% al 240% per omissione, dal 60% al 120% per ritardo entro 30 giorni), riducibili con ravvedimento operoso. L’ufficio ha cinque anni dalla scadenza per accertare l’omessa dichiarazione.

In caso di accettazione con beneficio d'inventario, da quando contano i 12 mesi?

Dalla scadenza del termine fissato dal giudice per la formazione dell’inventario (art. 31 comma 2 lett. d). La norma richiede però che l’accettazione con beneficio d'inventario sia stata effettuata entro i 12 mesi dall’apertura della successione. Esempio: Caia, tutrice del minore Sempronio, è autorizzata dal giudice tutelare ad accettare con beneficio entro tre mesi dal decesso; se l’inventario è formato in nove mesi, i 12 mesi per la dichiarazione partono dalla chiusura dell’inventario.

Il trustee è obbligato a presentare la dichiarazione di successione?

Sì, dal 1° gennaio 2025. Il D.Lgs. 139/2024 ha inserito espressamente i trustee tra i soggetti del comma 2 lett. a) dell’art. 31: nei trust testamentari il trustee presenta la dichiarazione entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della propria nomina. La modifica si applica alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 (art. 9 comma 3 D.Lgs. 139/2024).

Se rinuncio all’eredità, cosa succede al termine per chi mi sostituisce?

L’art. 31 comma 2 lett. e) stabilisce che, per i chiamati ulteriori subentrati dopo una rinuncia, i 12 mesi decorrono dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia. Esempio: Tizio rinuncia con atto notarile sei mesi dopo il decesso del padre; per il fratello Caio, chiamato in subordine, i 12 mesi non partono dal decesso ma dalla data dell’atto di rinuncia, salvo prova di una diversa data di conoscenza legale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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