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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 24 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Spese mediche e spese funerarie

In vigore dal 01/01/1991

1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni. CAPO III – Riduzioni e detrazioni

In sintesi

  • Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi sono deducibili dall’attivo ereditario.
  • Rientrano le spese per ricoveri, medicinali e protesi, purché risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione.
  • Le spese funerarie sono deducibili nel limite forfettario di lire due milioni, oggi pari a 1.032,91 euro, sempre con regolari quietanze.
  • Si tratta di una deroga rispetto alla regola generale dell’art. 20: queste spese sono sostenute dagli eredi dopo il decesso e non costituiscono debiti del defunto in senso tecnico.
  • Per le spese mediche dichiarate in successione non opera invece nel TUS un tetto importo: solo i requisiti di quietanza, attinenza terapeutica e periodicità di sei mesi.

L’art. 24 del D.Lgs. 346/1990 disciplina due categorie di passività deducibili che presentano una peculiarità rispetto alla regola generale: non sono debiti del defunto in senso stretto, ma spese sostenute dagli eredi e collegate al decesso e alla fase terminale della vita del de cuius. La norma costituisce il completamento dell’elenco delle passività deducibili ex art. 20 e riconosce un trattamento agevolato in funzione del carattere quasi obbligato di tali esborsi.

Spese mediche e chirurgiche

Il comma 1 ammette la deduzione delle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita, purché:

  • siano state sostenute dagli eredi (non dal defunto stesso, le cui spese mediche rientrano semmai nell’art. 22, comma 2, lett. c per i debiti contratti negli ultimi sei mesi);
  • siano relative al periodo dei sei mesi anteriori all’apertura della successione;
  • risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione (per esempio fatture ospedaliere emesse durante il ricovero del de cuius e pagate poi dagli eredi);
  • siano riconducibili a cure mediche, chirurgiche, ricoveri, medicinali e protesi.

Sul piano dell’ammontare, la norma non fissa un tetto: la deduzione è ammessa per l’intero importo documentato. Il presupposto rimane però rigoroso: occorre la prova del nesso tra la spesa e la cura del defunto, oltre alla riferibilità al periodo dei sei mesi terminali. Esempio: Tizio muore il 10 settembre 2025. Il figlio Caio paga, dopo il decesso, una fattura ospedaliera di 18.000 euro per il ricovero del padre dal 20 maggio al 25 agosto 2025. L’intero importo è deducibile in successione, in presenza di regolari quietanze di pagamento.

Spese funerarie

Il comma 2 disciplina le spese funerarie con un meccanismo diverso: la deduzione è ammessa nel limite forfettario di lire due milioni, oggi pari a 1.032,91 euro per effetto della conversione all’introduzione dell’euro (cambio fisso 1936,27 lire = 1 euro). Anche in questo caso è richiesta la prova attraverso regolari quietanze.

Il limite è forfettario e indipendente dalla spesa effettivamente sostenuta. Se Caio paga 6.500 euro di servizi funebri al padre Tizio, può dedurre dalla successione solo 1.032,91 euro. L’eccedenza non concorre alla determinazione del valore netto dell’asse ereditario.

Il rapporto con la detrazione IRPEF

Le spese funerarie godono di due regimi fiscali distinti e tra loro autonomi:

  • nella dichiarazione di successione deducibili fino a 1.032,91 euro (art. 24, comma 2 TUS);
  • nella dichiarazione dei redditi del soggetto che le ha sostenute: detrazione IRPEF del 19% nel limite di 1.550 euro per evento, ex art. 15, comma 1, lett. d-bis TUIR. È una detrazione (non deduzione) e copre anche soggetti non legati da vincoli di parentela.

I due benefici sono cumulabili: lo stesso erede che deduce le spese in successione fino a 1.032,91 euro può detrarsi nel proprio 730/UNICO il 19% di un’ulteriore quota fino a 1.550 euro. Esempio: Caia sostiene 3.000 euro di spese funerarie per la madre. In dichiarazione di successione deduce 1.032,91 euro; nella propria dichiarazione redditi detrae il 19% di 1.550 euro (294,50 euro effettivi).

Casi pratici e errori frequenti

Tre criticità ricorrenti. Primo: confondere le spese mediche del defunto con quelle degli eredi. Solo le seconde rientrano nell’art. 24, comma 1; le prime sono debiti del defunto disciplinati dagli artt. 20-23 (con regola ad hoc al comma 2, lett. c dell’art. 22 per quelle finanziate con debiti contratti negli ultimi sei mesi). Secondo: dimenticare il limite forfettario delle spese funerarie e indicarle per l’intero importo nel quadro ED; l’AE rettifica in autoliquidazione. Terzo: includere voci escluse, come le spese di tumulazione successive al funerale, l’acquisto di loculi e cappelle, oppure le spese di onoranza alla salma non strettamente funerarie. La giurisprudenza distingue i costi del funerale in senso stretto (servizio funebre, bara, vestizione, trasporto, fiori, addobbi, manifesti) dai costi successivi o accessori, deducibili solo se documentati come parte del medesimo evento.

Aggiornamento del limite forfettario

Vale la pena notare che il limite di 1.032,91 euro corrisponde a un valore ormai chiaramente inadeguato al costo medio di un funerale (oggi 4.000-7.000 euro a livello nazionale). La norma è del 1990 e non è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria, con perdita reale di circa l'80% del potere d'acquisto. La riforma D.Lgs. 139/2024 non ha modificato il comma 2 dell’art. 24, lasciando intatto il tetto forfettario.

Spese mediche e detraibilità IRPEF: due binari distinti

Anche per le spese mediche del defunto va distinto il regime fiscale in successione da quello reddituale. In successione (art. 24, comma 1 TUS) si deducono le spese mediche degli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi in misura piena, senza limite di importo, con regolari quietanze. In dichiarazione dei redditi le spese mediche del defunto sostenute dagli eredi possono dare diritto alla detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15, comma 1, lett. c TUIR) sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, ma solo se l’erede è un familiare a carico, oppure se le spese rientrano in quelle indicate negli artt. 433 c.c. Le due agevolazioni rispondono a logiche diverse: la deduzione successoria riduce la base imponibile dell’imposta, la detrazione IRPEF riduce l’imposta personale di chi sostiene la spesa.

Documentazione e prassi operativa

Per la dimostrazione delle spese mediche e funerarie occorre conservare:

  • fatture o ricevute fiscali intestate al defunto (per le spese mediche relative al ricovero o alle cure) o all’erede che ha sostenuto la spesa (per le spese funerarie e per le fatture quietanzate post mortem);
  • quietanza di pagamento (bonifico bancario, assegno, ricevuta cassa);
  • per le prestazioni sanitarie: prescrizione medica e documentazione del ricovero (cartella clinica) se richiesti dall’ufficio.

Nel quadro ED della dichiarazione telematica le spese mediche e funerarie hanno codifica autonoma e vanno indicate separatamente dai debiti del defunto: errore frequente è inserirle nel medesimo codice generico, con conseguente difficoltà di controllo da parte dell’AE.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni: la riforma D.Lgs. 139/2024 non ha modificato l’art. 24, lasciando intatto il limite forfettario delle spese funerarie (1.032,91 euro). Confermati i requisiti di documentazione (regolari quietanze) per spese mediche degli ultimi sei mesi e spese funerarie in regime di autoliquidazione.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali spese mediche sono deducibili dall’attivo ereditario?

Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dagli eredi e risultanti da regolari quietanze (anche di data anteriore all’apertura della successione). Non c'è un tetto importo: si deduce l’intero ammontare documentato.

Qual è il limite di deducibilità delle spese funerarie in successione?

Il comma 2 fissa un limite forfettario di lire due milioni, oggi pari a 1.032,91 euro al cambio fisso introdotto con l’euro. Il tetto è indipendente dalla spesa effettiva: anche se il funerale costa 6.000 euro, si deduce solo 1.032,91 euro in dichiarazione di successione.

Posso cumulare deduzione in successione e detrazione IRPEF per le spese funerarie?

Sì, sono due regimi autonomi. In successione si deducono fino a 1.032,91 euro (art. 24, comma 2 TUS); nel proprio 730/UNICO si detrae il 19% di un’ulteriore quota fino a 1.550 euro per evento (art. 15, comma 1, lett. d-bis TUIR), senza limiti di parentela con il defunto.

Le spese sostenute dagli eredi dopo il funerale (loculi, lapidi) sono deducibili?

No. Solo le spese strettamente funerarie (servizio funebre, bara, trasporto, fiori, manifesti, vestizione) rientrano nel comma 2, sempre nel limite di 1.032,91 euro. Le spese di tumulazione successive, di acquisto del loculo o di edificazione della cappella non sono deducibili dall’attivo ereditario.

Come si dimostrano le spese mediche e funerarie deducibili?

Con regolari quietanze (fatture, ricevute fiscali, ricevute di pagamento intestate). Per le spese mediche serve anche la riferibilità al periodo dei sei mesi anteriori al decesso e al defunto. Per le spese funerarie occorre la chiara identificazione dell’evento luttuoso a cui si riferiscono.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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