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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 4 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Trust e altri vincoli di destinazione

In vigore dal 01/01/1991

1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arric- chimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonchè le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • Articolo introdotto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025: codifica la tassazione «in uscita» di trust e vincoli di destinazione.
  • L’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento del trasferimento effettivo dei beni dal trustee al beneficiario, non più alla dotazione iniziale del trust.
  • Aliquote e franchigie (art. 7 e art. 56 T.U.) si misurano sul rapporto disponente-beneficiario, non sul rapporto disponente-trustee.
  • Il beneficiario autoliquida l’imposta denunciando il trasferimento ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 131/1986, con termine che decorre dall’atto attributivo.
  • Il disponente (o il trustee nel trust testamentario) può optare per il pagamento anticipato a ogni conferimento o all’apertura della successione, con aliquota massima e senza franchigie se i beneficiari non sono ancora individuati.
  • Resta salva la disciplina di favore dell’art. 6 L. 112/2016 sul «dopo di noi» per beneficiari con disabilità grave.

L’art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 è una delle novità più attese della riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni: per la prima volta il legislatore detta in via positiva il regime fiscale del trust e degli altri vincoli di destinazione, recependo a livello normativo l’orientamento «in uscita» che la Corte di cassazione aveva consolidato a partire dal 2018 e che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022. La regola è semplice nel principio e densa di conseguenze operative: l’imposta colpisce l’arricchimento gratuito dei beneficiari e, di norma, si applica nel momento in cui i beni escono dal trust per essere attribuiti a chi è destinato a riceverli.

La cornice della riforma 2024 e la fine del «braccio di ferro» con la prassi

Per quasi vent'anni il trattamento fiscale del trust è stato terreno di scontro tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza. Le circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 affermavano che l’imposta sulle successioni e donazioni colpisse l’atto istitutivo e gli atti di dotazione, in base alla tesi della cosiddetta «nuova imposta» sui vincoli di destinazione introdotta dall’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006. La Cassazione, dopo oscillazioni, ha sposato la tesi opposta: il vincolo di destinazione non è di per sé indice di capacità contributiva, perché il trustee non si arricchisce; l’arricchimento si manifesta solo quando il bene viene attribuito al beneficiario finale. La svolta è arrivata con le pronunce della Sezione tributaria del 2018-2019 ed è stata sintetizzata nella sentenza della Corte di cassazione n. 8082 del 2020. La circolare n. 34/E/2022 ha preso atto del «diritto vivente» e l’art. 4-bis lo trasforma in regola scritta: non c'è più alcun margine interpretativo, l’imposta è dovuta al momento dell’uscita.

Il momento impositivo: l’attribuzione al beneficiario

Il comma 1 fissa il principio cardine. Trust e vincoli di destinazione rilevano «ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari»; l’imposta si applica «al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari». L’atto istitutivo del trust, il successivo conferimento dei beni dal disponente al trustee e la mera gestione del trust fund restano dunque fuori dal perimetro applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni (continueranno invece a scontare le imposte indirette d'atto, registro o ipocatastale, secondo i criteri propri di quelle imposte).

L’imposta diventa esigibile quando si verifica un effettivo trasferimento patrimoniale verso un beneficiario individuato: l’attribuzione finale al termine del trust, le distribuzioni periodiche stabilite dall’atto istitutivo, l’attribuzione di reddito o di capitale a uno specifico beneficiario titolato. La logica è coerente con la natura dell’imposta, che colpisce un arricchimento gratuito e non un mero spostamento «strumentale» di beni.

Esempio. Tizio nel 2020 istituisce un trust autodichiarato segregando un portafoglio titoli da 800.000 euro a favore dei due figli, Caio e Sempronio, con attribuzione differita al compimento del trentacinquesimo anno. Nel 2026 il trust si scioglie e attribuisce a ciascun figlio 500.000 euro: nessuna imposta è dovuta sul conferimento del 2020; al momento dell’attribuzione del 2026 ciascuna quota rientra nella franchigia di 1.000.000 di euro prevista per coniuge e discendenti, quindi l’imposta dovuta è zero, ma resta l’obbligo dichiarativo.

Aliquote e franchigie: il rapporto rilevante è disponente-beneficiario

Il comma 2 chiarisce un punto pratico essenziale: aliquote e franchigie degli artt. 7 e 56 del T.U. si applicano «in base al rapporto tra disponente e beneficiario». Non rileva quindi il rapporto tra disponente e trustee, né quello tra trustee e beneficiario. Il trustee è figura strumentale: chi paga la mano gratuita è il disponente che ha messo i beni nel trust, chi ne è destinatario è il beneficiario. Su questo asse si misurano la franchigia (1.000.000 di euro per coniuge e discendenti, 100.000 per fratelli e sorelle, 1.500.000 per portatori di handicap grave) e l’aliquota (4% per coniuge e parenti in linea retta, 6% per fratelli e parenti fino al 4° grado o affini in linea retta o affini collaterali entro il 3° grado, 8% in tutti gli altri casi).

Beneficiari individuati vs non individuati: il nodo dell’aliquota massima

Uno dei problemi più delicati del trust è che spesso i beneficiari non sono identificati al momento dell’istituzione: si pensi al trust a favore dei «discendenti del disponente nati e nascituri» o al trust di scopo con beneficiari individuabili solo a determinate condizioni future. Il comma 3 affronta il tema in modo pragmatico: se al momento dell’esercizio dell’opzione anticipata (su cui infra) non è possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola applicando l’aliquota più elevata (8%) e senza l’applicazione delle franchigie degli artt. 7 e 56. È una scelta penalizzante che opera come deterrente per opzioni anticipate troppo «opache» e che spinge a fissare al meglio l’individuazione dei beneficiari prima di esercitare l’opzione.

L’opzione del disponente: pagare subito per cristallizzare il regime

Il comma 3 introduce una facoltà di rilievo strategico: il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, o il trustee nel caso di trust testamentario, può optare per il pagamento dell’imposta in occasione di ciascun conferimento (oppure all’apertura della successione, se il trust è testamentario). La base imponibile, le franchigie e le aliquote sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e diritti e al rapporto disponente-beneficiario «risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione».

La conseguenza positiva è che i successivi trasferimenti effettivi ai beneficiari della medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti a ulteriore imposizione: una sorta di «pace fiscale» pagata in entrata che mette al riparo da incrementi futuri di aliquote, da rivalutazioni del patrimonio o da modifiche normative. La conseguenza negativa è che, se nel tempo il trust si chiude in perdita, se i beneficiari cambiano categoria o se l’imposta avrebbe potuto essere inferiore in uscita, l’imposta versata in via anticipata non viene rimborsata («Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee»). L’opzione è dunque una vera scommessa: razionale solo quando il quadro familiare è stabile, i beneficiari sono individuati e ben classificati e il patrimonio segregato è di valore elevato e tendenzialmente apprezzabile.

Il trust autodichiarato e il trust testamentario

L’art. 4-bis non distingue tra trust eterodichiarato (con disponente e trustee diversi) e trust autodichiarato (in cui disponente e trustee coincidono). Anche in quest'ultimo caso, ormai pacificamente ammesso dalla Cassazione e dall’Agenzia delle Entrate dopo la circolare n. 34/E/2022, l’imposta segue il momento dell’attribuzione al beneficiario. Nel trust testamentario la peculiarità è soggettiva: l’opzione del comma 3, di norma esercitabile dal disponente, spetta al trustee, in quanto il disponente è ormai defunto e l’opzione si colloca all’apertura della successione.

L’autoliquidazione del beneficiario e il rinvio all’art. 19 D.P.R. 131/1986

Il regime di accertamento e versamento è snello. Il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 131/1986 (il T.U. dell’imposta di registro) entro il termine ivi previsto, che decorre dall’atto di trasferimento. Si tratta di una denuncia analoga a quella delle liberalità indirette emerse in sede di accertamento, ma qui obbligatoria e prodromica all’autoliquidazione. La scelta dell’art. 19 non è casuale: la riforma ha esteso a successioni e donazioni il principio dell’autoliquidazione (art. 33 T.U. successioni e donazioni come riformato dal D.Lgs. 139/2024), che la circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025 ha illustrato analiticamente per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025.

Il regime transitorio: trust già istituiti al 1° gennaio 2025

Il comma 4 chiude un punto cruciale di diritto intertemporale: l’art. 4-bis si applica «anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione». La regola vale dunque per tutti i trust in essere al 1° gennaio 2025, con due conseguenze. La prima, favorevole: i trust che avevano scontato imposta sulla dotazione iniziale secondo la vecchia tesi dell’Agenzia (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008) hanno diritto, alle condizioni della circolare 34/E/2022, al credito o al rimborso dell’imposta indebitamente versata, perché ora il presupposto si è spostato in uscita. La seconda, neutra ma operativamente impegnativa: tutti i trust in essere dovranno gestire le future attribuzioni secondo l’art. 4-bis, anche se istituiti decenni prima.

La clausola di salvezza del «dopo di noi» (L. 112/2016)

L’art. 4-bis chiude il comma 1 con una clausola di compatibilità: resta ferma la disciplina dei trust, dei vincoli di destinazione e dei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 6 della L. 22 giugno 2016, n. 112 («Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»). Per questi strumenti, istituiti a favore di persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, valgono le agevolazioni speciali della L. 112/2016 (esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in entrata, esenzioni di registro, ipotecarie e catastali, deduzione IRPEF dei contributi). L’art. 4-bis non incide su questa disciplina di favore: il trust «dopo di noi» continua a viaggiare su un binario fiscale autonomo.

Coordinamento con le imposte di registro, ipotecaria e catastale

L’art. 4-bis disciplina espressamente solo l’imposta sulle successioni e donazioni: per le altre imposte indirette la logica resta autonoma. Il conferimento di immobili nel trust continua a scontare imposte ipotecarie e catastali secondo le regole proprie (di norma in misura proporzionale, salvo casi specifici di applicazione fissa quando manca un effetto traslativo definitivo). Anche l’imposta di registro segue le sue regole: l’atto istitutivo del trust senza dotazione patrimoniale è in genere assoggettato a imposta fissa, mentre gli atti di dotazione si esaminano caso per caso in relazione alla natura dei beni e all’effetto traslativo. Il quadro è stato chiarito dalla circolare AE n. 34/E/2022 e ulteriormente perimetrato dalla circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, che ha sistematizzato la materia dopo il D.Lgs. 139/2024 confermando il principio per cui ciascuna imposta indiretta segue la propria logica applicativa e non vi è automatica corrispondenza tra il presupposto del registro e quello dell’imposta di successione e donazione.

Adempimenti operativi del beneficiario

L’autoliquidazione del beneficiario passa per quattro adempimenti concreti. Primo: ricevere dal trustee l’atto di attribuzione (rendicontazione finale, atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei beni). Secondo: presentare la denuncia ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 131/1986 entro il termine previsto, con allegato l’atto attributivo. Terzo: calcolare l’imposta dovuta tenendo conto del rapporto disponente-beneficiario, delle franchigie residue (rilevano le donazioni e i trasferimenti già ricevuti dal medesimo disponente) e di eventuali crediti riconosciuti per imposta già versata in entrata dal trust prima della riforma. Quarto: versare l’imposta autoliquidata con il modello F24 secondo i codici tributo aggiornati. La circolare n. 3/E/2025 dedica spazio specifico alle modalità di compilazione e versamento e al nuovo regime sanzionatorio del D.Lgs. 87/2024, più mite rispetto al precedente per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Errori frequenti da evitare

Confondere atto istitutivo e atto di attribuzione. Solo il secondo è imponibile per l’imposta sulle successioni e donazioni; il primo resta soggetto, in linea con la giurisprudenza, all’imposta di registro in misura fissa quando non comporta trasferimento di ricchezza a titolo definitivo.

Applicare aliquote e franchigie sul rapporto trustee-beneficiario. Il T.U. è chiaro: il rapporto rilevante è disponente-beneficiario. Sbagliare questo asse significa applicare aliquote errate e perdere franchigie potenzialmente elevate.

Esercitare l’opzione anticipata senza beneficiari individuati. L’effetto è l’applicazione dell’aliquota massima 8% senza franchigie: spesso ne deriva un’imposta più alta di quella che si pagherebbe in uscita una volta individuati i beneficiari.

Dimenticare la denuncia ex art. 19 D.P.R. 131/1986. Il beneficiario è il soggetto obbligato e il termine decorre dall’atto di trasferimento; l’omissione espone alle sanzioni dell’imposta di registro e di quelle del nuovo regime sanzionatorio del D.Lgs. 87/2024.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022

<p>Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta. L’Agenzia delle Entrate prende atto del consolidato orientamento di legittimità (in particolare Cass. n. 8082/2020) e supera le precedenti circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento dell’effettiva attribuzione dei beni dal trustee al beneficiario, non più all’atto istitutivo o di dotazione del trust. Riconosciuto il diritto al credito, a determinate condizioni, dell’imposta eventualmente versata in entrata secondo la vecchia prassi.</p>

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Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

<p>Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni dopo il D.Lgs. 139/2024, la L. 104/2024 e il D.Lgs. 87/2024. La circolare illustra il nuovo principio di autoliquidazione applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, le modifiche al regime di registrazione degli atti di dotazione di trust esteri verso beneficiari residenti e il quadro complessivo della tassazione in uscita di trust e vincoli di destinazione codificata dal nuovo art. 4-bis D.Lgs. 346/1990.</p>

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Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008

<p>Tra i primi documenti di prassi sulla tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust dopo la reintroduzione dell’imposta con il D.L. 262/2006. La circolare sosteneva la tesi della tassazione in entrata (sull’atto di dotazione del trust), poi superata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla successiva circolare n. 34/E/2022. Documento storicamente rilevante per comprendere il «braccio di ferro» che ha preceduto la codificazione dell’art. 4-bis.</p>

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Risposta a interpello n. 170/2025

<p>Trattamento ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni dei beni trasferiti da un trust ai beneficiari alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024. L’Agenzia conferma che, per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione effettiva dei beni e dei diritti ai beneficiari, con aliquote e franchigie commisurate al rapporto tra disponente e beneficiario.</p>

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Risposta a interpello n. 90/2024

<p>Imposta di successione applicabile in caso di trust testamentario. La risposta affronta il momento impositivo e l’individuazione dei soggetti tenuti agli adempimenti in un trust istituito per testamento, anticipando alcuni principi poi codificati dall’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990, in particolare quello dell’esercizio dell’opzione anticipata da parte del trustee in luogo del disponente ormai defunto.</p>

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Domande frequenti

Quando si paga l’imposta sulle successioni e donazioni per un trust dopo la riforma 2024?

L’imposta si applica al momento del trasferimento effettivo dei beni e diritti dal trustee al beneficiario, secondo la regola della cosiddetta «tassazione in uscita» codificata dall’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 con effetto dal 1° gennaio 2025. L’atto istitutivo del trust e i conferimenti dal disponente al trustee non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni; questa è dovuta solo quando i beni escono dal trust per essere attribuiti al beneficiario individuato.

Come si calcolano aliquote e franchigie nel trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni?

Aliquote e franchigie previste dagli artt. 7 e 56 del D.Lgs. 346/1990 si applicano in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, non al rapporto tra trustee e beneficiario. Se ad esempio il disponente è il padre e il beneficiario è il figlio, si applica la franchigia di 1.000.000 di euro e l’aliquota del 4%; se beneficiario è un soggetto estraneo, l’aliquota è dell'8% senza franchigia.

Il disponente può scegliere di pagare l’imposta anticipatamente al momento del conferimento?

Sì. Il comma 3 dell’art. 4-bis prevede una facoltà di opzione: il disponente, o il trustee nel trust testamentario, può scegliere di corrispondere l’imposta in occasione di ciascun conferimento (o all’apertura della successione). I successivi trasferimenti ai beneficiari della stessa categoria non saranno più tassati. Attenzione: l’imposta versata in via anticipata non viene rimborsata, anche se in uscita sarebbe stata inferiore o nulla. L’opzione conviene solo con beneficiari individuati e quadro familiare stabile.

Cosa succede se i beneficiari non sono ancora individuati al momento del conferimento?

Se il disponente esercita l’opzione anticipata ma al momento del conferimento o dell’apertura della successione non è possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola applicando l’aliquota più elevata (8%) senza le franchigie degli artt. 7 e 56. È una soluzione penalizzante: di norma in questi casi è preferibile attendere il trasferimento in uscita per ottenere franchigie e aliquote più favorevoli.

Le nuove regole si applicano anche ai trust istituiti prima del 1° gennaio 2025?

Sì. Il comma 4 dell’art. 4-bis stabilisce che la nuova disciplina si applica anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore. Per i trust che avessero scontato imposta in entrata secondo la vecchia prassi delle circolari AE 48/E/2007 e 3/E/2008, la circolare AE n. 34/E del 20 ottobre 2022 ha riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto al credito o al rimborso dell’imposta versata sulla dotazione iniziale, perché ora il presupposto impositivo si è spostato in uscita.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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