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Art. 63 c.c. Effetti della dichiarazione di morte presunta
In vigore
dell'assente Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Con l'esecutività della sentenza di morte presunta, i beni si acquisiscono in piena proprietà, i diritti diventano definitivi, le obbligazioni alimentari si estinguono e cessano le cauzioni.
Ratio
L'art. 63 c.c. segna il passaggio dalla tutela provvisoria, propria della fase dell'assenza e del possesso temporaneo, a quella definitiva. La norma mira a stabilizzare i rapporti giuridici, eliminando le cautele che avevano senso in una situazione di incertezza.
Analisi
Il primo comma disciplina la sorte dei beni: chi era stato immesso nel possesso temporaneo ai sensi degli artt. 50 ss. c.c. consegue il pieno diritto di disposizione. Il secondo comma regola i diritti di credito e le obbligazioni: chi aveva ottenuto solo l'esercizio temporaneo di un diritto ne acquista l'esercizio definitivo; chi era stato liberato temporaneamente da un'obbligazione ne ottiene la liberazione permanente. Il terzo comma estingue le obbligazioni alimentari, coerentemente con la presunzione di morte. Il quarto comma elimina le cauzioni e le altre cautele della fase provvisoria.
Quando si applica
La norma opera automaticamente al momento in cui la sentenza di morte presunta diventa eseguibile. Per i beni immobili la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari è necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Connessioni
L'art. 63 c.c. si raccorda con gli artt. 50-57 c.c. (possesso temporaneo), con l'art. 64 c.c. (obbligo di inventario) e con l'art. 66 c.c. (effetti del ritorno dello scomparso). In tema di obbligazioni alimentari, il rinvio è agli artt. 433 ss. c.c.
Domande frequenti
Cosa accade ai beni quando la sentenza è esecutiva?
Chi li possiede temporaneamente può disporne liberamente, senza limitazioni di alienazione.
I diritti temporanei diventano definitivi?
Sì, l'esercizio temporaneo dei diritti e la liberazione dalle obbligazioni diventano definitivi.
Le obbligazioni alimentari cessano?
Sì, si estinguono le obbligazioni alimentari previste dall'articolo 50 c.c.
Quali cautele vengono meno?
Cessano le cauzioni e altre cautele imposte per la tutela del patrimonio dell'assente.
Cosa significa 'divenuta eseguibile'?
Quando la sentenza non è più impugnabile e produce effetti giuridici pieni.
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