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Art. 28 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza su opere di amministrazioni statali
In vigore dal 30/06/2003
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. (1) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 28 del Testo Unico Edilizia disciplina un caso particolare ma di rilievo: le opere abusive realizzate da amministrazioni statali. La norma riconosce che, in questi casi, il Comune non può applicare direttamente i poteri repressivi dell’art. 27 nei confronti di un’altra amministrazione pubblica, perché si verrebbe a creare un conflitto di poteri tra enti dello stesso ordinamento. La soluzione adottata è il «trasferimento di competenza» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione.
Ratio della norma
La disposizione tutela il principio di leale collaborazione tra livelli di governo. Lo Stato, attraverso i suoi Ministeri, gli enti strumentali (ANAS, RFI, Demanio, ecc.) e le Forze Armate, realizza spesso opere infrastrutturali, militari, demaniali sul territorio comunale. Se il Comune potesse demolire direttamente queste opere, si verificherebbe un cortocircuito istituzionale. La norma quindi non «assolve» l’amministrazione statale dall’obbligo di rispettare le norme urbanistico-edilizie, ma sottrae al Comune il potere di intervenire direttamente, attribuendolo al MIT.
Il meccanismo procedurale
Il comma 1 stabilisce una procedura precisa. Quando il dirigente comunale accerta che ricorrono le ipotesi dell’art. 27 (opere senza titolo, su aree vincolate, in difformità dalle norme urbanistiche, ecc.) per opere eseguite da amministrazioni statali, deve informare immediatamente: a) la Regione (di norma tramite la struttura competente della Giunta); b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La competenza ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 27 (sospensione, demolizione, ripristino) passa al MIT, che decide d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
Ambito soggettivo: chi sono le «amministrazioni statali»
Sono le articolazioni dello Stato in senso stretto: i Ministeri, le agenzie statali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio), gli enti pubblici nazionali strumentali (ANAS, RFI, Aeronautica, Marina, Esercito), le Capitanerie di Porto, le Soprintendenze, le Università statali per le opere realizzate in nome dello Stato. Restano fuori invece gli enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni), che sono soggetti alla disciplina ordinaria dell’art. 27, e gli enti pubblici economici (ENI, FS spa, Poste spa) che hanno personalità privatistica e sono trattati come privati.
Coordinamento con la disciplina dei lavori pubblici
L’art. 28 va letto in coordinamento con la disciplina dei lavori pubblici (D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici). Le opere statali sono di regola assoggettate alla pianificazione delle infrastrutture di interesse nazionale, agli accordi di programma, alle conferenze di servizi convocate ai sensi degli artt. 14 e seguenti L. 241/1990. Quando l’opera segue queste procedure, il rispetto dell’art. 28 e dell’art. 27 si traduce in un controllo postumo di conformità rispetto ai contenuti dell’intesa intercorsa con la Regione.
Ruolo del MIT
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in passato Ministero dei lavori pubblici (la norma è stata rettificata nel 2001), opera attraverso le proprie strutture territoriali, in particolare i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. È il MIT a istruire la pratica, valutare la sussistenza delle violazioni, decidere l’intervento. L’intesa con il Presidente della Giunta regionale è un passaggio obbligato: la Regione interviene in posizione paritaria, e l’eventuale dissenso può essere risolto secondo i meccanismi della Conferenza Stato-Regioni o, in ultima istanza, con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Effetti pratici e profili problematici
Nella prassi l’applicazione dell’art. 28 è rara e spesso problematica. Le opere statali abusive di una certa rilevanza (caserme, depositi, infrastrutture militari) sono protette anche da regimi di segretezza e da esigenze di difesa che rendono difficile l’intervento. In molti casi le contestazioni si risolvono in via amministrativa con accordi tra Comune, Regione e Ministero, oppure con ricorsi al TAR per attivare la giustizia amministrativa. Il principio di leale collaborazione, codificato dall'art. 120 Cost. e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, è la cornice entro cui si svolgono i rapporti.
Caso pratico
Il Ministero della Difesa realizza un nuovo capannone all’interno di una caserma situata nel territorio del Comune di Sempronio Inferiore, senza richiedere alcun titolo edilizio al SUE comunale. Il dirigente comunale, accertato l’abuso, non può ordinare direttamente la demolizione: deve invece informare immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 28. Il MIT, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, decide se ordinare la sospensione, la demolizione o consentire un’eventuale sanatoria. Spesso, in sede di intesa, si stipulano accordi di programma che regolarizzano l’opera in via amministrativa, con previsione di adempimenti compensativi per il Comune (es. realizzazione di opere pubbliche di interesse locale).
Profilo penale
L’art. 28 attiene solo ai poteri di vigilanza amministrativa. La responsabilità penale ex art. 44 TUE per opere realizzate in assenza di permesso resta personale: ne rispondono i funzionari, i dirigenti e i progettisti dell’amministrazione statale che hanno materialmente disposto e realizzato l’opera. Non esiste un’immunità delle amministrazioni statali dalle sanzioni penali edilizie.
Domande frequenti
A cosa serve l’art. 28 TUE?
Serve a disciplinare il caso in cui le opere edilizie abusive siano state realizzate da amministrazioni statali sul territorio comunale. Il legislatore evita che il Comune possa esercitare direttamente i poteri repressivi dell’art. 27 verso un’altra amministrazione pubblica, e affida la competenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. La norma tutela il principio di leale collaborazione tra livelli di governo (art. 120 Cost.) e previene conflitti istituzionali.
Chi ordina la demolizione di un’opera abusiva realizzata dallo Stato?
La competenza è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il Comune accerta l’abuso e informa immediatamente Regione e MIT, ma non può ordinare direttamente la demolizione né esercitare i poteri di sospensione lavori o sequestro previsti dall’art. 27. Il MIT istruisce la pratica attraverso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e adotta i provvedimenti, eventualmente in sede di accordo di programma con la Regione.
Quali enti rientrano nella nozione di amministrazione statale?
Sono le articolazioni dello Stato in senso stretto: Ministeri, agenzie statali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio), enti pubblici nazionali strumentali (ANAS, RFI, Forze Armate, Capitanerie di Porto, Soprintendenze), Università statali. Restano esclusi gli enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni), che sono soggetti alla disciplina ordinaria dell’art. 27, e gli enti pubblici economici a struttura societaria privata (ENI, FS spa, Poste spa), che vengono trattati come soggetti privati ai fini della vigilanza edilizia.
I funzionari statali rispondono penalmente per l’abuso edilizio?
Sì. L’art. 28 disciplina solo il riparto di competenze amministrative; non immunizza i funzionari e i dirigenti statali dalle sanzioni penali. Restano applicabili le sanzioni dell’art. 44 TUE (per opere realizzate in assenza di permesso o in totale difformità) e dell’art. 181 D.Lgs. 42/2004 (per violazioni paesaggistiche). Ne risponde personalmente chi ha materialmente disposto, progettato e diretto l’opera abusiva.
Cosa accade se MIT e Regione non trovano l’intesa?
Si attivano i meccanismi previsti dal sistema delle relazioni Stato-Regioni. In prima battuta si può ricorrere alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata per il superamento del dissenso. In casi estremi, il dissenso può essere superato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dei principi generali sulla leale collaborazione e dell’art. 120 Cost. Resta fermo il rimedio della giustizia amministrativa: il Comune o altri soggetti interessati possono adire il TAR per contestare l’inerzia o gli atti adottati.