Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta
In vigore
Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
In sintesi
La morte presunta può essere dichiarata anche in caso di scomparsa in operazioni belliche, prigionia di guerra o infortunio, con termini ridotti rispetto al caso ordinario.
Ratio
L'articolo 60 c.c. estende i presupposti della morte presunta a fattispecie in cui la probabilità statistica di morte è notevolmente superiore rispetto alla scomparsa ordinaria, giustificando termini d'attesa sensibilmente ridotti. Operazioni di guerra, prigionia e infortuni gravi sono circostanze in cui l'assenza di notizie per un periodo relativamente breve costituisce già un forte indizio di decesso.
Analisi
La norma articola tre ipotesi distinte. La prima riguarda la scomparsa durante operazioni belliche: il termine è di due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, elevato a tre anni in mancanza di trattato. L'inciso «comunque trovato presente» estende la fattispecie anche ai civili e al personale non combattente. La seconda ipotesi concerne la prigionia o l'internamento in paese straniero con gli stessi termini. La terza, scomparsa per infortunio, è la più vicina alla vita quotidiana: due anni dal giorno dell'infortunio, con progressione sussidiaria per i casi in cui la data esatta non sia determinabile.
Quando si applica
Le fattispecie belliche conservano rilievo storico; la scomparsa da infortunio è la fattispecie di maggiore applicazione pratica, interessando disastri naturali, incidenti aerei, marittimi, ferroviari e simili catastrofi.
Connessioni
Si collega all'art. 58 c.c. (caso generale), all'art. 59 c.c. (rigetto dell'istanza), agli artt. 61-63 c.c. (effetti e procedimento) e all'art. 65 c.c. (ritorno del presunto morto).
Domande frequenti
In quali casi si dichiara morte presunta per operazioni belliche?
Se scomparso durante operazioni belliche e trascorsi due anni dal trattato di pace o tre anni dal cessare ostilità.
Come si contano i termini?
Dal giorno dell'entrata in vigore del trattato di pace, o dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità.
E se il scomparso era prigioniero o internato?
I termini sono identici: due anni dal trattato o tre anni dal cessare ostilità.
Si può dichiarare morte presunta senza dichiarazione di assenza?
Sì, nei casi specifici di operazioni belliche è possibile saltare la dichiarazione di assenza.
Quale tribunale è competente?
Il tribunale secondo l'articolo 48 c.c., basato su domicilio o residenza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate