← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59 c.c. Termine per la rinnovazione della istanza

In vigore

L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

In sintesi

  • In caso di rigetto, l'istanza per la dichiarazione di morte presunta può essere riproposta solo dopo almeno due anni.
  • Il termine biennale decorre dalla data del provvedimento di rigetto.
  • La norma impedisce la reiterazione abusiva di istanze prive di nuovi elementi.
  • Il divieto temporaneo tutela l'economia processuale e la stabilità delle pronunce giudiziali.

L'istanza rigettata per la dichiarazione di morte presunta non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni.

Ratio

L'articolo 59 c.c. introduce un limite procedimentale volto a evitare che il rigetto dell'istanza di morte presunta possa essere sistematicamente aggirato mediante la ripresentazione immediata della stessa domanda, perseguendo una duplice finalità: tutela dell'economia processuale e garanzia di stabilità delle decisioni giudiziarie.

Analisi

Il termine biennale opera come preclusione temporanea: decorsi i due anni, il richiedente potrà riproporre l'istanza, eventualmente allegando nuovi elementi. Il rigetto può avvenire per carenza dei presupposti temporali, per difetto di legittimazione o per insufficienza probatoria. In tutti questi casi il termine biennale decorre dalla data del provvedimento di rigetto.

Quando si applica

La norma si applica alle istanze rigettate nel merito o per difetto di un presupposto procedurale, non ai casi di inammissibilità per vizi formali sanabili.

Connessioni

Si collega all'art. 58 c.c. (presupposti della dichiarazione di morte presunta), agli artt. 60-63 c.c. (casi speciali e procedimento) e ai principi generali del processo civile in tema di preclusioni.

Domande frequenti

Quando si può rinnovare l'istanza di assenza?

Non prima che siano decorsi almeno due anni dal rigetto della domanda precedente.

Il decorso di due anni è sospendibile?

No, il termine è perentorio e non si sospende ordinariamente.

Si può presentare istanza di morte presunta intanto?

Sì, se ricorrono i presupposti di morte presunta (operazioni belliche, infortunio, cattività) indipendentemente.

Cosa può succedere nel frattempo?

Il tribunale, pur rigettando l'assenza, può dichiarare l'assenza dello scomparso in certi casi.

Chi rappresenta l'assente durante l'attesa?

Se nominato, il curatore; altrimenti gli interessati o il pubblico ministero vigilano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.