Art. 60 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale (1)
In vigore dal 1/1/1974
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei pro- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 60 ter 75 fessionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale. 2. All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione degli indirizzi di cui al comma 1. 3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo: a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell’articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del codice di procedura civile; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. 5. I soggetti di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (2). Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. 6. Ai fini della notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Agenzia delle entrate provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costante- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 61-63 76 mente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nell’elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell’aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, lett. d), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 7.10.2024 n. 379575.
In sintesi
Origine e finalità dell’art. 60-ter
L’art. 60-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è stato introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, in vigore dal 21 febbraio 2024 e applicabile agli atti emessi dal 30 aprile 2024. La disposizione sistematizza in un unico articolo la disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni al domicilio digitale degli atti tributari, sostituendo la frammentata regolamentazione precedentemente contenuta nell’ultimo comma dell’art. 60 (ora abrogato) e in provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è allineare il sistema delle notificazioni tributarie alla struttura dei domicili digitali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, «CAD»), che ha progressivamente digitalizzato i canali di comunicazione tra Pubblica Amministrazione e privati.
Il D.Lgs. 13/2024 si colloca nel quadro della riforma fiscale avviata dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111, che ha incluso tra i suoi obiettivi la semplificazione degli adempimenti e la piena digitalizzazione del rapporto tra Fisco e contribuente. L’art. 60-ter, insieme al nuovo art. 60 nella formulazione risultante dall’abrogazione del comma sulla PEC, definisce un sistema a doppio binario: le notifiche digitali ai soggetti dotati di domicilio digitale registrato (art. 60-ter), le notifiche cartacee o postali per gli altri (art. 60).
I quattro canali di notificazione digitale
Il comma 1 articola le notificazioni digitali in quattro categorie, ciascuna collegata a un registro digitale specifico. Il primo canale (lettera a) riguarda le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi: la notifica avviene al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’art. 6-ter del CAD. Il secondo canale (lettera b) riguarda le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti con indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del CAD: la notifica avviene al domicilio risultante dall’INI-PEC, in via prioritaria rispetto a eventuali altri indirizzi presenti in INAD o IPA.
Il terzo canale (lettera c) riguarda le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato che abbiano un indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi o elenchi (INAD), di cui all’art. 6-quater del CAD: la notifica avviene al domicilio digitale professionale risultante dall’INAD o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente. Il quarto canale (lettera d) riguarda i soggetti che abbiano eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5: in questo caso la notifica avviene a tale domicilio speciale, con priorità rispetto agli altri registri.
La gestione dei fallimenti della notifica digitale
Il comma 3 disciplina con precisione le conseguenze del fallimento della notifica digitale, distinguendo a seconda del tipo di soggetto. In via generale, se il domicilio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche il secondo tentativo fallisce, o se il domicilio non è valido o attivo, le conseguenze divergono a seconda del canale: per le lettere a, c e d, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di notificazione dell’art. 60 e del c.p.c.; per la lettera b (INI-PEC), si applica la procedura di deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, con pubblicazione dell’avviso per quindici giorni e successiva raccomandata di avviso al destinatario.
La distinzione di trattamento per i soggetti INI-PEC riflette la particolare posizione di imprese e professionisti, per i quali l’obbligo di dotarsi di PEC e di mantenerla attiva costituisce un requisito normativo, non una scelta facoltativa. La procedura di deposito su InfoCamere è una soluzione tecnica che garantisce l’efficacia legale della notifica anche quando la PEC risulti inaccessibile per fatto imputabile al destinatario.
Il perfezionamento della notifica digitale
Il comma 4 riprende il principio della scissione soggettiva già presente nell’art. 60: per il notificante (ufficio), la notifica si perfeziona nel momento in cui il gestore del servizio trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale (prova dell’avvenuta spedizione); per il destinatario, si perfeziona alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta del gestore del destinatario, ovvero, nel caso di deposito su InfoCamere, nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso. Questa regola assicura che i termini di decadenza siano rispettati dall’ufficio già al momento della spedizione digitale, indipendentemente dai tempi di consegna.
Il domicilio digitale speciale
Il comma 5 introduce il concetto di «domicilio digitale speciale»: i soggetti che possono accedere all’INAD (persone fisiche, professionisti non obbligati all’INI-PEC, enti privati non tenuti all’iscrizione in albi) possono eleggere un domicilio digitale speciale comunicandolo all’Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2024 n. 379575. Il domicilio digitale speciale è il canale preferenziale per ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni tributarie, sia quelle che richiedono per legge la notifica formale, sia le semplici comunicazioni. Il soggetto può in qualsiasi momento confermare o revocare il domicilio digitale speciale comunicato.
Il coordinamento con la piattaforma notifiche digitali (PagoPA)
Il comma 6 disciplina il raccordo tra il sistema dei domicili digitali speciali dell’Agenzia delle Entrate e la piattaforma notifiche digitali gestita da PagoPA, di cui all’art. 26 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla L. 120/2020). L’Agenzia delle Entrate deve costantemente aggiornare e trasferire i domicili digitali speciali all’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui al Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022 n. 58. Simmetricamente, il gestore della piattaforma PagoPA aggiorna e trasferisce i domicili digitali di piattaforma diversificati relativi all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’elenco dei domicili digitali speciali dell’Agenzia delle Entrate. Questo meccanismo di sincronizzazione bidirezionale garantisce l’unicità del domicilio digitale fiscale del contribuente tra i due sistemi.
Rilevanza pratica per contribuenti e professionisti
Per il professionista tributario, l’art. 60-ter comporta alcune implicazioni operative importanti: la verifica periodica della validità e dell’accessibilità dell’indirizzo PEC registrato nell’INI-PEC è diventata ancora più critica, poiché la casella satura o non attiva non impedisce la notifica ma attiva la procedura di deposito su InfoCamere, con decorrenza dei termini dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Per i clienti persone fisiche che abbiano eletto un domicilio digitale speciale, le notifiche giungono direttamente al domicilio eletto, il che richiede al professionista di monitorare anche questi canali se ha ricevuto delega dal cliente.
Domande frequenti
Dall’art. 60-ter si applica a partire da quando?
Dal 30 aprile 2024, in base all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024. Per gli atti emessi prima di tale data continuava ad applicarsi la previgente disciplina del comma abrogato dell’art. 60 in materia di notificazioni PEC.
A quale registro digitale si fa riferimento per le notifiche a imprese e professionisti?
All’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, art. 6-bis CAD). Per questi soggetti la notifica avviene in via prioritaria all’indirizzo INI-PEC, anche se è presente un diverso indirizzo nell’INAD o nell’IPA. Il mancato aggiornamento dell’INI-PEC non impedisce la notifica, che avviene mediante deposito sul sito InfoCamere in caso di casella satura o non valida.
Cosa succede se la PEC del destinatario risulta satura?
L’ufficio effettua un secondo tentativo dopo almeno sette giorni. Se anche questo fallisce: per le imprese e i professionisti (INI-PEC), l’atto viene depositato nell’area riservata del sito InfoCamere con pubblicazione per quindici giorni, seguita da avviso via raccomandata; per gli altri soggetti (persone fisiche, PA, domicilio speciale), si torna alle regole ordinarie dell’art. 60 e del c.p.c.
Cos'è il domicilio digitale speciale e come si istituisce?
È un indirizzo digitale che persone fisiche, professionisti e enti privati non obbligati all’INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate per ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni tributarie. Si istituisce con le modalità del Provvedimento del Direttore AdE del 7 ottobre 2024 n. 379575 e può essere confermato o revocato in qualsiasi momento.
Quando si perfeziona la notifica digitale per il destinatario?
Alla data di avvenuta consegna risultante dalla ricevuta del gestore PEC/servizio di recapito certificato del destinatario. Nel caso di deposito su InfoCamere (casella satura per INI-PEC), al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nel sito InfoCamere. Per il notificante (ufficio), la notifica si perfeziona alla ricezione della ricevuta di accettazione con attestazione temporale.