Art. 58 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale
In vigore dal 1/1/1974
1. Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 59-60 71 comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. 3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. 4. Negli (1) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto (2). 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Note: (1) La parola “Negli” è stata sostituita alle precedenti “In tutti gli” dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (2) Le parole “solo ove espressamente richiesto” sono state inserite dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica dell’art. 58
L’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 apre il Titolo VI del decreto, dedicato alle «Disposizioni varie», e definisce il concetto di domicilio fiscale come criterio di collegamento tra il soggetto passivo e l’ordinamento tributario. Il domicilio fiscale determina la competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, individua il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti tributari e funge da parametro per l’attribuzione di obblighi e diritti nel rapporto con il Fisco. Si tratta di un concetto autonomo rispetto alla residenza e al domicilio civilistici di cui agli artt. 43 e seguenti del codice civile, sebbene spesso coincida con essi per le persone fisiche.
Il comma 1 enuncia il principio generale: agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato secondo le disposizioni dei commi successivi. La formula «agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi» circoscrive l’ambito di applicazione al settore delle imposte dirette, senza che la nozione di domicilio fiscale si estenda automaticamente ad altri tributi (IVA, imposta di registro, eccetera), che hanno le proprie norme di competenza territoriale.
Il domicilio fiscale delle persone fisiche
Il comma 2 distingue tre categorie di persone fisiche. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte: il criterio è quindi formale e basato sull’iscrizione anagrafica, non sulla residenza effettiva. Questa scelta semplifica le verifiche e garantisce certezza, ma può generare disallineamenti quando il soggetto abbia trasferito la propria dimora abituale senza aggiornare la residenza anagrafica.
Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito; se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Questa regola richiede spesso una valutazione concreta della localizzazione dei redditi, che per alcune categorie (redditi di capitale, plusvalenze, redditi esteri) non è immediata. Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo il riferimento è di norma la sede dell’attività o il luogo di esercizio.
Una terza categoria è costituita dai cittadini italiani residenti all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché dai soggetti considerati residenti ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR (i cosiddetti «esterovestiti» rimpatriati per il periodo di monitoraggio): questi hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. La norma persegue l’obiettivo di mantenere un collegamento territoriale stabile per soggetti che, pur avendo interessi prevalenti in Italia, si trovano formalmente all’estero.
Il domicilio fiscale delle persone giuridiche e degli enti
Il comma 3 disciplina il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche con un criterio gerarchico. Il riferimento primario è la sede legale, intesa come la sede risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto e iscritta nel registro delle imprese. In mancanza di sede legale, il criterio si sposta sulla sede amministrativa, intesa come il luogo in cui viene esercitata la direzione e l’amministrazione dell’ente. Se anche questa manchi, si considera il comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione. In mancanza di tutti questi elementi, il domicilio fiscale è nel comune in cui il soggetto esercita prevalentemente la propria attività.
La gerarchia dei criteri segue una logica di progressiva «sussidiarietà»: si privilegia il dato formale (sede legale) rispetto a quello sostanziale (sede amministrativa o attività prevalente), ma consente all’Amministrazione di risalire a un comune di domicilio anche per soggetti con struttura organizzativa atipica. Questa disciplina deve essere coordinata con il potere dell’Amministrazione di modificare il domicilio fiscale ai sensi dell’art. 59, che consente di stabilirlo nel comune in cui il soggetto svolge continuativamente la principale attività.
L’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati agli uffici
Il comma 4, modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44), prevede che negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari debba essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto. La modifica del 2012 ha eliminato l’obbligo generalizzato di indicare l’indirizzo specifico, lasciando sufficiente l’indicazione del comune. Si tratta di un adempimento formale che facilita l’attività degli uffici nella gestione dei procedimenti e nella verifica della competenza territoriale.
Effetto differito delle variazioni di domicilio
Il comma 5 stabilisce che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Il differimento di sessanta giorni garantisce all’Amministrazione la possibilità di conoscere e registrare il cambiamento prima che questo produca effetti tributari, evitando che notificazioni e atti già inviati al vecchio domicilio risultino invalidi per cause sopravvenute. La norma si coordina con il terzo comma dell’art. 60, che disciplina gli effetti delle variazioni anagrafiche sulla validità delle notificazioni.
Rapporto con la residenza ai fini TUIR e con il monitoraggio fiscale
Il concetto di domicilio fiscale dell’art. 58 non coincide con quello di residenza fiscale rilevante per la determinazione dell’ambito soggettivo dell’IRPEF e dell’IRES (artt. 2 e 73 TUIR). La residenza fiscale risponde alla domanda «in quale Stato il soggetto è tassato?», mentre il domicilio fiscale risponde alla domanda «in quale comune italiano è competente per il soggetto?». Un contribuente non residente in Italia può avere comunque un domicilio fiscale (nel comune di produzione del reddito più elevato) e sarà soggetto all’IRPEF sui soli redditi prodotti in Italia.
La distinzione rileva anche per il monitoraggio fiscale: l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi PF compete ai soggetti residenti in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR, indipendentemente dal comune di domicilio fiscale. Gli accordi di scambio automatico di informazioni (CRS/FATCA) si basano sulla residenza fiscale, non sul domicilio fiscale ai fini del D.P.R. 600/1973.
Casi pratici
Tizio è iscritto all’anagrafe di Milano ma da tre anni lavora e vive stabilmente a Roma, pur non avendo trasferito la residenza anagrafica. Il suo domicilio fiscale resta Milano (comune di iscrizione anagrafica). Le notificazioni dell’Agenzia delle Entrate vanno inviate a Milano; solo dopo il trasferimento anagrafico (e trascorsi sessanta giorni) il domicilio fiscale si sposterà a Roma.
Caio è socio e amministratore di una S.r.l. con sede legale a Torino e sede amministrativa effettiva a Napoli. Il domicilio fiscale della società è Torino (sede legale), anche se tutta l’attività amministrativa si svolge a Napoli. Se l’Amministrazione ritenesse che la sede legale non coincide con il luogo di direzione effettiva, potrebbe ricorrere all’art. 59 per modificare il domicilio fiscale.
Domande frequenti
Cos'è il domicilio fiscale e come si distingue dalla residenza?
Il domicilio fiscale è il comune di riferimento per l’applicazione delle imposte sui redditi e la competenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Si distingue dalla residenza civilistica (art. 43 c.c.) e dalla residenza fiscale TUIR (art. 2 TUIR): la residenza TUIR risponde alla domanda «in quale Stato il soggetto è tassato?», il domicilio fiscale risponde a «in quale comune italiano è competente l’ufficio?».
Dove ha il domicilio fiscale una persona fisica residente in Italia?
Nel comune nella cui anagrafe è iscritta. Il criterio è formale: conta l’iscrizione anagrafica, non la dimora effettiva. Le variazioni di domicilio fiscale conseguenti a variazioni anagrafiche hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo al fatto. Se non è possibile individuare un comune tramite l’anagrafe (non residenti), il domicilio è nel comune di produzione del reddito più elevato.
Qual è il domicilio fiscale di una società a responsabilità limitata?
In via principale, nel comune della sede legale risultante dall’atto costitutivo e dal registro delle imprese. In mancanza, della sede amministrativa; poi di una sede secondaria o stabile organizzazione; infine del comune di attività prevalente. L’Amministrazione può modificare il domicilio ai sensi dell’art. 59 se la sede legale non coincide con il luogo di direzione effettiva.
Le variazioni di domicilio fiscale sono immediatamente efficaci?
No. Ai sensi dell’art. 58, comma 5, le cause di variazione hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Questo differimento tutela l’Amministrazione, che può continuare a notificare validamente al vecchio domicilio per sessanta giorni dal verificarsi dell’evento che determina il cambiamento.
È obbligatorio indicare il domicilio fiscale negli atti presentati agli uffici finanziari?
Sì. Il comma 4 prevede l’indicazione del comune di domicilio fiscale di tutte le parti negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari. L’indirizzo specifico va indicato solo ove espressamente richiesto, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 16/2012.