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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Applicazione delle pene pecuniarie] (1)

In vigore dal 1/1/1974

DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 56-58 70 […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Applicazione delle pene pecuniarie) – Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall’ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l’ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell’art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all’esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall’art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo all’applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall’art. 52 l’ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell’art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.“.

In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dall'8 gennaio 1998.
  • Attribuiva agli uffici delle imposte la competenza a irrogare le pene pecuniarie per le violazioni tributarie.
  • Prevedeva che le sanzioni per violazioni connesse ad accertamenti fossero notificate con lo stesso avviso.
  • Consentiva la definizione agevolata con versamento di un sesto del massimo in caso di violazioni constatate in verifica.
  • Riconosceva agli organi del contenzioso il potere di escludere la sanzione in caso di obiettiva incertezza normativa.
Contenuto e funzione dell’art. 55

L’art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplinava il procedimento di irrogazione delle pene pecuniarie, regolando sia la competenza degli uffici sia le modalità procedurali di notifica, sia alcune ipotesi di definizione agevolata. La disposizione è stata abrogata dall’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nel quadro della riforma organica del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Nel testo previgente, la norma attribuiva agli uffici delle imposte la competenza generale per l’irrogazione delle pene pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi del D.P.R. 600/1973 e delle norme relative alle singole imposte sui redditi. Questa competenza era esclusiva, salvo il caso speciale dell’art. 52 (violazioni commesse dai funzionari dipendenti dello Stato), per il quale era prevista la trasmissione del processo verbale al Ministro per le finanze, che irrogava le sanzioni con proprio decreto, sentiti i Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Il collegamento tra sanzione e avviso di accertamento

Il secondo comma introduceva un principio di economia procedimentale: per le violazioni che davano luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l’irrogazione delle sanzioni doveva essere comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Questa regola evitava la proliferazione di atti separati e consentiva al contribuente di avere una visione unitaria delle contestazioni a proprio carico, con la possibilità di impugnarle tutte in un unico ricorso. Il collegamento tra accertamento e sanzione, oggi consolidato nel sistema del D.Lgs. 471/1997, risale dunque all’impianto originario del D.P.R. 600/1973.

La procedura per le violazioni non connesse ad accertamento

Per le violazioni che non davano luogo ad accertamenti, l’ufficio poteva irrogarle in qualsiasi momento con separati avvisi, da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione. Il termine quinquennale di decadenza garantiva sia l’interesse dell’Amministrazione a contestare le violazioni sia la certezza del contribuente circa la propria posizione.

Una particolarità procedimentale riguardava le violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 33: in questo caso, la pena pecuniaria non poteva essere irrogata qualora il contribuente, entro trenta giorni dalla data del relativo verbale, avesse versato all’esattoria una somma pari a un sesto del massimo della pena. Si trattava di una forma di definizione agevolata anticipata, analoga nell’ispirazione all’acquiescenza agevolata dell’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, introdotta molti anni dopo.

La definizione agevolata per ricavi non annotati

Il quarto comma prevedeva un’ipotesi particolare di non applicazione delle sanzioni connesse alle violazioni contabili (art. 51): se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili erano specificamente indicati nella dichiarazione dei redditi e le violazioni non erano già state constatate, non si faceva luogo all’applicazione delle relative pene pecuniarie purché, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, il contribuente avesse versato all’esattoria una somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati. Questo meccanismo incentivava la regolarizzazione spontanea, anticipando la logica del ravvedimento operoso.

Il potere del contenzioso di escludere la sanzione

L’ultimo comma attribuiva agli organi del contenzioso tributario (all’epoca le commissioni tributarie di primo e secondo grado) il potere di dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione fosse giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiva. Questo principio, embrionale nel testo del 1973, è stato poi elevato a canone generale dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e codificato nello Statuto del contribuente (art. 10, comma 3, legge 212/2000), che esclude l’applicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma o dall’induzione in errore dell’Amministrazione.

L’attuale sistema di irrogazione delle sanzioni

Con la riforma del 1997, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è stato ridisegnato dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. L’art. 17 disciplina l’irrogazione immediata delle sanzioni, contestuale o separata rispetto all’atto impositivo, mentre l’art. 16 prevede il procedimento in contraddittorio con contestazione preventiva e possibilità di definizione agevolata. Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, che consente la riduzione delle sanzioni a un terzo (oggi con le modifiche della riforma 2023-2024). Il D.Lgs. 87/2024 ha ulteriormente rivisto le soglie e le misure delle sanzioni, in attuazione della delega fiscale della legge 111/2023.

Domande frequenti

Chi aveva la competenza a irrogare le pene pecuniarie secondo l’art. 55 D.P.R. 600/1973?

In via ordinaria, gli uffici delle imposte competenti per territorio. Per le violazioni commesse da funzionari statali (art. 52), la sanzione era irrogata con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i Ministri del tesoro e delle poste. Oggi la competenza spetta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e del D.Lgs. 472/1997.

Cosa si intendeva per «obiettive condizioni di incertezza» ai fini dell’esclusione della sanzione?

Il riconoscimento dell’incertezza normativa che giustificava la violazione era rimesso agli organi del contenzioso, non all’ufficio. Il principio è oggi codificato nell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e nell’art. 10, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente): la sanzione non si applica quando la violazione dipende da obiettiva incertezza normativa o da induzione in errore dell’Amministrazione.

Come funzionava la definizione agevolata in caso di verifica fiscale?

Se la violazione era constatata in sede di accesso, ispezione o verifica ai sensi dell’art. 33, il contribuente poteva evitare la pena pecuniaria versando, entro trenta giorni dal relativo verbale, un importo pari a un sesto del massimo della sanzione prevista. La violazione non doveva essere già stata contestata formalmente in precedenza.

Entro quale termine l’ufficio poteva irrogare sanzioni non connesse ad accertamento?

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione. Il termine era di decadenza. Oggi, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, l’atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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