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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 c.c. Immissione di altri nel possesso temporaneo

In vigore

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

In sintesi

  • Durante il possesso temporaneo, un terzo può far valere un titolo prevalente o eguale a quello del possessore attuale per ottenere l'esclusione o l'associazione nel possesso.
  • Il diritto deve essere riferito alla situazione esistente al giorno dell'ultima notizia dell'assente.
  • Il nuovo avente diritto non può pretendere i frutti già maturati prima della domanda giudiziale.
  • La norma tutela chi non era a conoscenza della dichiarazione di assenza o non aveva ancora titolo per agire.
  • Il meccanismo garantisce che il possesso temporaneo sia attribuito al soggetto giuridicamente più legittimato.

Chi prova un diritto prevalente o eguale sull'assente può subentrare nel possesso temporaneo o esservi associato, ma non ha diritto ai frutti anteriori alla domanda giudiziale.

Ratio

L'articolo 55 c.c. introduce un meccanismo correttivo del possesso temporaneo, che consente di riallocare la gestione del patrimonio dell'assente nel caso in cui emerga un soggetto con un titolo giuridico più forte o equivalente. La norma bilancia l'esigenza di stabilità del possesso già in corso con quella di giustizia sostanziale verso chi ha un diritto prevalente.

Analisi

Il terzo deve dimostrare di aver avuto un diritto prevalente o eguale al momento dell'ultima notizia dell'assente. Se il diritto è prevalente, il terzo può escludere il possessore attuale; se è eguale (ad esempio, coeredi dello stesso grado), può solo farsi associare nel possesso. La limitazione dei frutti dalla data della domanda giudiziale risponde a un principio di certezza: il possessore originario ha gestito in buona fede e non può essere privato retroattivamente dei frutti già percepiti.

Quando si applica

La norma opera esclusivamente durante il periodo del possesso temporaneo. È utilizzata tipicamente quando emerge un testamento ignorato, si accerta una filiazione o si riconosce un vincolo familiare precedentemente sconosciuto.

Connessioni

L'articolo si collega all'art. 50 c.c., all'art. 52 c.c., all'art. 53 c.c. e alle norme sul petitorio ex artt. 1140 e ss. c.c. Rileva altresì la disciplina della petizione di eredità ex art. 533 c.c.

Domande frequenti

Quando si può escludere un possessore temporaneo?

Se si prova un diritto prevalente o uguale al giorno dell'ultima notizia dell'assente.

Si può essere associati nel possesso senza escludere il primo possessore?

Sì, se il diritto è uguale, si può chiedere di parteciparvi insieme.

Come si provano i diritti?

Con documenti, atti, titoli o prove secondo le regole ordinarie di diritto civile.

Chi giudica il diritto prevalente?

Il tribunale, con sentenza che valuta i titoli e le qualità dei contendenti.

I nuovi possessori hanno diritto ai frutti?

No, se la esclusione è successiva; i frutti competono dal giorno della domanda giudiziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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