Art. 26 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in
In vigore dal 1/1/1974
Stati membri dell’Unione europea [n.d.r. dal 2027 art. 53 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa. 2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se: a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno. 3. Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 2) gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico; 3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quater 30 unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall’allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’allegato B ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte; b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell’allegato B; c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona; 2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all’«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all’«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte. 5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. 6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l’esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonchè una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima. 7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. 8 bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 23 applicano DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quinquies 31 una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. (2) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, le disposizioni si applicano agli interessi e ai canoni pagati a decorrere dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si vedano i successivi commi 2 e 4.
In sintesi
Origine e ratio dell’art. 26-quater: la direttiva Interest and Royalties
L’art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 in attuazione della direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, comunemente nota come direttiva «Interest and Royalties» o IRD. Scopo della direttiva è eliminare la doppia imposizione su interessi e canoni (royalties) corrisposti tra società consociate residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea, rimuovendo le ritenute alla fonte applicate dallo Stato della fonte e riservando la tassazione allo Stato di residenza del beneficiario.
Prima dell’introduzione della direttiva, le imprese che intendevano beneficiare di aliquote ridotte sulle ritenute dovevano far ricorso alle singole convenzioni contro le doppie imposizioni, con procedure spesso lente e onerose. La IRD ha creato un meccanismo diretto di esenzione, più immediato e uniforme in tutta l’Unione europea, agevolando così la mobilità dei capitali e la concorrenza fiscale equa tra gruppi multinazionali europei.
Ambito oggettivo: interessi e canoni
Ai fini dell’art. 26-quater, per «interessi» si intendono i redditi da crediti di qualsiasi natura, compresi i titoli obbligazionari, con o senza clausola di partecipazione agli utili, e gli interessi dei prestiti. Sono esclusi i redditi assimilati agli interessi che costituiscono distribuzione di utili o rimborsi di capitale.
Per «canoni» si intendono i corrispettivi per l’uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, brevetti, marchi, disegni, modelli, formule, processi riservati, nonché attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e informazioni concernenti esperienze in campo industriale, commerciale o scientifico (know-how). La nozione ricalca quella dell’art. 12 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.
Requisiti soggettivi del pagatore e del beneficiario
L’esenzione si applica quando il pagamento è effettuato da un soggetto residente in Italia che riveste una delle forme societarie indicate nell’allegato A al D.Lgs. 143/2005 (corrispondente all’allegato alla direttiva 2003/49/CE), assoggettato a IRES senza fruire di regimi di esonero strutturali. Anche le stabili organizzazioni in Italia di società UE possono essere pagatori, a condizione che gli interessi o canoni siano inerenti alla loro attività.
Il beneficiario deve essere una società non residente avente i requisiti di cui al comma 4, lettera a) dell’art. 26-quater (vale a dire: forma societaria UE, residenza fiscale in uno Stato membro, assoggettamento a imposta sulle società senza esoneri strutturali) oppure una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società aventi tali requisiti. L’esenzione spetta però solo se la stabile organizzazione riceve i pagamenti nell’esercizio della propria attività e non agisce come mero conduit.
Il requisito della partecipazione: collegamento diretto al 25%
Il comma 2 dell’art. 26-quater individua tre possibili strutture di collegamento che legittimano l’esenzione:
a) il pagatore detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nel beneficiario;
b) il beneficiario detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nel pagatore;
c) una terza società (holding comune) avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nel pagatore sia nel beneficiario.
La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno 24 mesi. Se il requisito temporale non è ancora perfezionato al momento del pagamento, il comma 5 consente comunque di non applicare la ritenuta a condizione che il beneficiario presti idonea garanzia per il pagamento dell’imposta nel caso in cui la partecipazione sia ceduta prima del compimento del biennio.
Procedura applicativa e documentazione
Il comma 6 dell’art. 26-quater stabilisce che il beneficiario che intende avvalersi dell’esenzione deve presentare al pagatore un’apposita domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti. Il pagatore che applica l’esenzione deve conservare tale documentazione e può essere chiamato a rispondere in solido per le imposte non versate qualora la domanda risulti falsa o i requisiti inesistenti.
In alternativa al meccanismo dell’esenzione diretta, il beneficiario che abbia subito la ritenuta può richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini ordinari di decadenza, producendo la stessa documentazione. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 2005 ha chiarito le modalità operative della procedura.
Clausola antiabuso e situazioni non genuine
Il comma 10 dell’art. 26-quater contiene una clausola antiabuso generale: l’esenzione non si applica quando la principale ragione o una delle principali ragioni del pagamento, delle strutture o delle serie di strutture poste in essere sia quella di conseguire indebitamente l’esenzione stessa. Nei casi in cui il rapporto tra le società non rispecchi una realtà economica autentica (strutture puramente artificiose), l’Amministrazione finanziaria può disconoscere l’esenzione e assoggettare il pagamento alla ritenuta ordinaria del 26% prevista dall’art. 26 del D.P.R. 600/1973 o alle aliquote ridotte della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
L’art. 26-quater richiama implicitamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di abuso del diritto (si vedano le sentenze del 26 febbraio 2019, C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark, relative alla direttiva madre-figlia ma trasferibili per analogia sistematica alla direttiva IRD), secondo cui il beneficio dell’esenzione può essere negato quando l’interposizione societaria è artificiosa e priva di sostanza economica.
Il regime transitorio e la prassi dell’Agenzia delle Entrate
L’applicazione pratica dell’esenzione dell’art. 26-quater è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare con la circolare n. 47/E del 2005 e con diverse risposte a interpello. Un aspetto dibattuto è il trattamento delle strutture di finanziamento infragruppo in cui la società erogante gli interessi e quella beneficiaria sono entrambe controllate da una holding comune non residente nella UE: in tali casi, l’esenzione può essere applicata solo se la holding comune rientra nelle forme societarie ammesse e soddisfa tutti i requisiti soggettivi. La corretta documentazione preventiva è fondamentale per evitare il rischio che la ritenuta venga recuperata dall’Amministrazione italiana nei confronti del sostituto d'imposta che abbia erroneamente applicato l’esenzione.
Domande frequenti
Qual è la percentuale minima di partecipazione richiesta dall’art. 26-quater per l’esenzione da ritenuta su interessi e canoni?
Il comma 2 dell’art. 26-quater richiede una partecipazione diretta pari ad almeno il 25% dei diritti di voto, da detenere ininterrottamente per almeno 24 mesi. Il collegamento può essere diretto (pagatore-beneficiario o viceversa) oppure indiretto tramite una terza società holding comune avente i requisiti soggettivi previsti dalla direttiva 2003/49/CE.
Cosa succede se la partecipazione del 25% non è ancora detenuta da 24 mesi al momento del pagamento di interessi o canoni?
Il comma 5 dell’art. 26-quater consente di non applicare la ritenuta anche prima che il biennio sia decorso, a condizione che il beneficiario presti un’apposita garanzia a favore dell’Erario italiano. Se la partecipazione viene ceduta prima del completamento del periodo minimo, l’imposta non versata diventa esigibile e il garante risponde del relativo debito.
L’esenzione dell’art. 26-quater si applica anche alle stabili organizzazioni situate in Italia di società UE?
Sì. Ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 26-quater l’esenzione si applica anche quando il pagamento proviene da una stabile organizzazione in Italia di una società UE avente i requisiti soggettivi previsti dalla norma, a condizione che gli interessi o canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa. Anche il beneficiario può essere una stabile organizzazione in un altro Stato membro.
Quali sono le conseguenze di una struttura abusiva che sfrutta l’esenzione dell’art. 26-quater?
Il comma 10 dell’art. 26-quater contiene una clausola antiabuso che consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere l’esenzione quando la struttura è priva di sostanza economica e il principale scopo è l’ottenimento indebito del beneficio fiscale. In tal caso si applica la ritenuta ordinaria del 26% prevista dall’art. 26, salvo aliquote convenzionali più favorevoli, con interessi e sanzioni per l’omesso versamento.
L’art. 26-quater copre anche i pagamenti di interessi verso paesi extra-UE con cui l’Italia ha convenzioni fiscali?
No. L’art. 26-quater attua specificamente la direttiva 2003/49/CE e si applica esclusivamente ai pagamenti verso beneficiari residenti in Stati membri dell’Unione europea. Per i pagamenti verso paesi extra-UE occorre fare riferimento alle singole convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, che possono prevedere aliquote ridotte sulla ritenuta ma non un’esenzione automatica analoga a quella della direttiva.