Art. 24 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. dal 2027 art. 34 del
In vigore dal 1/1/1974
DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell’articolo 23, che corrispondono redditi di cui all’articolo 47 [50], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 48-bis [52] del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. (3) 1 bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all’articolo 48-bis [52], comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. (4) 1 ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’ar- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 22 ticolo 47 [50], comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento. (5) 1 quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (6) 2. […] (7) Note: (1) Si veda l’art. 1, comma 3, DL 1.6.2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.7.2023 n. 100. (2) Si veda l’art. 11, comma 4, DL 7.5.2025 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.7.2025 n. 101. (3) Periodo inserito dall’art. 34, comma 2, lett. a), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 23.12.1999 n. 505, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (5) Periodo inserito dall’art. 34, comma 2, lett. b), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (6) Comma inserito dall’art. 21, comma 5, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. (7) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 2, DLgs. 23.12.1999 n. 505, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. Testo precedente: “Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d’imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.“.
In sintesi
Ambito applicativo e soggetti coinvolti
L’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 estende ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la disciplina della ritenuta prevista dall’art. 23, con specifici adattamenti per alcune categorie di reddito. I soggetti obbligati ad operare la ritenuta sono gli stessi indicati nel comma 1 dell’art. 23, ossia tutti i sostituti d'imposta. I redditi cui si riferisce la norma sono quelli elencati nell’art. 50, comma 1, del TUIR (già art. 47): compensi percepiti da collaboratori coordinati e continuativi, rendite vitalizie, indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, borse di studio, compensi percepiti per l’esercizio di cariche pubbliche e societarie, ecc.
Si noti che dal 2027, ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, la materia sarà riordinata nell’art. 34 di tale decreto, nell’ambito della più ampia riforma della disciplina delle ritenute. Nel periodo transitorio continua ad applicarsi la disciplina attuale.
Regola generale e rinvio all’art. 23
Il comma 1 dell’art. 24 prescrive che la ritenuta sia operata sulla parte imponibile dei redditi assimilati, determinata ai sensi dell’art. 52 del TUIR (già art. 48-bis), con obbligo di rivalsa. In caso di incapienza sui pagamenti in denaro, vale la stessa regola dell’art. 23: il sostituito versa al sostituto l’importo corrispondente alla ritenuta non trattenuta. La norma rinvia espressamente ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 23, rendendo applicabili ai redditi assimilati le stesse modalità di calcolo delle aliquote, le stesse regole del conguaglio di fine anno e la stessa procedura del conguaglio multirapporto.
Una regola specifica è prevista per le somme assoggettate a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR (indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa): su tali importi la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20% (non quindi con le aliquote progressive ragguagliate al periodo di paga).
Ritenute a titolo d'imposta: casi particolari
Il comma 1-bis prevede una ritenuta a titolo d'imposta (e non di acconto) per i compensi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 52, comma 1, lettera d-bis), del TUIR: si tratta dei compensi corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Su tali importi si applica l’aliquota del primo scaglione IRPEF, maggiorata delle addizionali regionali e comunali vigenti.
Il comma 1-ter prevede invece una ritenuta a titolo d'imposta del 30% sulla parte imponibile dei redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR corrisposti a soggetti non residenti. Si tratta dei compensi percepiti da collaboratori coordinati e continuativi non residenti: la ritenuta a titolo d'imposta del 30% è applicata in sostituzione della tassazione progressiva IRPEF ordinaria, in ossequio al principio della tassazione alla fonte dei redditi di soggetti non residenti.
Il comma 1-quater, introdotto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (riforma della previdenza complementare), prevede una ritenuta con aliquota stabilita dagli artt. 11 e 14 del D.Lgs. n. 252/2005 sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR. Tale aliquota (tra il 9% e il 15%, in funzione degli anni di partecipazione al fondo) è stata concepita come incentivo al risparmio previdenziale a lungo termine.
Coordinamento con la disciplina TUIR e prospettive di riforma
L’art. 24 si integra con la disciplina TUIR dei redditi assimilati (artt. 50 e 52) e con le norme sulla tassazione separata (art. 17). La sua articolazione riflette la complessità della categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, che comprende situazioni molto eterogenee: dal collaboratore coordinato al pensionato integrativo, dal LSU al dirigente di associazione. La riforma attuata dal D.Lgs. n. 33/2025 mira a razionalizzare questa disciplina, unificando le regole delle ritenute su lavoro dipendente e assimilati in un unico testo normativo coordinato.
Domande frequenti
A quali redditi si applica la ritenuta dell’art. 24?
Si applica ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente elencati nell’art. 50, comma 1, del TUIR: collaborazioni coordinate e continuative, rendite vitalizie, borse di studio, compensi per cariche pubbliche e societarie, indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, prestazioni pensionistiche complementari e altri.
Qual è la differenza tra ritenuta a titolo di acconto e ritenuta a titolo d'imposta?
La ritenuta a titolo di acconto è scomputabile dall’IRPEF dovuta in dichiarazione dei redditi: il percipiente deve includere il reddito nel proprio 730 o modello redditi e può recuperare l’eccedenza o versare il saldo. La ritenuta a titolo d'imposta è definitiva: il reddito non va dichiarato e non è possibile scomputare ulteriori oneri o detrazioni.
Come si calcola la ritenuta sulle indennità per cessazione di collaborazione coordinata?
Le indennità per cessazione di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR sono assoggettate a tassazione separata con ritenuta a titolo di acconto del 20%, ai sensi dell’art. 24, comma 1, terzo periodo. L’imposta definitiva è poi calcolata dall’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione della tassazione separata.
Quale aliquota si applica ai collaboratori coordinati non residenti?
Ai compensi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR) corrisposti a soggetti non residenti si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter. L’aliquota del 30% può essere ridotta dalle convenzioni contro la doppia imposizione vigenti con il Paese di residenza del percipiente.