Art. 19 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili degli esercenti arti e
In vigore dal 1/1/1974
DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 20 17 professioni (1) Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell’art. 13 (2), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. (3) Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. […] (4) […] (5) […] (6) […] (7) Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. Note: (1) Si veda l’art. 14 , DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, con riguardo rispettivamente: – alla possibilità che i registri tenuti ai fini dell’Iva sostituiscano il registro di cui al presente comma; – alla possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria; un regime di contabilità ordinaria era già disciplinato dal quarto comma del presente articolo, abrogato dall’art. 3, comma 3, del decreto medesimo. (3) Si veda l’art. 4, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime contabile di cui all’art. 3, comma 2, del decreto medesimo, possono essere annotate nelle scritture contabili previste dal presente art. 19, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro; al riguardo si veda anche l’art. 7 del decreto medesimo, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del medesimo decreto. (4) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.“. (5) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.“. (6) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all’esercizio dell’arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all’articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell’esercente l’arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.“.
In sintesi
Soggetti obbligati e ambito applicativo
L’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché per le società o associazioni tra artisti e professionisti di cui alle lettere e) e f) dell’art. 13 dello stesso decreto. La norma riguarda pertanto avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti, consulenti di varia natura e tutti gli altri soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Il regime contabile previsto dall’art. 19 è assimilabile, nella sua struttura essenziale, a quello di cui all’art. 18 per le imprese minori, con la differenza che il professionista non è soggetto alle soglie di ricavi per l’accesso al regime semplificato: per i lavoratori autonomi non esiste il regime di contabilità ordinaria obbligatoria in funzione del volume dei compensi (il vecchio limite dei 360 milioni di lire è stato abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). Rimane tuttavia la facoltà di optare per la contabilità ordinaria.
Contenuto del registro cronologico dei compensi
La norma prescrive l’annotazione cronologica in un apposito registro di tutte le somme percepite nell’esercizio dell’arte o della professione, a qualsiasi titolo e denominazione, compresa la partecipazione agli utili. Per ciascuna riscossione devono essere indicati: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del committente, nonché l’ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
La distinzione tra importo lordo e netto è rilevante ai fini della determinazione del reddito: i rimborsi spese anticipati per conto del cliente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se documentati, mentre le ritenute d'acconto subite sono scomputabili dall’IRPEF dovuta.
Annotazione delle spese e dei beni ammortizzabili
Nello stesso registro cronologico devono essere annotate, con le indicazioni relative al soggetto pagatore e al documento contabile, le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione per le quali si richiede la deduzione analitica. Si tratta delle spese deducibili ai sensi dell’art. 54 del TUIR: locazione dell’ufficio, utenze, cancelleria, aggiornamento professionale, compensi a dipendenti e collaboratori, quote di ammortamento dei beni strumentali.
Per i beni ammortizzabili, deve essere annotato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione delle quote di ammortamento, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Questa annotazione sostituisce, per il professionista in regime semplificato, il registro dei beni ammortizzabili previsto dall’art. 16 per le imprese in contabilità ordinaria.
Utilizzo dei registri IVA e modalità di tenuta
Il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 ha introdotto la facoltà per i professionisti di utilizzare i registri IVA in sostituzione del registro di cui all’art. 19, a condizione che vi siano iscritte le annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA. Questa semplificazione è analoga a quella prevista dall’art. 18, comma 4, per le imprese in regime semplificato e consente di ridurre il numero di registri da tenere.
Sul piano della forma, le scritture contabili dei professionisti devono rispettare le regole di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973: numerazione progressiva delle pagine, esenzione dall’imposta di bollo, conservazione fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. La norma prevede altresì la possibilità che il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisca appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi, e che siano prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica.
Coordinamento con la disciplina IRPEF e con le ritenute
L’obbligo di annotare la ritenuta d'acconto subita per ciascuna riscossione è funzionale al corretto calcolo del saldo IRPEF in dichiarazione. Il professionista deve scomputare dall’imposta dovuta le ritenute indicate nel registro, che devono corrispondere a quelle certificate dal sostituto d'imposta tramite la certificazione unica (CU). In caso di discordanza tra le ritenute annotate e quelle certificate, l’Amministrazione finanziaria può procedere al controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. La corretta tenuta del registro cronologico dei compensi riveste dunque un’importanza primaria non solo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma anche per la prova delle ritenute scomputabili.
Domande frequenti
Quali professionisti sono obbligati a tenere il registro cronologico dei compensi?
Sono obbligati tutti i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo: liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti ecc.), artisti e le società o associazioni tra artisti e professionisti. La norma si applica a prescindere dal volume dei compensi percepiti.
Cosa si deve annotare nel registro per ogni compenso incassato?
Per ogni riscossione devono essere indicati: l’importo lordo e netto (al netto dei rimborsi spese per conto del cliente), l’ammontare della ritenuta d'acconto subita, le generalità e l’indirizzo del pagatore, gli estremi della fattura o parcella emessa. Nello stesso registro si annotano anche le spese deducibili e i beni ammortizzabili.
Il professionista può usare i registri IVA al posto del registro dei compensi?
Sì, ai sensi del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 i registri tenuti ai fini IVA possono sostituire il registro di cui all’art. 19, purché vi siano iscritte le annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, i registri IVA assolvono sia gli obblighi IVA sia quelli ai fini delle imposte sui redditi.
Come si annotano le spese dei professionisti nel registro?
Le spese inerenti all’esercizio professionale per le quali si richiede la deduzione analitica vanno annotate cronologicamente nello stesso registro dei compensi, con indicazione dei dati del fornitore e degli estremi del documento. Per i beni ammortizzabili, l’annotazione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un professionista può optare per la contabilità ordinaria?
Sì. Pur non essendovi un obbligo di contabilità ordinaria legato al volume dei compensi (il vecchio limite è stato abrogato), il professionista può sempre optare per un regime contabile più analitico. L’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi e comporta l’obbligo di tenere le scritture contabili previste per le imprese in contabilità ordinaria.