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Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori
In vigore
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 40 c.c. stabilisce la responsabilità personale e solidale degli organizzatori e dei gestori dei fondi raccolti dai comitati per la corretta conservazione e destinazione delle somme allo scopo annunziato.
Ratio
L'art. 40 c.c. riflette la particolare posizione di fiducia che gli organizzatori assumono nei confronti del pubblico. Quando si raccolgono fondi promettendo una determinata destinazione, si crea un vincolo giuridicamente rilevante: le somme non appartengono liberamente agli organizzatori, ma sono gravate da un onere di destinazione. La responsabilità personale e solidale è lo strumento con cui l'ordinamento presidia questa fiducia.
Analisi
La responsabilità ex art. 40 c.c. ha carattere oggettivo rispetto alla destinazione: non è necessario dimostrare dolo o colpa grave, essendo sufficiente che i fondi non siano stati conservati o destinati allo scopo annunziato. L'espressione «coloro che assumono la gestione dei fondi» è interpretata in modo ampio: vi rientrano non solo i tesorieri formalmente nominati, ma chiunque abbia di fatto maneggiato il denaro raccolto. La solidarietà passiva consente al creditore o al contribuente leso di agire per l'intero nei confronti di ciascun responsabile.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i comitati di cui all'art. 39 c.c. ogni volta che fondi raccolti dal pubblico vengano distratti dallo scopo annunziato, non conservati adeguatamente o comunque gestiti in modo difforme rispetto alle aspettative dei contribuenti. Trova applicazione anche in sede penale come elemento di valutazione in ipotesi di appropriazione indebita o truffa aggravata.
Connessioni
L'art. 40 c.c. si collega all'art. 39 c.c. (definizione del comitato), all'art. 41 c.c. (responsabilità dei raccoglitori) e all'art. 42 c.c. (devoluzione dei fondi non utilizzati). Sul piano penale, interagisce con gli artt. 646 e 640 c.p. in caso di distrazione o appropriazione dei fondi raccolti.
Domande frequenti
Chi è responsabile dei fondi raccolti?
Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi sono responsabili.
Per quali aspetti rispondono gli organizzatori?
Per la conservazione dei fondi e la loro destinazione allo scopo annunziato.
La responsabilità è personale?
Sì, è personale e solidale di chi ha organizzato o gestito i fondi.
Verso chi rispondono gli organizzatori?
Verso i contributori e verso l'autorità pubblica competente.
Lo scopo annunziato è vincolante?
Sì, i fondi devono essere destinati allo scopo reso noto pubblicamente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate