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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 12 c.c. Persone giuridiche private

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'art. 12 c.c. prevedeva il riconoscimento delle persone giuridiche private tramite decreto del Presidente della Repubblica.
  • Era richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato prima dell'emanazione del decreto.
  • Il sistema è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in vigore dal 15 aprile 2000.
  • Il nuovo regime sostituisce il decreto presidenziale con l'iscrizione in un registro pubblico tenuto da Prefetture o Ministeri.
  • La riforma ha semplificato e reso più trasparente l'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti privati.

Articolo abrogato e non più applicabile nel diritto civile italiano.

Ratio della norma

L'art. 12 c.c., nella sua formulazione originaria del 1942, rifletteva una concezione pubblicistica e autorizzatoria dell'ente collettivo privato: lo Stato concedeva la personalità giuridica come atto discrezionale di sovranità, attraverso un provvedimento di rango presidenziale preceduto dal parere del Consiglio di Stato. Tale impostazione era coerente con il contesto storico-istituzionale in cui il codice civile fu redatto, nel quale il controllo statale sulla vita associativa era considerato un presidio dell'ordine pubblico e dell'interesse generale. Il riconoscimento aveva natura costitutiva: senza il decreto, l'ente rimaneva privo di personalità giuridica.

Analisi del testo

Il testo originario dell'art. 12 c.c. stabiliva che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Il procedimento era bifasico: una fase istruttoria con acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e una fase decisoria culminante nel decreto presidenziale. L'abrogazione è intervenuta per effetto dell'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha integralmente ridisegnato il procedimento di riconoscimento.

Quando si applica

L'art. 12 c.c. non è più applicabile dall'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000. Tuttavia, conserva rilevanza storica e interpretativa per comprendere l'evoluzione della disciplina degli enti privati. I riconoscimenti già concessi con decreto presidenziale prima del 15 aprile 2000 rimangono pienamente validi. Oggi, chi intende ottenere il riconoscimento di un'associazione o fondazione deve fare riferimento esclusivamente al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo settore, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Connessioni con altre norme

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha abrogato l'art. 12 c.c., costituisce oggi il riferimento principale per il riconoscimento delle persone giuridiche private di diritto comune: prevede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio o dal Ministero competente per materia. Il sistema si coordina con gli artt. 13 e 14 c.c. e con il D.Lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.

Domande frequenti

L'art. 12 c.c. è ancora in vigore?

No. L'art. 12 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in vigore dal 15 aprile 2000. Non produce quindi più effetti giuridici per le istanze presentate dopo tale data.

Come si ottiene oggi il riconoscimento di un'associazione o fondazione?

Tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura territorialmente competente (enti locali) o dal Ministero competente per materia (enti nazionali), secondo la procedura disciplinata dal D.P.R. 361/2000. Per gli enti del Terzo settore è rilevante anche l'iscrizione al RUNTS.

I riconoscimenti ottenuti con decreto presidenziale prima del 2000 sono ancora validi?

Sì. Il D.P.R. 361/2000 ha modificato il procedimento per il futuro, ma non ha inciso sulle personalità giuridiche già acquisite con il previgente sistema: quelle persone giuridiche continuano a esistere e operare regolarmente.

Qual era il ruolo del Consiglio di Stato nel vecchio sistema?

Il Consiglio di Stato esprimeva un parere obbligatorio nell'ambito dell'iter istruttorio che precedeva l'emanazione del decreto presidenziale di riconoscimento. Il parere era un passaggio necessario della procedura, anche se non vincolante per il Governo.

Cosa cambia tra il vecchio sistema e quello attuale?

Il vecchio sistema era autorizzatorio e discrezionale: lo Stato poteva negare il riconoscimento con ampi margini valutativi. Il sistema attuale è di tipo registrativo: l'iscrizione è vincolata alla verifica di requisiti predeterminati dalla legge, con minore discrezionalità dell'amministrazione e maggiore certezza per i privati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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