← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 c.c. Capacità in materia di lavoro

Articolo abrogato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'articolo 3 del Codice Civile è abrogato e privo di qualsiasi effetto giuridico.
  • In origine limitava la capacità giuridica di alcune persone in base all'appartenenza razziale, in linea con le leggi razziali del 1938.
  • L'abrogazione è conseguenza diretta dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, fondata sul principio di uguaglianza.
  • Il riferimento attuale in materia di parità di trattamento è l'art. 3 della Costituzione, che vieta discriminazioni fondate su razza, sesso, religione e altre condizioni personali.

L'art. 3 c.c. è stato abrogato: introduceva limitazioni alla capacità giuridica su base razziale, retaggio della legislazione fascista, oggi incompatibile con la Costituzione repubblicana.

Ratio della norma

L'art. 3 c.c., nella sua formulazione originaria risalente al Codice Civile del 1942, rifletteva la politica legislativa del regime fascista e in particolare le leggi razziali introdotte a partire dal 1938. La disposizione introduceva limitazioni alla capacità giuridica — cioè all'idoneità a essere titolari di diritti e doveri — per ragioni di appartenenza razziale, in aperta contraddizione con i principi fondamentali di ogni ordinamento liberale e democratico.

Analisi del testo

L'articolo è formalmente classificato come «abrogato», senza che il legislatore abbia ritenuto necessario sostituirlo con una norma di analogo contenuto nel corpo del Codice Civile. Ciò riflette una scelta sistematica: la disciplina della capacità giuridica di tutti i soggetti — senza distinzioni — è già garantita dall'art. 1 c.c., che la riconosce a tutti i nati vivi, e dalla Costituzione, che ne vieta qualsiasi limitazione discriminatoria. L'abrogazione è avvenuta per incompatibilità sopravvenuta con i principi costituzionali.

Quando si applica

L'articolo non si applica in alcun caso: è privo di efficacia giuridica. Nessun atto, contratto o provvedimento può fondarsi su questa disposizione. Qualsiasi riferimento ad essa a fini applicativi sarebbe radicalmente nullo per contrasto con norme costituzionali imperative.

Connessioni con altre norme

Il punto di riferimento normativo attuale in materia di eguaglianza e non discriminazione è l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza formale (comma 1) e sostanziale (comma 2) di tutti i cittadini. Sul piano del diritto privato, la capacità giuridica è disciplinata dall'art. 1 c.c., che la attribuisce universalmente a tutti i nati vivi. Sul piano europeo e internazionale rilevano la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 14 CEDU) e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 21).

Domande frequenti

Cosa conteneva originariamente l'art. 3 del Codice Civile?

Nella sua formulazione originaria del 1942, l'art. 3 c.c. introduceva limitazioni alla capacità giuridica fondate sull'appartenenza razziale, in attuazione delle leggi razziali fasciste del 1938. Era una norma profondamente discriminatoria, che negava piena soggettività giuridica a determinate persone in base all'origine etnica.

Perché l'art. 3 c.c. è stato abrogato?

L'articolo è stato abrogato per incompatibilità con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, in particolare con l'art. 3 Cost., che garantisce l'eguaglianza di tutti i cittadini e vieta ogni discriminazione fondata su razza, sesso, religione o altri motivi personali.

Qual è oggi la norma che tutela l'eguaglianza in Italia?

L'art. 3 della Costituzione è la norma cardine: al primo comma sancisce l'eguaglianza formale; al secondo comma impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale ed economica.

L'abrogazione dell'art. 3 c.c. ha effetti sui diritti delle persone?

No, nel senso che l'abrogazione elimina una norma discriminatoria priva di legittimità costituzionale. I diritti delle persone fisiche sono oggi pienamente tutelati dall'art. 1 c.c., dall'art. 3 Cost. e dalla normativa antidiscriminatoria europea e internazionale.

È possibile che l'art. 3 c.c. venga reintrodotto o applicato?

No. Qualsiasi norma che reintroducesse limitazioni alla capacità giuridica su base razziale sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. e dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dal diritto dell'Unione Europea.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.