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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli intermediari bancari e finanziari trasmettono alla UIF dati aggregati sulla propria operatività per rilevare fenomeni di riciclaggio su base territoriale.
  • Sono esclusi dall’obbligo alcuni soggetti minori (lettere i, o, p, q, v del comma 2 dell’art. 3) e i VASP.
  • La UIF definisce le tipologie di dati, le modalità e la cadenza delle trasmissioni.
  • La UIF verifica il rispetto dell’obbligo anche mediante accesso diretto ai dati conservati dagli intermediari.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) (2) , nonchè le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 33 (Esclusioni) – 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 34-34 bis 61 (2) Le parole “lettere i), o), p), q) e v)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere i), o), p) e q)“ dall’art. 2, comma 2, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

La trasmissione di dati aggregati alla UIF: finalità e contesto

L’articolo 33 del D.Lgs. 231/2007 (nel testo sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 90/2017) disciplina un obbligo di trasmissione di dati aggregati che si affianca agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) e alla conservazione dei dati per finalità investigative. Mentre la SOS riguarda singole operazioni o profili di rischio individuali, la trasmissione di dati aggregati ha una finalità diversa e complementare: consentire alla UIF di effettuare analisi statistiche e territoriali per far emergere fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che possono non essere visibili esaminando le singole operazioni.

L’idea di fondo è che la concentrazione anomala di determinate tipologie di operazioni in specifiche aree geografiche può essere un segnale di allarme anche quando le singole transazioni non presentino, prese isolatamente, caratteristiche sospette. Ad esempio, un’elevata frequenza di operazioni in contante in una determinata zona potrebbe segnalare la presenza di attività economiche sommerse o di reti di riciclaggio locali.

Soggetti obbligati alla trasmissione

L’obbligo grava sugli intermediari bancari e finanziari definiti dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, con alcune esclusioni. Sono esclusi i soggetti indicati alle lettere i), o), p), q) e v) del medesimo comma 2, come modificato dal D.Lgs. 125/2019: si tratta essenzialmente di operatori di dimensioni minori o con caratteristiche operative tali da rendere la trasmissione di dati aggregati meno significativa o più onerosa rispetto ai benefici informativi. Le società fiduciarie di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), sono invece incluse nell’obbligo.

L’esclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (VASP) dalla versione vigente della norma è rilevante: la UIF mantiene comunque la possibilità di acquisire informazioni da questi soggetti attraverso altri strumenti (ispezioni, richieste di dati specifici), ma la trasmissione aggregata periodica non è al momento obbligatoria per questa categoria, in attesa di un quadro regolamentare più maturo per il settore.

Contenuto e modalità della trasmissione

La norma demanda alla UIF il compito di individuare:

- le tipologie di dati da trasmettere (ad esempio, dati su operazioni in contante per fasce di importo, bonifici transfrontalieri, movimentazioni su conti dormienti, ecc.);

- le modalità di trasmissione (formato, canali sicuri, standard tecnici);

- la cadenza della trasmissione (mensile, trimestrale o altra periodicità).

Questo approccio flessibile consente alla UIF di adattare le proprie esigenze informative all’evoluzione del sistema finanziario e delle tecniche di riciclaggio, senza dover modificare continuamente il testo legislativo. La UIF ha esercitato questi poteri emanando specifiche istruzioni operative, disponibili sul proprio sito istituzionale, che gli intermediari devono rispettare puntualmente.

Verifica del rispetto dell’obbligo

La UIF non si limita a ricevere passivamente i dati trasmessi dagli intermediari, ma ha il potere di verificare attivamente il rispetto dell’obbligo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario. Questo potere ispettivo diretto è uno strumento importante per rilevare omissioni, ritardi o inesattezze nelle trasmissioni, e si affianca ai poteri ispettivi del NSPV e delle autorità di vigilanza di settore.

In caso di inosservanza dell’obbligo di trasmissione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Titolo VII del D.Lgs. 231/2007. La gravità della sanzione dipende dalla natura e dall’entità dell’inadempimento: un’omissione sistematica o reiterata sarà trattata più severamente di un ritardo occasionale.

Valore strategico dell’obbligo per il sistema antiriciclaggio

La trasmissione di dati aggregati è uno strumento di intelligence finanziaria che rafforza la capacità della UIF di svolgere la propria missione istituzionale di analisi e contrasto dei flussi finanziari illeciti. I dati aggregati, opportunamente elaborati con tecniche di analisi statistica e di data mining, consentono di costruire mappe del rischio territoriale, identificare settori economici a maggiore vulnerabilità e supportare le indagini delle forze dell’ordine con informazioni di contesto preziose.

Domande frequenti

Cosa devono trasmettere gli intermediari alla UIF ai sensi dell’art. 33?

Devono trasmettere dati aggregati sulla propria operatività, secondo le tipologie, le modalità e la cadenza definite dalla UIF stessa. L’obiettivo è consentire analisi territoriali per far emergere fenomeni di riciclaggio non individuabili esaminando le singole operazioni.

Tutti gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti a questo obbligo?

No. Sono esclusi i soggetti indicati alle lettere i), o), p), q) e v) dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 125/2019). Le società fiduciarie di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) sono invece incluse.

Chi definisce le modalità di trasmissione dei dati aggregati?

La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità tecniche e la cadenza delle trasmissioni, attraverso istruzioni operative che gli intermediari devono rispettare. Questo approccio consente alla UIF di adeguarsi all’evoluzione del sistema finanziario.

La UIF può verificare se un intermediario rispetta l’obbligo di trasmissione?

Sì. La UIF ha il potere di verificare il rispetto dell’obbligo anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario, in aggiunta alla ricezione passiva dei dati trasmessi periodicamente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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