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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 288 CCII – Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina i casi in cui imprese dello stesso gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi.
  • Impone agli organi di gestione delle distinte procedure un dovere di cooperazione reciproca per facilitare la gestione efficace di tutte.
  • Costituisce norma di chiusura del Capo II del Titolo VI, applicabile quando non sia possibile o opportuna la procedura unitaria ex art. 287.
  • Il dovere di cooperazione si estrinseca in scambio di informazioni, coordinamento operativo, condivisione di valutazioni sui rapporti infragruppo e sulle azioni revocatorie.
  • Si ispira ai principi UNCITRAL sull’insolvenza dei gruppi e alla Direttiva UE 2019/1023, recependone la logica della cooperazione tra organi concorsuali.
Funzione e ratio della disposizione

L’art. 288 CCII completa la disciplina della crisi di gruppo introducendo una norma di chiusura, applicabile quando le imprese del gruppo siano assoggettate a procedure separate, di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, anche dinanzi a tribunali diversi. La disposizione opera quindi nei casi in cui non sia stato attivato il modello unitario degli artt. 285-287 CCII, vuoi per scelta delle parti istanti, vuoi per impossibilità oggettiva (ad esempio, perché alcune imprese hanno il COMI all’estero o perché le procedure sono state instaurate in tempi diversi e separati). La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che la frammentazione procedurale si traduca in inefficienze gestorie, in conflitti tra organi concorsuali o in pregiudizi per le masse creditorie. La disposizione recepisce, in chiave domestica, la logica della cooperazione tra organi di procedure concorsuali distinte già consacrata dai Principi UNCITRAL sull’insolvenza dei gruppi e dalla Direttiva UE 2019/1023, a sua volta ispirata al Regolamento UE 848/2015 sull’insolvenza transfrontaliera.

Il dovere di cooperazione: contenuto e limiti

Il legislatore impiega una formula sintetica ma di portata generale: gli organi di gestione delle diverse procedure «cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure». La norma non specifica le modalità della cooperazione, lasciando ampia discrezionalità ai curatori, commissari giudiziali e liquidatori coinvolti. La dottrina prevalente individua nel contenuto del dovere alcune dimensioni tipiche: (i) lo scambio di informazioni rilevanti sui rapporti infragruppo, sulle posizioni creditorie e debitorie reciproche, sui contratti pendenti, sulle garanzie incrociate; (ii) il coordinamento delle azioni di responsabilità e revocatorie infragruppo, evitando duplicazioni o contraddizioni; (iii) la condivisione di valutazioni sui rami d'azienda, marchi e altri asset suscettibili di vendita congiunta; (iv) la negoziazione coordinata con creditori comuni o con investitori interessati a operazioni di acquisizione di pluralità di imprese del gruppo. La cooperazione incontra il limite del rispetto dell’autonomia di ciascuna procedura e dei doveri fiduciari verso la rispettiva massa: l’organo di una procedura non può subordinare gli interessi della propria massa a quelli di un’altra impresa del gruppo, anche se ciò appaia razionale in una prospettiva di gruppo.

Cooperazione e tutela delle masse: l’equilibrio sistematico

Il punto di equilibrio tra cooperazione e autonomia è particolarmente delicato. Si pensi al curatore Tizio della liquidazione giudiziale di Alfa S.r.l., che disponga di informazioni utili alla revocatoria di un trasferimento patrimoniale verso la controllante Beta S.p.A., a sua volta in concordato preventivo presso un altro tribunale. Tizio ha il dovere di scambiare le informazioni con il commissario giudiziale di Beta, ma deve agire nell’esclusivo interesse della massa di Alfa: non può rinunciare alla revocatoria per favorire il piano di Beta, né può tacere informazioni che favorirebbero la propria massa per non turbare la procedura concordataria altrui. La giurisprudenza di merito formatasi sotto il vigore del CCII tende a valorizzare il dovere di cooperazione come canone interpretativo, suscettibile di incidere sulla valutazione dell’operato degli organi in sede di rendiconto e di liquidazione del compenso. La violazione del dovere, ad esempio, l’omissione di informazioni rilevanti che abbia causato un danno alla massa di un’altra procedura, può, secondo l’orientamento prevalente, fondare profili di responsabilità del curatore o del commissario ai sensi degli artt. 134 e 136 CCII.

Strumenti operativi della cooperazione

Sul piano operativo, la cooperazione può articolarsi in protocolli informali tra gli organi delle distinte procedure, in scambi periodici di documentazione, in audizioni congiunte dinanzi ai rispettivi giudici delegati ove ne ricorrano i presupposti. La prassi più evoluta, mutuata dall’esperienza statunitense dei cross-border protocols codificati dall’American Law Institute, suggerisce la redazione di accordi scritti che regolino: il flusso informativo, le modalità di comunicazione, la gestione coordinata di eventuali offerte di acquisto del gruppo nel suo complesso, la ripartizione dei costi delle attività comuni. Tali protocolli, pur privi di forza normativa autonoma, costituiscono strumenti di trasparenza che possono agevolare l’autorizzazione delle attività cooperative da parte dei rispettivi giudici delegati. Sempronio, commissario giudiziale di una capogruppo in concordato, e Caio, curatore di una controllata in liquidazione giudiziale presso altro tribunale, ben possono sottoscrivere un memorandum di cooperazione che regoli lo scambio dei dati di bilancio, la gestione del marchio comune, le valutazioni sulle garanzie incrociate.

Coordinamento con la disciplina europea e transnazionale

L’art. 288 CCII si coordina con il Regolamento UE 848/2015, che disciplina la cooperazione tra giudici e curatori di procedure di insolvenza relative a società del medesimo gruppo aventi il COMI in Stati membri diversi. Mentre il Regolamento europeo opera sul piano transfrontaliero intracomunitario e prevede, agli artt. 56-77, un articolato sistema di obblighi di cooperazione, di possibilità di nomina di un coordinatore di gruppo e di partecipazione alle procedure altrui, l’art. 288 CCII costituisce la disciplina speculare per il livello domestico. La lettura coordinata delle due fonti consente al curatore di una procedura italiana di valersi degli strumenti del Regolamento europeo nei rapporti con omologhi stranieri e di applicare l’art. 288 nei rapporti con curatori italiani di altre procedure. La sinergia tra i due livelli normativi rafforza la complessiva governance della crisi di gruppo, in coerenza con l’orientamento prevalente che valorizza l’unitarietà dell’esperienza giuridica europea in materia concorsuale.

Domande frequenti

Quando si applica l’art. 288 CCII rispetto alla procedura unitaria di gruppo?

Quando le imprese del gruppo sono assoggettate a procedure separate di liquidazione giudiziale o concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, e non sia operativa la procedura unitaria ex art. 287 CCII.

Cosa significa concretamente il dovere di cooperazione tra gli organi delle procedure?

Implica scambio di informazioni infragruppo, coordinamento di revocatorie e azioni di responsabilità, condivisione di valutazioni sugli asset e gestione coordinata di trattative con creditori e investitori comuni.

Il dovere di cooperazione può comprimere l’interesse della singola massa creditoria?

No: l’organo della procedura mantiene un dovere fiduciario verso la propria massa; la cooperazione non può tradursi in rinunce o omissioni che pregiudichino i creditori della procedura affidata.

Quali strumenti operativi può adottare il curatore per attuare la cooperazione?

Protocolli informali con gli altri organi, scambi documentali periodici, memorandum scritti su flussi informativi e gestione condivisa di asset, eventualmente sottoposti all’autorizzazione del giudice delegato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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