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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 287 CCII – Liquidazione giudiziale di gruppo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell’unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell’ipotesi di cui all’articolo 291, comma 1, secondo periodo.

3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

5. Quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

In sintesi

In sintesi

  • Più imprese insolventi del medesimo gruppo, con COMI in Italia, possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale unitaria con unico ricorso e unico tribunale.
  • Presupposto è l’opportunità di coordinamento nella liquidazione degli attivi, ferma l'autonomia delle masse.
  • Nomina di unico giudice delegato, unico curatore e comitato dei creditori per ciascuna impresa, salvo separazione per conflitti.
  • Il programma di liquidazione illustra il coordinamento; le spese generali si ripartiscono in proporzione alle masse attive.
  • Competenza al tribunale della prima domanda o, se contestuali, al foro del COMI del soggetto di direzione.
  • Il curatore deve segnalare l’insolvenza di altre imprese del gruppo o promuoverne direttamente l’accertamento.
Funzione e presupposti della liquidazione giudiziale unitaria

L’art. 287 CCII costituisce il pendant liquidatorio della disciplina concordataria di gruppo, traducendo nel contesto della liquidazione giudiziale i medesimi princìpi di coordinamento procedurale e di autonomia delle masse. La norma è di portata sistemica: per la prima volta nel diritto concorsuale italiano viene introdotta una procedura formalmente unitaria di liquidazione di più imprese del gruppo, superando la frammentazione che caratterizzava il regime previgente. I presupposti applicativi sono triplici: (i) pluralità di imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo come definito dall’art. 2 lett. h) CCII; (ii) localizzazione del COMI in Italia per ciascuna impresa, requisito di giurisdizione; (iii) opportunità del coordinamento in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori. Il giudizio di opportunità è affidato al tribunale, che deve tener conto, secondo i criteri indicati dal comma 1, secondo periodo, dei preesistenti collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni e della presenza dei medesimi amministratori. Si tratta di indicatori volti a verificare se l’unitarietà generi effettive sinergie liquidatorie o si risolva in un mero appesantimento procedurale.

L’autonomia delle masse: limite invalicabile dell’unitarietà

Il legislatore tiene fermo, in termini espressi, il principio dell'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La procedura è unitaria sul piano organizzativo (organi, programma, ripartizione delle spese), ma rigorosamente atomistica sul piano sostanziale: il patrimonio di ciascuna impresa risponde dei soli debiti propri, in coerenza con l’art. 2740 c.c., e i creditori si soddisfano sulla massa della rispettiva debitrice. La rottura della separazione patrimoniale è ammessa solo nei limiti delle azioni revocatorie infragruppo (art. 290 CCII) e delle ipotesi di postergazione dei finanziamenti infragruppo (artt. 292 e 2467 c.c.). L’orientamento prevalente esclude pertanto qualsiasi forma di substantive consolidation all’americana: il coordinamento è procedurale, non patrimoniale.

Gli organi e il regime delle eccezioni

Il comma 2 prevede la nomina, salvo specifiche ragioni, di un unico giudice delegato e un unico curatore, mentre il comitato dei creditori è distinto per ciascuna impresa, in coerenza con l’autonomia delle masse passive. Il legislatore consente al tribunale di disporre in qualunque momento la separazione dell’unica procedura quando emergano conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo o tra le ragioni dei rispettivi creditori. Si tratta di una clausola di salvaguardia di particolare rilevanza pratica: il curatore Tizio, che si trovi a dover esperire un’azione revocatoria da una controllata Alfa S.r.l. nei confronti della controllante Beta S.p.A. (parimenti in liquidazione), può vedersi in posizione di conflitto strutturale, tale da imporre al giudice la nomina di un curatore distinto. La separazione è obbligatoria nell’ipotesi di cui all’art. 291, comma 1, secondo periodo (presunzione legale di insolvenza per coordinamento abusivo), a tutela rafforzata delle masse coinvolte.

Il programma di liquidazione e il riparto delle spese

Il comma 3 attribuisce al curatore l’onere di illustrare, nel programma di liquidazione ex art. 213 CCII, le specifiche modalità di coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. La previsione è di rilevante portata operativa: il programma deve descrivere se vi siano vendite congiunte di rami d'azienda articolati su più società del gruppo, sinergie nella valorizzazione di marchi o immobili, accordi di transazione globale con creditori comuni. Il comitato dei creditori di ciascuna impresa è chiamato a esprimere parere sul programma, valutandone l’impatto sulla propria massa. Le spese generali della procedura, distinte dalle spese specifiche di ciascuna impresa, sono imputate in proporzione alle masse attive. Il criterio è coerente con quello dell’art. 286, comma 3, in materia di concordato.

Competenza territoriale e prevenzione

Il comma 4 disciplina la competenza territoriale secondo un criterio bifasico. In presenza di una pluralità di domande successive, vale il principio della prevenzione: è competente il tribunale presso il quale è stata depositata la prima domanda. In caso di domande contestuali, si applica il medesimo criterio dell’art. 286 (foro del COMI del soggetto esercente direzione e coordinamento o, in mancanza, dell’impresa con la più elevata esposizione debitoria). La differenza con il modello concordatario, dove vige sempre il criterio gerarchico, riflette la diversa fenomenologia della liquidazione giudiziale, spesso innescata da iniziative dei creditori in tempi non sincronici. La regola della prevenzione consente di accentrare la procedura senza imporre traslazioni di competenza che ritarderebbero l’avvio della liquidazione. Sempronio, creditore di Gamma S.p.A., che agisca presso il Tribunale di Milano, radica la competenza per tutto il gruppo in quel foro, anche se la capogruppo Delta S.p.A. ha la sede legale in Roma.

L’obbligo di segnalazione del curatore

Il comma 5 attribuisce al curatore designato un duplice strumento di intervento quando ravvisi l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura: la segnalazione agli organi di amministrazione e controllo della stessa, oppure la promozione diretta dell’accertamento dello stato di insolvenza. La norma realizza una funzione di policing sistemica del gruppo: il curatore, in posizione privilegiata di conoscenza dell’effettiva situazione delle controllate o consorelle, diventa attore della tutela complessiva delle masse creditorie. La promozione diretta avviene secondo le ordinarie regole degli artt. 37 e 40 CCII, con legittimazione attiva derivante dalla qualità di organo della procedura. La giurisprudenza di merito tende a riconoscere al curatore ampi poteri istruttori in tale fase, in coerenza con l’orientamento prevalente sulla natura officiosa dell’accertamento dell’insolvenza nei gruppi.

Domande frequenti

Quando il tribunale può aprire una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo?

Quando più imprese del gruppo, con COMI in Italia, sono in stato di insolvenza e risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi per il miglior soddisfacimento dei creditori, ferma l’autonomia delle masse.

L’unitarietà della procedura comporta una confusione delle masse attive e passive?

No: il comma 1 conferma espressamente l’autonomia delle masse di ciascuna impresa; il coordinamento è solo procedurale e organizzativo, non patrimoniale, salve le azioni revocatorie e la postergazione infragruppo.

Cosa accade se emergono conflitti di interessi tra le imprese del gruppo nella procedura unitaria?

Il tribunale dispone in qualunque momento la separazione della procedura, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori; la separazione è obbligatoria nell’ipotesi dell’art. 291, comma 1, secondo periodo.

Il curatore deve attivarsi se scopre l’insolvenza di un’altra impresa del gruppo non ancora in procedura?

Sì: il comma 5 impone al curatore di segnalare la circostanza agli organi di amministrazione e controllo o di promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza ex artt. 37 e 40 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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