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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 266 CCII – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa’

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124.

In sintesi

In sintesi

  • Il concordato della società ha effetto, salvo patto contrario, anche per i soci a responsabilità illimitata.
  • L’effetto si estende automaticamente: non occorre una specifica adesione dei soci personalmente obbligati.
  • L’omologazione fa cessare la liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei medesimi soci.
  • Il decreto di chiusura della liquidazione del socio è autonomamente reclamabile.
  • Il reclamo si propone secondo le regole dell’art. 124 CCII.
  • La disciplina coordina la liberazione del socio illimitatamente responsabile con la sorte del concordato sociale.
Funzione della norma e quadro sistematico

L’art. 266 CCII completa la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale delle società regolando gli effetti che la soluzione concordataria produce sulla posizione dei soci a responsabilità illimitata. La disposizione presuppone l’estensione automatica della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili prevista dall’art. 256 CCII e ne governa la sorte parallela in caso di esito concordatario. La ratio è quella di evitare un trattamento dissociato: poiché il fallimento del socio è funzionalmente collegato a quello della società, anche la cessazione della procedura deve seguire una logica unitaria, salva diversa volontà delle parti.

Estensione automatica dell’effetto esdebitatorio

Il primo comma sancisce, «salvo patto contrario», l’estensione degli effetti del concordato sociale ai soci a responsabilità illimitata. La norma consente al socio della Tizio & C. s.n.c., dichiarata in liquidazione giudiziale insieme al socio Tizio, di beneficiare dei medesimi effetti satisfattivi e remissori previsti dalla proposta concordataria. La clausola di riserva «salvo patto contrario» riconosce alle parti la facoltà di modulare diversamente gli effetti soggettivi: la proposta concordataria può quindi escludere taluni soci, ad esempio quelli che si siano resi responsabili di condotte distrattive, oppure prevedere percentuali di soddisfazione differenziate. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente formatosi sull’art. 153 l.fall., richiede comunque chiarezza espositiva di tali deroghe nella proposta votata dai creditori.

Cessazione della liquidazione giudiziale del socio

L’omologazione del concordato sociale produce, come effetto riflesso, la chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta di effetto automatico, che non richiede istanza specifica né valutazione discrezionale del tribunale sulla situazione patrimoniale del singolo socio. Caio, socio accomandatario della Beta S.a.s. ammessa a concordato omologato, vedrà chiudere la propria liquidazione giudiziale per effetto del decreto, anche se il proprio patrimonio personale non sarebbe stato sufficiente a soddisfare integralmente i creditori particolari. La protezione opera nei limiti dei creditori sociali; restano impregiudicate le obbligazioni di natura strettamente personale che non siano state coinvolte dalla procedura.

Reclamo avverso il decreto di chiusura

Il secondo comma istituisce un autonomo rimedio impugnatorio: contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale del socio è ammesso reclamo a norma dell’art. 124 CCII. Il rinvio implica l’applicazione del rito previsto per il reclamo avverso il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale ordinaria, con i relativi termini e legittimazioni. Sono titolari della facoltà di reclamare i creditori particolari del socio, che potrebbero avere interesse a contestare la cessazione della procedura ove ritengano pregiudicate le proprie ragioni, nonché il socio stesso quando ravvisi profili di illegittimità nel provvedimento. La proposizione del reclamo non sospende automaticamente l’efficacia del decreto, salvo provvedimento cautelare del giudice.

Profili pratici e coordinamento

Sul piano operativo, la norma impone al curatore di gestire con attenzione la fase di chiusura, predisponendo distinti decreti per la società e per i singoli soci illimitatamente responsabili e curando le notificazioni ai creditori particolari di ciascuno. Il coordinamento con l’art. 256 CCII, che disciplina l’estensione iniziale della liquidazione giudiziale, e con la disciplina generale degli effetti del concordato (artt. 117 e seguenti CCII applicabili in via di compatibilità) consente di ricostruire un sistema coerente. Sempronio creditore particolare di Tizio socio illimitatamente responsabile dovrà attivarsi tempestivamente per far valere le proprie ragioni, eventualmente proponendo opposizione al concordato in fase di omologazione o, successivamente, reclamando il decreto di chiusura.

Posizione dei creditori particolari del socio

La cessazione automatica della liquidazione giudiziale del socio per effetto del concordato sociale solleva delicati profili di tutela dei creditori particolari, che non hanno partecipato alla votazione del concordato e tuttavia subiscono l’effetto della chiusura della procedura aperta nei confronti del loro debitore. Il sistema risolve la tensione affidando ai creditori particolari il diritto al pagamento integrale della propria pretesa nel rispetto del concorso con i creditori sociali, secondo le regole dell’art. 2304 c.c., ma riconoscendo loro al contempo lo strumento del reclamo ex art. 124 CCII per contestare l’illegittima cessazione della procedura. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente, ammette che il creditore particolare possa far valere la sopravvenuta inadeguatezza del patrimonio del socio rispetto alle obbligazioni personali residue, ottenendo eventualmente la riapertura della procedura quando ne ricorrano i presupposti. La proposta concordataria, per evitare contestazioni, dovrebbe quindi tenere conto anche delle posizioni dei creditori particolari, prevedendo apposite clausole di garanzia o salvaguardia.

Domande frequenti

Il concordato della società si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili?

Sì, salvo patto contrario espressamente previsto nella proposta concordataria. L’estensione opera ex lege e produce sui soci i medesimi effetti satisfattivi e remissori del concordato sociale.

Cosa accade alla liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio?

Cessa automaticamente per effetto dell’omologazione del concordato sociale. Il tribunale emette decreto di chiusura senza necessità di istanza specifica o valutazione discrezionale sulla situazione patrimoniale individuale del socio.

Chi può impugnare il decreto di chiusura della liquidazione del socio?

I creditori particolari del socio che ritengano pregiudicate le proprie ragioni e il socio stesso ove ravvisi vizi del provvedimento. Il reclamo si propone ai sensi dell’art. 124 CCII.

È possibile escludere taluni soci dagli effetti del concordato?

Sì, attraverso una clausola espressa nella proposta. La giurisprudenza richiede chiarezza espositiva delle deroghe, perché incidono sulla posizione dei creditori chiamati a votare la proposta concordataria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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