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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 209 CCII – Previsione di insufficiente realizzo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

In sintesi

  • Il giudice delegato può disporre, su istanza del curatore, di non procedere all’accertamento del passivo quando risulta che non vi è attivo distribuibile ad alcun creditore concorsuale (salve prededuzioni e spese).
  • L’istanza del curatore deve essere depositata almeno venti giorni prima dell’udienza ed essere corredata da una relazione sulle prospettive di liquidazione e dal parere del comitato dei creditori.
  • Il decreto è comunicato ai creditori che hanno presentato domanda, i quali possono proporre reclamo al tribunale nei quindici giorni successivi.
  • La norma si applica anche quando l’insufficienza del realizzo emerge successivamente alla verifica del passivo già effettuata.
  • Il meccanismo mira ad evitare il dispendio di risorse in procedure dove la verifica del passivo non produrrebbe alcun vantaggio economico per i creditori concorsuali.
Ratio e finalità deflativa

L’art. 209 CCII introduce un meccanismo di chiusura anticipata del sub-procedimento di accertamento del passivo nelle procedure prive di attivo distribuibile. La norma, che riprende l’art. 102 l.fall. con significativi miglioramenti tecnici, risponde a un’esigenza pratica molto avvertita: nelle procedure con patrimonio insufficiente a soddisfare anche solo i creditori prededucibili e le spese procedurali, l’accertamento del passivo concorsuale costituirebbe un’attività processuale dispendiosa e inutile, destinata a non produrre alcun beneficio economico concreto per i creditori che hanno presentato domanda. La norma esprime il principio di economia processuale e il più generale canone di proporzionalità dell’azione giudiziaria rispetto allo scopo perseguito.

Presupposti per l’emissione del decreto

Il decreto del giudice delegato presuppone la concorrenza di quattro condizioni: (a) istanza del curatore, depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di verifica; (b) relazione del curatore sulle prospettive della liquidazione, che costituisce il supporto conoscitivo fondamentale per la valutazione del giudice delegato; (c) parere del comitato dei creditori; (d) audizione del debitore. La valutazione che il giudice delegato è chiamato a compiere è di tipo prognostico: deve risultare che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori concorsuali che abbiano presentato domanda, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. Non è quindi sufficiente che l’attivo sia scarso o incerto: deve risultare che esso non è nemmeno sufficiente a coprire le prededuzioni e i costi. La motivazione del decreto deve dare conto di questa valutazione prognostica, che, stante la sua natura, ammette un certo margine di apprezzamento.

Il ruolo del comitato dei creditori e del debitore

Il parere del comitato dei creditori ha funzione consultiva e non vincolante, ma la sua mancanza determina un vizio procedimentale del decreto. Il debitore deve essere sentito, ma la norma non precisa con quale forma: nella prassi si tende a disporre l’audizione in camera di consiglio o mediante invito a presentare osservazioni scritte. Il debitore ha interesse a interloquire perché il decreto può influire sulla chiusura anticipata della procedura e sulla sua eventuale esdebitazione.

Ambito applicativo: insufficienza originaria e sopravvenuta

Il comma 1 disciplina l’ipotesi ordinaria in cui l’insufficienza del realizzo sia prevedibile già prima dell’udienza di verifica del passivo. Il comma 2 estende la disciplina al caso in cui tale condizione emerga successivamente alla verifica già effettuata, ad esempio a seguito di stime di realizzo rivelatesi ottimistiche o di sopravvenuta perdita di attivo. In questa seconda ipotesi, il decreto del giudice delegato non impedisce la prosecuzione della procedura, ma esonera il curatore dall’obbligo di procedere alle ulteriori verifiche del passivo ancora pendenti.

Il reclamo dei creditori

Il curatore comunica il decreto a tutti i creditori che abbiano presentato domanda di ammissione, sia ordinaria (art. 201) sia tardiva (art. 208). I creditori possono proporre reclamo al tribunale, ex art. 124 CCII, nei quindici giorni successivi alla comunicazione. Il tribunale decide sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. Il reclamo può essere fondato su una diversa valutazione delle prospettive di realizzo: ad esempio, se il creditore dispone di informazioni che smentiscono la relazione del curatore circa l’insufficienza dell’attivo. In caso di accoglimento del reclamo, il decreto viene revocato e la procedura di verifica del passivo riprende il suo corso ordinario.

Effetti sull’esdebitazione del debitore persona fisica

La chiusura anticipata dell’accertamento del passivo ex art. 209 CCII non pregiudica il diritto del debitore persona fisica all’esdebitazione (art. 278 ss. CCII). L’orientamento prevalente ritiene che, anche nelle procedure dove si applica l’art. 209, il debitore possa presentare domanda di esdebitazione, poiché la norma opera sul sub-procedimento di verifica del passivo senza incidere sulle condizioni di accesso al beneficio dell’esdebitazione.

Domande frequenti

Quando può essere emesso il decreto di insufficiente realizzo ex art. 209 CCII?

Quando risulta che nessun creditore concorsuale potrà ricevere alcuna distribuzione, una volta soddisfatte le prededuzioni e le spese di procedura (art. 209, co. 1 CCII).

Chi può impugnare il decreto ex art. 209 CCII?

I creditori che hanno presentato domanda di ammissione, con reclamo al tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto da parte del curatore (art. 209, co. 3 CCII).

La norma si applica solo prima dell’udienza di verifica del passivo?

No. L’art. 209, co. 2 CCII la estende anche ai casi in cui l’insufficienza del realizzo emerga successivamente alla verifica già effettuata.

Il parere del comitato dei creditori è vincolante?

No, ha natura consultiva. Tuttavia la sua mancanza costituisce un vizio procedimentale che può inficiare la validità del decreto del giudice delegato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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