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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 208 CCII – Domande tardive

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a dodici mesi.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.

In sintesi

  • Sono tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica e non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabili a dodici mesi per procedure complesse).
  • Le domande tardive seguono lo stesso procedimento di verifica ordinario ex artt. 201-207 CCII; il giudice delegato fissa l’udienza entro quattro mesi dalla presentazione.
  • Dopo il termine semestrale (o annuale), la domanda è ammissibile solo se il ritardo è non imputabile al creditore e la domanda è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento.
  • La domanda manifestamente inammissibile è dichiarata tale con decreto del giudice delegato, reclamabile ex art. 124 CCII.
  • Il curatore avvisa sia il richiedente tardivo sia i creditori già ammessi della data dell’udienza fissata per l’esame.
Inquadramento e ratio

L’art. 208 CCII disciplina le domande tardive di ammissione al passivo, di restituzione e di rivendicazione, riprendendo con modifiche tecniche il testo dell’art. 101 l.fall. La tardività non è causa automatica di inammissibilità, ma determina un regime processuale differenziato e, oltre il secondo termine, impone oneri probatori aggiuntivi a carico del richiedente. La norma mira a bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, la certezza e la celerità della procedura (che impone di chiudere il passivo entro tempi ragionevoli); dall’altro, l’esigenza di non sacrificare diritti di credito per ragioni meramente formali, specie quando il ritardo sia dipeso da circostanze esterne alla volontà del creditore.

Definizione di tardività e termini

Una domanda è tardiva quando sia trasmessa al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica del passivo (art. 200 CCII) e non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Questo secondo termine rappresenta il confine ordinario tra domande tardive «semplici» (comma 1) e domande tardive «ultratardive» (comma 3), soggette a presupposti più rigorosi. In caso di particolare complessità della procedura, valutazione rimessa al tribunale e da effettuarsi già con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il termine massimo può essere prorogato fino a dodici mesi. Nella prassi, la proroga è disposta in procedure con un numero elevato di creditori, beni distribuiti su più sedi o complesse questioni di privilegio.

Procedimento di accertamento

Il comma 2 dispone che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolga nelle stesse forme degli artt. 201-207 CCII. Il giudice delegato fissa l’udienza entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, salvo motivi d'urgenza. Il curatore avvisa sia il richiedente tardivo sia i creditori già ammessi al passivo, ai quali spetta il diritto di partecipare all’udienza e di proporre impugnazione avverso l’eventuale decreto di ammissione. Si pone il problema dell’interesse ad agire dei creditori già ammessi: l’orientamento prevalente lo riconosce in ragione della riduzione percentuale che l’ammissione di un ulteriore credito produce sul riparto.

Domande «ultratardive»: regime speciale

Decorso il termine semestrale (o annuale), la domanda non è automaticamente inammissibile ma può essere presentata a condizione che: (i) l’istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (es. mancata ricezione dell’avviso del curatore, sopravvenuta conoscenza del credito, forza maggiore); (ii) la domanda sia trasmessa al curatore entro sessanta giorni dalla cessazione della causa impeditiva. Questo termine di sessanta giorni è perentorio: la sua violazione rende inammissibile la domanda. Occorre inoltre che non siano ancora state esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, condizione che funge da limite assoluto: non è possibile proporre domande tardive in una procedura già integralmente ripartita, poiché non vi sarebbe più alcun attivo da distribuire.

Qualora la domanda tardiva risulti manifestamente inammissibile, perché l’istante non ha indicato le circostanze che hanno determinato il ritardo, non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova, il giudice delegato dichiara l’inammissibilità con decreto inaudita altera parte. Il decreto è reclamabile davanti al tribunale ex art. 124 CCII. L’aggettivo «manifestamente» delimita l’ambito del vaglio del giudice delegato alla fase preliminare: solo i casi ictu oculi privi dei requisiti minimi di allegazione possono essere decisi in via semplificata, senza udienza di trattazione.

Effetti sul riparto

La domanda tardiva, anche se ammessa, non consente al creditore di recuperare le ripartizioni già avvenute: ai sensi dell’art. 225, co. 3 CCII, il creditore tardivo partecipa solo alle distribuzioni successive alla sua ammissione, con diritto di «conguaglio» per le precedenti ripartizioni nei limiti dell’attivo residuo disponibile. Questo regime disincentiva il ritardo nella presentazione della domanda, pur garantendo una tutela di accesso alla procedura.

Domande frequenti

Entro quando va presentata una domanda di ammissione al passivo per essere considerata tempestiva?

Deve essere trasmessa al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica del passivo. Oltre tale data la domanda è tardiva (art. 208 CCII).

Qual è il termine massimo per presentare una domanda tardiva?

Sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili a dodici in procedure complesse su decisione del tribunale (art. 208, co. 1 CCII).

Cosa deve provare chi presenta una domanda oltre il termine semestrale?

Che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 208, co. 3 CCII).

Il creditore ammesso tardivamente può recuperare le ripartizioni già effettuate?

No. Partecipa solo alle distribuzioni successive alla sua ammissione, con eventuale conguaglio nei limiti dell’attivo residuo disponibile (art. 225, co. 3 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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