Art. 204 CCII – Formazione ed esecutivita’ dello stato passivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all’articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto […].
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 206.
In sintesi
Il decreto del giudice delegato sulle singole domande
L’art. 204 CCII disciplina la fase finale dell’udienza di verifica e la formazione dello stato passivo, che costituisce il documento fondamentale dell’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale. Il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto succintamente motivato: la motivazione, per quanto sintetica, deve essere sufficiente a rendere comprensibile la ratio della decisione e a consentire la formulazione dei motivi di opposizione o impugnazione.
Le possibili decisioni sono tre: accoglimento (totale o parziale), rigetto e dichiarazione di inammissibilità. L’inammissibilità si distingue dal rigetto: mentre il rigetto attiene al merito del diritto vantato (il credito non esiste o non è provato), l’inammissibilità riguarda il difetto dei requisiti formali del ricorso ex art. 201, comma 4, CCII. Il comma 1 dell’art. 204 precisa che «la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione»: il creditore può dunque presentare una nuova domanda (tardiva, ex art. 208 CCII), sanando i vizi formali che avevano determinato l’inammissibilità.
Ammissione con riserva
Il comma 2 prevede tre ipotesi di ammissione con riserva, che consentono al creditore di partecipare alla procedura pur in assenza di tutti gli elementi necessari per l’ammissione definitiva:
a) Crediti condizionati: i crediti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva. Per i crediti condizionati sospensivamente, la riserva è sciolta al verificarsi della condizione; per i crediti condizionati risolutivamente, la riserva è sciolta con la certezza del mancato avveramento della condizione risolutiva. Vi rientrano anche i crediti indicati all’art. 154, comma 3, CCII (crediti postergati).
b) Crediti senza titolo per causa non imputabile al creditore: si tratta del caso in cui il creditore non ha potuto produrre il documento giustificativo del credito per ragioni indipendenti dalla propria volontà (ad esempio, titolo in possesso del debitore, o in corso di emissione da parte dell’autorità giudiziaria). Il giudice fissa un termine per la successiva produzione: se il termine è rispettato, il credito è ammesso definitivamente; se non è rispettato, la riserva è sciolta in senso negativo.
c) Crediti accertati con sentenza non passata in giudicato: la sentenza del giudice ordinario o speciale pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituisce titolo sufficiente per l’ammissione con riserva, ancorché non definitiva. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione: si tratta di una facoltà, non di un obbligo, rimessa alla valutazione strategica della procedura.
Prosecuzione dell’udienza su più udienze
Il comma 3 prevede che, se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice può rinviare la prosecuzione a non più di otto giorni, senza necessità di dare avviso agli intervenuti e agli assenti. Il termine di otto giorni è perentorio e mira a garantire la concentrazione e la celerità del procedimento. Nella prassi delle procedure di maggiori dimensioni, le udienze di verifica si articolano spesso su più sessioni, con adeguata organizzazione da parte della cancelleria.
Formazione ed esecutività dello stato passivo
Il comma 4 stabilisce che, «terminato l’esame di tutte le domande», il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo esecutivo è il documento che cristallizza l’esito dell’accertamento: esso indica, per ciascun creditore ammesso, l’importo del credito, l’eventuale collocazione privilegiata o chirografaria, la eventuale riserva apposta.
Lo stato passivo esecutivo è il presupposto per la successiva fase di riparto: soltanto i creditori ammessi (definitivamente o con riserva) hanno diritto a partecipare alle distribuzioni dell’attivo liquidato.
Limiti degli effetti al solo concorso
Il comma 5 contiene una precisazione di fondamentale importanza: il decreto che rende esecutivo lo stato passivo «produce effetti soltanto ai fini del concorso». Questo significa che l’accertamento del credito nel procedimento concorsuale non ha valore di giudicato nei confronti del debitore o dei terzi al di fuori della procedura. Tizio, creditore ammesso al passivo per 50.000 euro, non può utilizzare il decreto di esecutività come titolo esecutivo nei confronti del debitore in un’eventuale fase post-concorsuale (ad esempio, dopo la chiusura della liquidazione con esdebitazione parziale).
La limitazione degli effetti al solo concorso è coerente con la natura endoprocedimentale del procedimento di accertamento del passivo, che si svolge con un contraddittorio limitato rispetto al giudizio ordinario di cognizione. Il debitore, che può intervenire nel procedimento e proporre impugnazione ai sensi dell’art. 206 CCII, gode di garanzie processuali più ridotte rispetto a quelle previste dal processo civile ordinario.
Domande frequenti
Se la domanda di ammissione al passivo è dichiarata inammissibile, si può ripresentare?
Sì: l’art. 204, comma 1, CCII precisa espressamente che la dichiarazione di inammissibilità non preclude la successiva riproposizione della domanda, in forma tardiva ex art. 208 CCII.
Cosa significa essere ammessi al passivo «con riserva»?
Significa partecipare alla procedura pur in assenza del titolo definitivo o delle condizioni per l’ammissione piena; la riserva è sciolta al verificarsi dell’evento risolutivo (produzione del titolo, passaggio in giudicato, ecc.).
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo vale come titolo esecutivo fuori dalla procedura?
No: il decreto produce effetti «soltanto ai fini del concorso» (art. 204, comma 5, CCII) e non ha valore di giudicato né di titolo esecutivo nei rapporti esterni alla liquidazione giudiziale.
Il curatore è obbligato a impugnare la sentenza non passata in giudicato posta a fondamento di un credito ammesso con riserva?
No: il comma 2, lettera c), dell’art. 204 CCII attribuisce al curatore la facoltà, non l’obbligo, di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione, rimessa alla valutazione strategica della procedura.