Art. 184 CCII – Contratto di affitto di azienda
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d’azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 184 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sul contratto di affitto d'azienda, collocandosi nella Sezione V del Capo I del Titolo V, dedicata ai rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della procedura. La disposizione sostituisce, con alcune significative differenze, la previgente disciplina della legge fallimentare (R.D. 267/1942, abrogato ex art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022) che non prevedeva una norma ad hoc per il contratto di affitto d'azienda, rimettendo la materia ai principi generali sui contratti pendenti.
Il principio di continuità contrattuale
Il primo comma enuncia la regola fondamentale: l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente (cioè del proprietario dell’azienda che l’ha affittata) non scioglie il contratto di affitto d'azienda. Si tratta di un’eccezione al regime generale dei contratti pendenti, dove spesso il curatore deve espressamente manifestare la volontà di subentrare. Qui, al contrario, la continuazione del rapporto è la regola, e il recesso è la facoltà eccezionale.
La ratio è duplice: da un lato tutelare la continuità aziendale e la conservazione dei complessi produttivi, in linea con la filosofia generale del CCII orientata al risanamento e alla preservazione del valore; dall’altro salvaguardare la posizione dell’affittuario, che ha fatto affidamento sulla durata del contratto per organizzare la propria attività imprenditoriale.
Il recesso del curatore quando la liquidazione colpisce il concedente
Pur essendo la continuazione la regola, il legislatore riconosce al curatore la facoltà di recedere dal contratto, subordinandola a due condizioni cumulativamente necessarie: l'autorizzazione del comitato dei creditori e il rispetto del termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura. Il termine è perentorio: decorso inutilmente, il contratto prosegue fino alla sua naturale scadenza e il curatore non può più esercitare il recesso anticipato.
Il recesso obbliga il curatore a corrispondere alla controparte un equo indennizzo. La locuzione richiama criteri di proporzionalità rispetto al danno effettivo subito dall’affittuario per la perdita anticipata del godimento dell’azienda: nella prassi si tiene conto del canone residuo, delle perdite di avviamento, delle spese sostenute per l’allestimento dell’attività. In caso di disaccordo tra le parti, la quantificazione è rimessa al giudice delegato, che provvede sentiti gli interessati con decreto motivato. L’indennizzo così determinato è insinuato al passivo come credito concorsuale, cioè viene soddisfatto secondo le regole del concorso e non in prededuzione: l’affittuario sarà dunque un creditore chirografario, salvo specifiche cause di prelazione.
Il recesso del curatore quando la liquidazione colpisce l’affittuario
Il terzo comma disciplina la fattispecie speculare: l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario. In questo caso il curatore può recedere «in qualunque tempo», senza il vincolo temporale dei sessanta giorni previsto per il concedente. La ratio è che, quando è l’affittuario ad essere in liquidazione, la gestione dell’azienda affittata rientrerebbe nell’attivo della procedura ma comporterebbe costi (il canone di affitto) che potrebbero risultare eccessivamente onerosi rispetto al vantaggio per i creditori. La flessibilità temporale concessa al curatore risponde all’esigenza di valutare in modo ponderato se sia più conveniente continuare a gestire l’azienda, eventualmente per cederla, oppure liberarsi del contratto al più presto.
Anche in questo caso è necessaria l’autorizzazione del comitato dei creditori e l’indennizzo al concedente, quantificato con i medesimi criteri e con le stesse modalità procedurali (determinazione del giudice delegato in caso di disaccordo, insinuazione al passivo come credito concorsuale).
Il richiamo all’art. 212, comma 6 CCII
Il secondo comma stabilisce che, sia in caso di recesso del curatore sia alla scadenza naturale del contratto, si applicano le disposizioni dell’art. 212, comma 6 CCII, relative al programma di liquidazione e alla destinazione dei beni. Il richiamo è volto a disciplinare il momento della restituzione dell’azienda al concedente, coordinando le esigenze del contratto di affitto con le operazioni liquidatorie.
Coordinamento con la disciplina generale dei contratti pendenti
L’art. 184 si inserisce nel sistema degli artt. 172 ss. CCII, che regolano in modo differenziato le sorti dei principali contratti pendenti. La scelta del legislatore di prevedere una norma specifica per il contratto di affitto d'azienda, distinta da quella per la locazione di immobili (art. 185) o l’appalto (art. 186), riflette la peculiare funzione economica di tale contratto, che non riguarda un singolo bene ma un complesso organizzato di beni e rapporti giuridici destinato all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Domande frequenti
L’apertura della liquidazione giudiziale scioglie automaticamente il contratto di affitto d'azienda?
No. Ai sensi dell’art. 184 CCII, il contratto prosegue automaticamente; è il curatore a poter scegliere di recedere entro sessanta giorni, con autorizzazione del comitato dei creditori.
Entro quanto tempo il curatore del concedente deve esercitare il recesso dal contratto di affitto d'azienda?
Entro sessanta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale. Decorso tale termine senza recesso, il contratto continua fino alla sua scadenza naturale.
Come viene determinato l’indennizzo per il recesso anticipato se le parti non si accordano?
Il giudice delegato lo determina sentiti gli interessati. L’indennizzo è poi insinuato al passivo della procedura come credito concorsuale, non in prededuzione.
Cosa succede se la liquidazione giudiziale si apre nei confronti dell’affittuario?
Il curatore dell’affittuario può recedere in qualunque tempo, senza il limite dei sessanta giorni, previa autorizzazione del comitato dei creditori e corrispondendo un equo indennizzo al concedente.