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Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La cambiale come titolo di credito e il problema della revocatoria
La cambiale, tanto nella forma del vaglia cambiario (pagherò) quanto in quella della tratta (cambiale in senso stretto), è un titolo di credito cartolare, letterale e autonomo, disciplinato dal R.D. 1669/1933. Tra le sue caratteristiche fondamentali vi è la struttura plurisoggettiva degli obbligati: traente, accettante, giranti e avallanti sono tutti vincolati in solido verso il portatore del titolo, con la specificità che chi paga ha diritto di regresso verso gli obbligati precedenti nella catena cambiaria.
L’art. 45 della Legge Cambiaria stabilisce che il portatore, per conservare le azioni di regresso, deve presentare la cambiale al pagamento alla scadenza e, in caso di mancato pagamento, elevare protesto nei termini prescritti. Chi non ottempera a questi adempimenti perde il diritto di regresso verso i giranti e, in alcuni casi, verso il traente. Ne consegue che il portatore di una cambiale scaduta è, in molti casi, obbligato ad accettare il pagamento: rifiutarlo significherebbe perdere i propri diritti di recupero verso tutti gli obbligati precedenti.
La deroga introdotta dall’art. 168 CCII
L’art. 168 CCII, corrispondente all’art. 68 della previgente L.F., introduce una deroga espressa all’art. 166, comma 2, CCII (revocatoria soggettiva dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili). Il pagamento di una cambiale scaduta non è revocabile quando il possessore del titolo era nella necessità di accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso.
La ratio è chiaramente ispirata alla tutela della certezza della circolazione cambiaria: se il pagamento di una cambiale potesse essere revocato ogni qual volta il debitore principale è insolvente, il portatore si troverebbe di fronte a un dilemma insostenibile, accettare il pagamento rischiando la revoca, oppure rifiutarlo perdendo i diritti di regresso. La norma risolve il dilemma preservando la funzione del titolo di credito.
La deroga opera, quindi, a favore del portatore diretto (immediato beneficiario del pagamento): il curatore non può chiedere la revoca del pagamento ricevuto da chi era obbligato ad accettarlo per non perdere il regresso. Occorre precisare che la deroga si applica specificamente alla revocatoria soggettiva del comma 2 dell’art. 166: la norma non esclude in linea assoluta ogni azione revocatoria sul pagamento cambiario, ma opera limitatamente alle condizioni di necessità cambiaria.
La responsabilità dell’ultimo obbligato in via di regresso
Il meccanismo di tutela della massa creditoria non si esaurisce nella mera irrevocabilità del pagamento. L’art. 168 CCII introduce un rimedio alternativo: se il curatore prova che l'ultimo obbligato in via di regresso, tipicamente il traente o il primo girante, conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato (l’emittente del vaglia o l’accettante della tratta) nel momento in cui ha tratto o girato la cambiale, tale soggetto è obbligato a versare alla procedura la somma che è stata riscossa dal portatore.
La logica sottostante è precisa: chi, già sapendo che il debitore principale è insolvente, crea o trasferisce il titolo ponendo in circolazione un documento cambiario «avvelenato», deve risponderne verso la massa. Non è il portatore finale a essere sanzionato, egli ha accettato il pagamento in buona fede e nel rispetto degli obblighi cambiarii, bensì colui che, con conoscenza dello stato d'insolvenza, ha alimentato la circolazione del titolo.
A titolo esemplificativo: Tizio emette un vaglia cambiario di € 50.000 a favore di Caio, il quale, sapendo che Tizio è insolvente, gira la cambiale a Sempronio. Sempronio, alla scadenza, riceve il pagamento da Tizio (poi sottoposto a liquidazione giudiziale) e non può rifiutarlo senza perdere il regresso verso Caio. Il curatore non può revocare il pagamento verso Sempronio, ma può agire contro Caio, l’ultimo obbligato in via di regresso che ha girato il titolo conoscendo l’insolvenza di Tizio, per ottenere la restituzione dei € 50.000 alla massa attiva.
Onere della prova e profili processuali
L’azione contro l’ultimo obbligato in via di regresso richiede che il curatore provi:
1. che il soggetto convenuto era l’ultimo obbligato in via di regresso al momento del trasferimento del titolo (traente o ultimo girante prima del portatore finale);
2. che tale soggetto conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato al momento in cui ha tratto o girato la cambiale.
La prova della scientia decoctionis può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova presuntiva (accesso ai bilanci del debitore, partecipazioni societarie del girante, rapporti commerciali continuativi). L’azione si propone davanti al tribunale competente ex art. 27 CCII.
Rapporto con le altre disposizioni sulla revocatoria
L’art. 168 CCII deroga specificamente all’art. 166, comma 2: non esclude l’applicazione del comma 1 (revocatoria oggettiva) né della revocatoria ordinaria ex art. 165. Tuttavia, nella prassi, la revocatoria oggettiva raramente colpirà il pagamento di una cambiale alla pari, poiché per definizione il pagamento equivale al valore nominale del titolo (assenza di sproporzione ultra-quartum). La revocatoria ordinaria rimane teoricamente esperibile se ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c., ma l’orientamento prevalente la ritiene difficilmente applicabile al pagamento cambiario in condizioni di necessità, per le stesse ragioni di tutela della circolazione che ispirano l’art. 168.
Va infine segnalato che la disciplina dell’art. 168 CCII non incide sulla responsabilità degli avallanti e degli altri obbligati cambiarii nei confronti della procedura: il curatore può insinuarsi nel passivo della procedura per i crediti risultanti da cambiali insolute o esperire le azioni cambiarie ordinarie nei confronti degli obbligati solidali.
Domande frequenti
Perché il pagamento di una cambiale scaduta non può sempre essere revocato nella liquidazione giudiziale?
Perché il portatore è obbligato ad accettare il pagamento per conservare i diritti di regresso verso traente e giranti; imporgli la revoca lo esporrebbe alla perdita di tali diritti cambiarii.
Chi è l'«ultimo obbligato in via di regresso» menzionato dall’art. 168 CCII?
È il traente della tratta o il primo girante del vaglia cambiario, ovvero l’ultimo soggetto nella catena degli obbligati che ha trasferito il titolo prima del portatore finale che ha ricevuto il pagamento.
Come può il curatore recuperare somme pagate su cambiali nella liquidazione giudiziale?
Provando che l’ultimo obbligato in via di regresso conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato il titolo: in tal caso, quel soggetto deve versare la somma riscossa alla procedura.
L’art. 168 CCII deroga a tutte le forme di revocatoria fallimentare sul pagamento cambiario?
No: deroga specificamente alla revocatoria soggettiva dell’art. 166, comma 2, CCII; in linea di principio, le altre forme di revocatoria (comma 1 e ordinaria) restano applicabili se ne ricorrono i presupposti.