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Art. 167 CCII – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
I patrimoni destinati ad uno specifico affare nel diritto societario italiano
L’art. 2447-bis, comma 1, lett. a), del codice civile consente alle società per azioni di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, separandoli dal patrimonio generale e limitando a essi la responsabilità per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’affare stesso. Il patrimonio destinato non ha soggettività giuridica autonoma: rimane formalmente di proprietà della società, ma i creditori dell’affare possono aggredire solo quel patrimonio (con alcune eccezioni), mentre i creditori generali della società non possono, in linea di principio, aggredirlo.
Questa struttura di separazione patrimoniale, pur estremamente flessibile, può essere utilizzata in modo pregiudizievole per la massa creditoria generale: una società in crisi potrebbe trasferire attività pregiate al patrimonio destinato, favorendo i creditori dell’affare a scapito di quelli generali. L’art. 167 CCII (corrispondente all’art. 67-bis della previgente L.F., introdotto dalla riforma del 2003) mira a neutralizzare tali manovre.
La fattispecie revocatoria dell’art. 167 CCII
La norma introduce una fattispecie revocatoria specifica per gli atti che incidono su un patrimonio destinato quando questi pregiudicano il patrimonio generale della società. Il testo è volutamente ampio nella descrizione degli atti («atti che incidono»), comprendendo tanto i conferimenti di beni o diritti nel patrimonio destinato quanto i pagamenti effettuati a valere su di esso, le garanzie concesse e le operazioni di gestione.
Il presupposto oggettivo è il pregiudizio al patrimonio della società inteso come patrimonio generale: l’atto deve aver impoverito quest'ultimo, direttamente o indirettamente, a vantaggio del patrimonio separato o dei suoi creditori. Non è sufficiente che l’atto abbia avvantaggiato il patrimonio destinato se il patrimonio generale non ne ha subito un depauperamento apprezzabile.
Il presupposto soggettivo: la scientia decoctionis
L’art. 167 CCII specifica che il presupposto soggettivo dell’azione è «la conoscenza dello stato d'insolvenza della società». A differenza della revocatoria oggettiva del comma 1 dell’art. 166, dove la buona fede è presunta e il terzo deve provarla, qui la struttura si avvicina alla revocatoria soggettiva del comma 2 dell’art. 166: il curatore deve dimostrare che il soggetto che ha beneficiato dell’atto era a conoscenza dello stato d'insolvenza della società al momento in cui l’atto è stato compiuto.
La prova della scientia decoctionis può essere fornita con ogni mezzo: documenti contabili e finanziari ai quali il soggetto aveva accesso, verbali di CdA, corrispondenza interna, segnalazioni di allerta, protesti e iscrizioni pregiudizievoli pubblicati nei registri pubblici. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la conoscenza debba essere effettiva e non meramente potenziale, ma che possa essere provata anche in via indiziaria.
Chi è legittimato passivamente?
La norma non specifica espressamente il soggetto contro cui il curatore deve agire. In via interpretativa, i destinatari passivi dell’azione possono essere:
- i creditori specifici del patrimonio destinato che hanno ricevuto pagamenti o garanzie tratti dal patrimonio separato in pregiudizio del patrimonio generale;
- i terzi che hanno acquistato beni o diritti conferiti nel patrimonio destinato a condizioni non di mercato;
- la stessa società, nella misura in cui abbia gestito il patrimonio destinato in modo da arrecare pregiudizio al patrimonio generale (ipotesi più teorica che pratica, data l’identità soggettiva).
Rapporto con le altre revocatorie e con il diritto societario
L’azione ex art. 167 CCII si affianca, senza escluderla, alla revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII per gli atti che soddisfino anche i presupposti dell’art. 2901 c.c., e alla revocatoria fallimentare ex art. 166 per le fattispecie tipizzate. La scelta tra le diverse azioni dipende dall’epoca dell’atto e dalla disponibilità di prove sull’elemento soggettivo.
Sul piano del diritto societario, occorre ricordare che l’art. 2447-decies c.c. già prevede un meccanismo di responsabilità degli amministratori per la gestione scorretta del patrimonio destinato in danno della società o dei suoi creditori. L’azione ex art. 167 CCII si sovrappone parzialmente a tali rimedi, offrendo al curatore uno strumento più diretto di recupero del pregiudizio.
A titolo esemplificativo: se una S.p.A. in crisi costituisce un patrimonio destinato al quale conferisce immobili di pregio e successivamente, nell’anno precedente alla domanda di liquidazione giudiziale, esegue pagamenti a valere sul patrimonio separato a favore di un creditore dell’affare che conosce lo stato d'insolvenza della società, il curatore potrà esperire l’azione ex art. 167 CCII per recuperare le somme alla massa attiva generale.
Profili processuali
L’azione si propone davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, in analogia con quanto previsto dall’art. 165, comma 2, per la revocatoria ordinaria. I termini di prescrizione sono quelli ordinari (cinque anni dall’atto), salvo l’interruzione determinata dall’apertura della procedura concorsuale. L’accoglimento dell’azione comporta l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti dei creditori concorsuali, con conseguente reingresso dei beni o delle somme nella massa attiva generale.
Domande frequenti
Cos'è un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-bis c.c.?
È una porzione del patrimonio di una S.p.A. separata dal patrimonio generale e vincolata a un determinato progetto o affare; i creditori dell’affare possono aggredire solo quel patrimonio separato.
Il curatore deve provare che il beneficiario dell’atto conosceva l’insolvenza per agire ex art. 167 CCII?
Sì: la norma richiede espressamente la conoscenza dello stato d'insolvenza come presupposto soggettivo, a carico del curatore che propone l’azione.
L’art. 167 CCII si applica anche ai patrimoni destinati costituiti ai sensi dell’art. 2447-bis, lett. b), c.c.?
No: la norma richiama espressamente solo la lett. a) (patrimoni destinati per delibera assembleare), non la lett. b) relativa ai contratti di finanziamento destinato.
Quale pregiudizio deve dimostrare il curatore per esercitare l’azione ex art. 167 CCII?
Deve dimostrare che l’atto ha pregiudicato il patrimonio generale della società, impoverendolo a vantaggio del patrimonio separato o dei creditori dell’affare specifico.