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Art. 147 CCII – Alimenti ed abitazione del debitore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione
L’art. 147 CCII introduce due misure di protezione minima a favore del debitore persona fisica che si trovi in stato di liquidazione giudiziale: il sussidio alimentare e la tutela dell’abitazione. La norma è l’erede dell’art. 47 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) e si inserisce in un più ampio impianto di «umanizzazione» della procedura concorsuale, che il legislatore del CCII ha voluto rafforzare rispetto alla tradizione dell’istituto fallimentare, in linea con la sensibilità degli ordinamenti europei contemporanei e con i principi della Direttiva UE 2019/1023 in tema di seconda opportunità.
Il sussidio alimentare
Il comma 1 dell’art. 147 CCII prevede che, qualora il debitore venga a trovarsi sprovvisto dei mezzi di sussistenza, il giudice delegato possa concedergli un sussidio a titolo di alimenti, esteso anche alla sua famiglia. Il presupposto è duplice: da un lato, la sopravvenuta mancanza di mezzi (non necessariamente assoluta, ma tale da non consentire una vita dignitosa); dall’altro, il fatto che gli strumenti ordinari di cui all’art. 146, lett. b), CCII (franchigia sui redditi da lavoro) non siano sufficienti o non siano applicabili (ad esempio perché il debitore è privo di reddito da lavoro).
Il procedimento richiede che il giudice delegato senta il curatore e il comitato dei creditori prima di concedere il sussidio: si tratta di un contraddittorio necessario, finalizzato a verificare sia l’effettivo stato di bisogno del debitore sia la sostenibilità del sussidio rispetto alle risorse della massa attiva. La concessione è facoltativa («può concedergli»): il giudice esercita un potere discrezionale, che deve tuttavia essere ancorato alla valutazione concreta delle circostanze. Il sussidio è provvisorio e revocabile al mutare delle condizioni economiche del debitore.
Il concetto di «alimenti» va inteso in senso lato, comprensivo non solo del vitto ma anche delle spese essenziali per la vita quotidiana (abbigliamento, cure mediche di base, utenze domestiche). L’importo deve essere parametrato alle esigenze effettive e non può tradursi in un vantaggio ingiustificato per il debitore a danno della massa.
La tutela dell’abitazione principale
Il comma 2 dell’art. 147 CCII stabilisce che la casa del debitore, sia essa di sua proprietà o goduta in forza di un altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), non può essere distratta dall’uso abitativo fino al momento della sua liquidazione nella procedura. La norma tutela il diritto all’abitazione del nucleo familiare del debitore durante l’intera durata della procedura concorsuale, impedendo che il curatore disponga dell’immobile (concedendolo in locazione a terzi o occupandolo per finalità della procedura) prima che ne sia disposta la vendita.
La tutela opera entro il limite del necessario all’abitazione del debitore e della sua famiglia: non si estende a immobili di dimensioni eccessive rispetto alle esigenze abitative, né a seconde case o immobili non utilizzati come residenza principale. Nei casi incerti, spetta al curatore e in ultima istanza al giudice delegato valutare se l’immobile rientri nei limiti della protezione.
È importante chiarire che la norma non impedisce la vendita dell’immobile nella procedura di liquidazione giudiziale: l’art. 147, comma 2, CCII vieta soltanto che l’immobile venga sottratto all’uso abitativo del debitore prima della sua liquidazione, ma una volta che questa avvenga (con l’aggiudicazione a un terzo o l’assegnazione ai creditori), il debitore dovrà naturalmente rilasciare l’immobile. In questo senso, la tutela è temporanea e strumentale.
Coordinamento con altre disposizioni
L’art. 147 CCII si coordina con l’art. 146, lett. b), CCII (esclusione parziale dei redditi dalla massa) e con le disposizioni sull’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), che completano il quadro protettivo del debitore persona fisica nella prospettiva del fresh start. Il sussidio alimentare ex art. 147 comma 1 ha carattere residuale rispetto alla franchigia sui redditi di cui all’art. 146: il giudice delegato valuterà prima se la franchigia sia sufficiente al sostentamento del debitore, e solo in caso negativo disporrà il sussidio aggiuntivo.
Domande frequenti
Il debitore può restare nella propria casa durante la liquidazione giudiziale?
Sì, fino al momento della vendita dell’immobile nella procedura. L’art. 147 CCII vieta che la casa sia sottratta all’uso abitativo prima della liquidazione.
Chi decide se concedere il sussidio alimentare al debitore?
Il giudice delegato, con provvedimento discrezionale, dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, accertato lo stato di bisogno del debitore.
La tutela dell’abitazione vale anche se il debitore è usufruttuario e non proprietario?
Sì. L’art. 147, comma 2, CCII protegge l’immobile goduto in forza di qualsiasi diritto reale, non solo della proprietà.
Il sussidio alimentare è prelevato dalla massa attiva della procedura?
Sì, si tratta di un costo della procedura che grava sulla massa attiva, ed è per questo che il comitato dei creditori viene sentito prima della concessione.