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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 124 CCII – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il de- bitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: a) l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando memoria contenente l’indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonchè il nome e domicilio digitale del difensore, nonchè l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

11. All’udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d’ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l’assunzione al relatore.

12. Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

In sintesi

  • Legittimazione attiva: il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e qualsiasi altro interessato possono proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato o del tribunale.
  • Termini perentori: dieci giorni dalla comunicazione o notificazione per i soggetti qualificati; per gli altri interessati il termine decorre dalle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice.
  • Termine massimo assoluto: il reclamo è in ogni caso inammissibile decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
  • Effetto non sospensivo: la proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo diversa disposizione.
  • Procedura collegiale: il collegio decide entro trenta giorni dall’udienza con decreto motivato; l’udienza è fissata dal presidente entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Inquadramento sistematico

L’art. 124 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il reclamo quale strumento generale di impugnazione dei provvedimenti endoprocedimentali emessi nella liquidazione giudiziale. La norma riproduce, con significative precisazioni, il meccanismo già previsto dall’art. 26 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata ai sensi dell’art. 389 CCII con decorrenza 15 luglio 2022. Il legislatore delegato ha mantenuto la struttura bifasica del rimedio, reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato, reclamo alla corte di appello avverso i decreti del tribunale, preservando la coerenza con il sistema delle impugnazioni ordinarie e garantendo al tempo stesso la speditezza della procedura concorsuale.

Legittimazione e termini

Il primo comma individua i soggetti legittimati in senso proprio: il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e chi abbia chiesto o nei cui confronti sia stato chiesto il provvedimento. Per costoro il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto, a seconda delle modalità con cui il provvedimento è portato a conoscenza. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza produce inammissibilità del reclamo, rilevabile anche d'ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli nominativamente indicati, gli «altri interessati», il termine decorre invece dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale. Tale scelta normativa risponde a esigenze di certezza giuridica: i terzi non partecipanti al procedimento non possono essere pregiudicati dall’inosservanza di formalità comunicative loro non rivolte, ma il dies a quo è comunque ancorato a un fatto obiettivo e verificabile.

Il termine massimo di novanta giorni

Il comma 2 introduce un limite assoluto: decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura, il reclamo non può più proporsi, indipendentemente dalla decorrenza del termine individuale di dieci giorni. La ratio è evidente: nelle procedure concorsuali, la stabilità dei provvedimenti endoprocedimentali è un valore primario, perché gli atti compiuti in esecuzione dei decreti del giudice delegato e del tribunale producono effetti che si riverberano sull’intera massa dei creditori. Il meccanismo ricalca la logica dei termini di decadenza propria del processo esecutivo e delle procedure speciali.

Forma e contenuto del ricorso

Il comma 3 elenca i requisiti formali del ricorso introduttivo. Oltre alla classica indicazione dell’organo competente, della procedura e delle generalità del ricorrente, la norma prescrive in modo specifico l'esposizione dei motivi con le relative conclusioni (lett. c) e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (lett. d). L’obbligo di specificazione dei motivi assolve una funzione di filtro: il reclamo non è un mezzo di impugnazione a critica libera in senso assoluto, ma deve individuare con precisione i profili di illegittimità o inopportunità del provvedimento contestato, consentendo al collegio di delimitare l’oggetto della decisione.

La previsione del domicilio digitale del difensore (lett. b) riflette la progressiva digitalizzazione del processo civile, ormai estesa alle procedure concorsuali: la notifica del ricorso al curatore avviene mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura (comma 6), in linea con l’art. 40 CCII che impone l’uso esclusivo delle comunicazioni telematiche.

Effetto non sospensivo e urgenza

Il comma 4 sancisce il principio secondo cui il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che tale regola non escluda la possibilità per il presidente o il collegio di adottare misure cautelari atipiche nei casi in cui l’esecuzione immediata provocherebbe un danno irreparabile; tuttavia, la norma non prevede espressamente tale rimedio, a differenza di quanto accade nel processo civile ordinario con l’art. 283 c.p.c.

I commi 10 e 11 temperano il rigore procedurale: il presidente può abbreviare i termini di comparizione e di costituzione del resistente «con decreto motivato» se ricorrono ragioni di urgenza, e il collegio può assumere prove d'ufficio o delegarne l’assunzione al relatore. Quest'ultima previsione conferisce al reclamo un carattere istruttorio autonomo, distaccandolo dalla logica dell’impugnazione puramente cassatoria.

Struttura del contraddittorio e decisione

I commi da 5 a 12 delineano un subprocedimento camerale articolato. Il presidente fissa l’udienza entro quaranta giorni dal deposito del ricorso; il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza depositando memoria difensiva (comma 8); ogni altro interessato può intervenire negli stessi termini (comma 9). Il collegio decide entro trenta giorni dall’udienza con decreto motivato (comma 12). La motivazione del decreto non è un ornamento formale ma condizione di legittimità: il provvedimento che non espliciti le ragioni della decisione è soggetto a impugnazione per nullità o per violazione del contraddittorio.

Va segnalato che la norma non disciplina espressamente le sorti dei provvedimenti eventualmente adottati in esecuzione del decreto reclamato nelle more del procedimento di reclamo. L’orientamento prevalente è nel senso che, in mancanza di sospensione, gli atti esecutivi conservano la loro validità anche se il decreto originario viene poi riformato, salvo che la riforma comporti la rimozione degli effetti già prodotti per natura non irreversibile.

Domande frequenti

Chi può proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato nella liquidazione giudiziale?

Il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e qualsiasi altro interessato, nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 124 CCII.

Qual è il termine massimo entro cui va proposto il reclamo, indipendentemente dalla comunicazione?

Novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura, ai sensi dell’art. 124, comma 2, CCII.

Il reclamo sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato?

No: il comma 4 dell’art. 124 CCII stabilisce espressamente che il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento contestato.

Entro quanto tempo decide il collegio una volta tenuta l’udienza di comparizione?

Entro trenta giorni dall’udienza, con decreto motivato, come previsto dall’art. 124, comma 12, CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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