Art. 41 CCII – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata.
5. L’intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
In sintesi
Il procedimento unitario per l’apertura della liquidazione giudiziale
L’art. 41 CCII disciplina il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, rubricato nella Sezione II del Capo IV, dedicata al «procedimento unitario». Il termine «unitario» sottolinea che il CCII ha unificato in un unico procedimento le diverse ipotesi di accesso, su istanza del debitore, del creditore, del PM, che nel sistema previgente erano regolate da norme distinte e talvolta divergenti nella prassi applicativa.
La norma si ispira ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e alla Direttiva UE 2019/1023, che richiede procedure rapide ed efficienti: i termini previsti dai commi 1 e 2 (45 giorni per la convocazione, 15 giorni tra notifica e udienza) sono volti a bilanciare le esigenze di celerità della procedura con il rispetto del diritto di difesa del debitore.
I termini processuali: commi 1 e 2
Il comma 1 prevede che il tribunale convochi le parti «non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso». Si tratta di un termine ordinatorio che la giurisprudenza ha ritenuto non perentorio: il suo superamento non determina l’invalidità del procedimento, ma può rilevare ai fini della verifica dell’efficienza del tribunale nel rispetto degli standard di durata ragionevole del processo.
Il comma 2 stabilisce che tra la data della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e la data dell’udienza stessa debba intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Questo termine è invece posto a tutela del diritto di difesa del debitore (o del creditore, se il ricorso proviene da un terzo): è il tempo minimo per predisporre le difese, acquisire documentazione e nominare un difensore. La giurisprudenza ha ritenuto che il mancato rispetto di questo termine, ove non sanato dalla costituzione della parte senza eccezione, integri una nullità dell’udienza.
L’abbreviazione dei termini per urgenza: comma 3
Il comma 3 prevede che i termini di cui ai commi 1 e 2 possano essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato, con decreto motivato, «se ricorrono particolari ragioni di urgenza». La norma non specifica quali siano le ragioni di urgenza, rimettendo alla valutazione discrezionale del giudicante: nella prassi, sono state ritenute tali l’imminente scadenza di obbligazioni con effetti potenzialmente irreversibili sul patrimonio del debitore, la dispersione di beni aziendali, la presenza di comportamenti fraudolenti in corso.
In caso di abbreviazione, il presidente o il giudice delegato può anche disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti «con ogni mezzo idoneo», omesse le formalità non indispensabili alla conoscibilità. Ciò consente, ad esempio, la comunicazione via PEC senza necessità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, abbreviando ulteriormente i tempi.
Il contraddittorio e la documentazione del debitore: comma 4
Il comma 4 disciplina la fase preparatoria all’udienza. Il decreto di fissazione dell’udienza assegna alle parti un termine, non superiore a sette giorni prima dell’udienza, per il deposito di memorie difensive. Il termine è ridotto proporzionalmente in caso di abbreviazione dei termini principali.
Il debitore che si costituisce nel procedimento è tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa). Si tratta di una documentazione minima, funzionale a consentire al tribunale una prima valutazione della situazione economica del debitore in sede di udienza; la documentazione completa ex art. 39 CCII sarà depositata in una fase successiva.
L’intervento dei terzi e del PM: comma 5
Il comma 5 precisa che l’intervento dei terzi legittimati a proporre la domanda (creditori, organi di vigilanza) e del pubblico ministero può avere luogo «sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione». Si tratta di un momento processuale definito: la rimessione al collegio avviene di regola dopo la chiusura dell’istruttoria dinanzi al giudice relatore e prima della camera di consiglio. L’intervento tardivo, successivo alla rimessione al collegio, non è ammissibile.
La delega al giudice relatore e i poteri istruttori: comma 6
Il comma 6 prevede che il tribunale possa delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato è investito anche dei poteri di ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Fra questi, la norma menziona espressamente la facoltà di «raccogliere informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri»: si pensi all’interrogazione del registro delle imprese, della banca dati dell’Agenzia delle entrate, dei registri immobiliari e mobiliari, al fine di acquisire dati patrimoniali del debitore in modo rapido e senza oneri per le parti. Questo potere istruttorio d'ufficio è coerente con la natura pubblicistica del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il tribunale deve fissare l’udienza dopo il ricorso per liquidazione giudiziale?
Il tribunale convoca le parti con decreto entro 45 giorni dal deposito del ricorso; tra notifica e udienza devono intercorrere almeno 15 giorni (art. 41, commi 1-2, CCII).
Cosa succede se c'è urgenza nel procedimento di liquidazione giudiziale?
Il presidente del tribunale può abbreviare i termini con decreto motivato e disporre la comunicazione con qualsiasi mezzo idoneo, omesse le formalità non essenziali (art. 41, comma 3, CCII).
Entro quando i creditori possono intervenire nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale?
I creditori e il PM possono intervenire fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione; l’intervento successivo non è ammissibile (art. 41, comma 5, CCII).
Il giudice relatore può interrogare banche dati pubbliche?
Sì: se il tribunale gli delega l’istruttoria, il giudice relatore può raccogliere informazioni da banche dati pubbliche e registri anche d'ufficio (art. 41, comma 6, CCII).