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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 4 CCII – Doveri delle parti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto in- teressato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. In occasione della consultazione svolta nell’ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell’esperto di cui all’articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.

4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6.

In sintesi

  • Tutte le parti coinvolte nella regolazione della crisi, debitore, creditori e terzi, sono tenute a comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative e i procedimenti.
  • Il debitore ha obblighi specifici di trasparenza informativa, tempestività nell’assumere iniziative di risanamento e gestione del patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori.
  • Il datore di lavoro con più di 15 dipendenti deve informare e consultare i soggetti sindacali sulle determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.
  • I creditori e i soggetti interessati sono tenuti a collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi giudiziari, nel rispetto della riservatezza.
  • L’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle informazioni acquisite vincola tutti i partecipanti alle trattative.
Ratio e collocazione sistematica

L’art. 4 CCII disciplina i doveri comportamentali delle parti nei procedimenti di regolazione della crisi, collocandosi nella sezione dedicata agli obblighi dei soggetti che partecipano alla gestione dell’insolvenza (Sez. I, Capo II, Titolo I). La norma costituisce una delle espressioni più chiare dell’impostazione collaborativa e negoziale che il legislatore del 2019 ha inteso imprimere all’intero sistema: in controtendenza rispetto alla tradizione concorsuale di stampo conflittuale, il CCII punta a creare un quadro di fiducia reciproca che favorisca la ricerca di soluzioni consensuali e il risanamento precoce dell’impresa in difficoltà.

Il comma 1 enuncia il principio generale di buona fede e correttezza, declinato non già come mera clausola retorica, bensì come standard comportamentale esigibile e sanzionabile. Il richiamo alle categorie civilistiche degli artt. 1175 e 1375 c.c. è implicito nella formula utilizzata dal legislatore, ma non per questo meno vincolante: la violazione di tali principi rileva sia ai fini della valutazione del comportamento delle parti nel procedimento sia, eventualmente, ai fini della responsabilità extracontrattuale o precontrattuale.

I doveri specifici del debitore

Il comma 2 articola i doveri del debitore in tre distinte obbligazioni, tra loro connesse ma concettualmente autonome. Il primo obbligo, quello di trasparenza e completezza informativa (lettera a), impone al debitore di illustrare la propria situazione «in modo completo, veritiero e trasparente», fornendo tutte le informazioni necessarie sia nella composizione negoziata sia nell’ambito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Si tratta di un obbligo di disclosure rafforzato rispetto ai canoni ordinari: la giurisprudenza di merito tende a interpretarlo in senso estensivo, includendo non solo i dati contabili e finanziari, ma anche le informazioni su contenziosi pendenti, passività potenziali, e rapporti infragruppo rilevanti.

Il secondo obbligo (lettera b) riguarda la tempestività delle iniziative volte al superamento della crisi e alla definizione dello strumento prescelto. La locuzione «anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori» rivela la funzione di questa disposizione: essa presidia il principio di conservazione del patrimonio del debitore nella fase di pre-crisi, anticipando la logica della par condicio creditorum che domina le procedure concorsuali. Il debitore che temporeggi pur disponendo di informazioni sulla propria insolvenza può vedersi addebitata tale condotta tanto in sede civile quanto in sede penale (artt. 322 ss. CCII per i reati concorsuali).

Il terzo obbligo (lettera c), gestione del patrimonio o dell’impresa «nell’interesse prioritario dei creditori», segna il momento in cui il debitore, pur mantenendo la disponibilità del patrimonio, vede limitarsi la propria autonomia gestionale. La norma richiama i doveri fiduciari degli amministratori verso i creditori nella zone of insolvency, elaborati dalla dottrina anglosassone e recepiti dalla Direttiva UE 2019/1023. Il riferimento agli artt. 16, comma 4, e 21 CCII preserva la disciplina speciale applicabile nelle fasi più avanzate della composizione negoziata.

L’informazione e la consultazione sindacale

Il comma 3 introduce un meccanismo di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali specificamente calibrato sul contesto della crisi d'impresa, applicabile ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti. La disciplina si innesta sul sistema generale di informazione e consultazione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 25/2007, rispetto al quale si configura come norma speciale.

L’obbligo informativo riguarda le «rilevanti determinazioni» assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata o nella predisposizione del piano nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, limitatamente a quelle che «incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori». La soglia di rilevanza è volutamente ampia: la norma include anche le determinazioni che riguardano l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, pur non comportando riduzioni occupazionali immediate.

Il meccanismo procedurale è scandito in tre fasi: comunicazione scritta (anche via PEC), eventuale richiesta di incontro entro tre giorni, consultazione da avviarsi entro cinque giorni e da concludersi entro dieci giorni, salvo accordo diverso. Il vincolo di riservatezza che grava sui soggetti sindacali è presidio fondamentale: la divulgazione di informazioni riservate sulla situazione dell’impresa potrebbe pregiudicare irrimediabilmente le trattative con i creditori. L’art. 25-ter, comma 5 valorizza la consultazione effettuata nella composizione negoziata ai fini del compenso dell’esperto.

I doveri dei creditori e degli altri soggetti interessati

Il comma 4 estende l’obbligo di leale collaborazione ai creditori e a tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi. La formulazione è innovativa rispetto alla tradizione concorsuale: i creditori non sono più semplici «fruitori» passivi della procedura, ma soggetti attivi cui sono imposti obblighi di condotta. La collaborazione leale si declina essenzialmente in due direttrici: la cooperazione con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi giudiziari; e il rispetto della riservatezza sulla situazione del debitore e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte di un creditore può essere valutata ai fini della concessione o del mantenimento delle misure protettive, nonché, in sede di omologazione di un accordo o di un concordato, come comportamento ostruzionistico rilevante ai sensi del giudizio di convenienza comparativa. La dottrina maggioritaria ritiene che la violazione dei doveri di cui al comma 4 possa fondare una responsabilità extracontrattuale del creditore nei confronti del debitore ove abbia causato il fallimento delle trattative.

Il rapporto con la composizione negoziata

L’art. 4 si applica trasversalmente a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, ma assume rilievo particolare nella composizione negoziata di cui agli artt. 12 ss. CCII: in tale contesto, il rispetto dei doveri di buona fede e correttezza costituisce il presupposto implicito affinché l’esperto possa svolgere efficacemente la propria funzione di mediazione. Il D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente precisato il perimetro applicativo delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 16, cui il comma 4 rinvia per quanto riguarda le deroghe agli obblighi di riservatezza nella fase più avanzata della composizione negoziata.

Domande frequenti

Il debitore può omettere informazioni scomode durante le trattative?

No: il comma 2, lett. a) impone un obbligo di informazione completa, veritiera e trasparente; l’omissione dolosa può rilevare anche ai fini dei reati concorsuali ex artt. 322 ss. CCII.

L’obbligo di consultazione sindacale vale per tutte le imprese?

No: il comma 3 si applica ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti; per le imprese più piccole vigono le ordinarie regole contrattuali e di legge.

Un creditore può divulgare informazioni sulla crisi del debitore acquisite durante le trattative?

No: il comma 4 impone ai creditori un obbligo di riservatezza; la violazione può fondare responsabilità extracontrattuale e incidere sull’esito dell’omologazione.

Cosa accade se il debitore gestisce il patrimonio nel proprio interesse durante la procedura?

Viola il dovere di cui al comma 2, lett. c); la condotta rileva ai fini della responsabilità civile degli amministratori e può costituire presupposto per la revoca delle misure protettive.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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