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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2 CCII – Definizioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Ai fini del presente codice si intende per: a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348; e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore; f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; g) […] h) “gruppo di imprese”: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) «parti correlate»: […] si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; m-bis) “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonchè nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa; o-bis) « “esperto”: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata; p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza; q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni; r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; u) […] .

In sintesi

  • L’art. 2 CCII raccoglie le definizioni cardine dell’intero codice, fissando il significato tecnico di nozioni come crisi, insolvenza, sovraindebitamento e impresa minore.
  • La crisi assume per la prima volta una definizione legislativa autonoma, ancorata all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.
  • L'insolvenza conserva la definizione tradizionale di matrice fallimentare: incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori.
  • Il sovraindebitamento diventa categoria unificante per consumatori, professionisti, imprenditori minori, agricoli e start-up innovative non assoggettabili a liquidazione giudiziale.
  • Sono introdotte le nuove figure di esperto della composizione negoziata, professionista indipendente, misure protettive e misure cautelari, con perimetri distinti.
  • Le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000) restano la chiave d'accesso alla liquidazione giudiziale anziché agli strumenti del sovraindebitamento.
Il ruolo sistematico dell’art. 2 nel Codice della crisi

L’art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) svolge una funzione di lessico tecnico-giuridico: raccoglie in un unico catalogo le definizioni che attraversano l’intero corpus normativo, sostituendo la frammentaria terminologia che aveva caratterizzato la previgente legge fallimentare (R.D. 267/1942). In linea generale, la scelta del legislatore delegato di concentrare in un solo articolo i concetti chiave risponde a un’esigenza di certezza interpretativa, particolarmente avvertita in una materia in cui ogni parola tecnica produce conseguenze immediate sull’accesso a strumenti, procedure e tutele. La struttura segue il modello delle definizioni eurounitarie, in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, recepita con il D.Lgs. 83/2022.

La nozione di crisi: una novità di sistema

La lettera a) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Si tratta di una nozione del tutto nuova rispetto alla legge fallimentare, che ignorava la categoria della crisi pre-insolvente. La ratio è quella di anticipare l’intervento sugli squilibri aziendali, in piena coerenza con la logica di early warning della direttiva insolvency. Tipicamente, la dottrina osserva che il riferimento ai flussi di cassa prospettici (e non al patrimonio netto) impone all’imprenditore una valutazione dinamica, orientata al futuro, fondata su strumenti di budgeting e tesoreria. Si supera così la visione statica dello stato patrimoniale: la crisi è una tensione finanziaria attesa, non un dissesto già conclamato. Tale nozione si salda con gli obblighi di rilevazione tempestiva imposti dall’art. 3 CCII agli organi di amministrazione e controllo, e con i meccanismi di segnalazione di cui all’art. 25-octies.

L’insolvenza: continuità con la tradizione

La lettera b) ripropone, quasi testualmente, la formula dell’art. 5 della vecchia legge fallimentare. L’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Resta dunque ferma la lettura giurisprudenziale consolidata: l’insolvenza si misura sul piano dell’incapacità strutturale di pagare con mezzi normali, non sull’inadempimento isolato e nemmeno sullo squilibrio patrimoniale in sé. La continuità definitoria conferma che, mentre la crisi è anticipatoria e prognostica, l’insolvenza è attuale e fenomenica. Solo l’insolvenza apre la strada alla liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII), nuovo nomen iuris della vecchia procedura fallimentare, mentre la crisi consente l’accesso volontario agli strumenti di regolazione, in primis la composizione negoziata.

Sovraindebitamento e impresa minore

La lettera c) unifica sotto la nozione di sovraindebitamento gli stati di crisi o insolvenza dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e altri debitori esclusi dalle procedure liquidatorie ordinarie. Si conserva così la stratificazione introdotta dalla legge 3/2012, ora trasfusa e razionalizzata nel codice. Decisiva è la definizione di impresa minore alla lettera d): la combinazione cumulativa dei tre parametri (attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro) traccia la linea di confine tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitato. È sufficiente il superamento di anche uno solo dei tre limiti perché l’impresa esca dal perimetro minore e ricada nelle procedure ordinarie, con conseguenze sostanziali in termini di legittimazione attiva dei creditori, attivo strappabile e disciplina dell’esdebitazione.

Le nuove figure professionali: esperto e professionista indipendente

Le lettere o) e o-bis), introdotte e poi affinate dai correttivi del 2020 e del 2022, distinguono due figure spesso confuse nella prassi. Il professionista indipendente (lettera o) è il soggetto chiamato ad attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo: deve essere iscritto sia all’elenco dei gestori della crisi sia al registro dei revisori legali, e rispondere ai requisiti di indipendenza dell'art. 2399 c.c. L’esperto (lettera o-bis) è invece il soggetto terzo che nella composizione negoziata facilita le trattative tra debitore e creditori: non attesta nulla, non emette giudizi vincolanti, ma agevola il dialogo. La distinzione, sottolineata anche dall’art. 16 CCII, è cruciale perché ridisegna i ruoli rispetto alla vecchia logica fallimentare incentrata sul commissario.

Misure protettive e cautelari, classi di creditori, COMI

Le lettere p) e q) separano nettamente misure protettive e misure cautelari: le prime, di matrice eurounitaria (art. 6 dir. 2019/1023), inibiscono iniziative dei creditori per non pregiudicare le trattative; le seconde, di matrice civilistica, tutelano in via cautelare il patrimonio. La lettera r) definisce la classe di creditori come insieme di soggetti con posizione giuridica e interessi economici omogenei, presupposto per il classamento obbligatorio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, artt. 64-bis ss.) e per il cram-down inter-classi. La lettera m) recepisce la nozione di COMI (centre of main interests) del regolamento UE 2015/848, fondamentale per individuare la giurisdizione nelle crisi transfrontaliere. Il quadro complessivo restituisce un codice che, pur radicato nella tradizione italiana, parla la lingua del diritto europeo dell’insolvenza.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra crisi e insolvenza nel CCII?

La crisi è uno stato prospettico: probabile insolvenza desunta da flussi di cassa inadeguati a coprire le obbligazioni dei prossimi dodici mesi. L’insolvenza è invece uno stato attuale di incapacità a pagare regolarmente i debiti.

Quali sono le soglie dell’impresa minore?

Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I tre requisiti devono ricorrere congiuntamente nei tre esercizi anteriori.

Chi rientra nel sovraindebitamento?

Consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o coatta amministrativa. È la categoria che apre l’accesso alle procedure minori.

L’esperto della composizione negoziata è un attestatore?

No. L’esperto facilita le trattative ed è figura distinta dal professionista indipendente che attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano. L’art. 2 lettera o-bis e l’art. 16 CCII ne ribadiscono il ruolo solo agevolativo.

Cosa si intende per COMI nel CCII?

Il centro degli interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi. È il criterio per individuare la giurisdizione, in linea con il regolamento UE 2015/848.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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