← Torna a IRAP - D.Lgs. 446/97
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (1)

In vigore dal 01/01/1998

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di paga- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 64 47 mento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 [n.d.r. euro 0,77] per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 [n.d.r. euro 0,65] per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000 [n.d.r. euro 516,46]. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l’indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell’occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori (2). Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Note: (1) Il comma 847 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha disposto l’abrogazione del presente articolo. Tale disposizione, tuttavia, sarà abrogata dall’1.1.2021, contestualmente all’istituzione del c.d. “canone unico” di cui al comma 816. Si veda l’art. 4 co. 3-quater del DL 30.12.2019 n. 162 ed il Dossier (Schede di lettura A.C. 2305 – 17 dicembre 2019). (2) Le parole “di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori” sono state sostituite alle precedenti “di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo” dall’art. 10, comma 2, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158.

In sintesi

  • L’art. 63 consente a comuni e province di istituire il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in sostituzione della TOSAP.
  • Il canone è disciplinato da regolamento comunale o provinciale adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
  • Le tariffe sono determinate in base a classificazione delle strade, entità dell’occupazione e valore economico dell’area.
  • Per le aziende di pubblici servizi è previsto un canone forfetario proporzionale alle utenze.
  • L’articolo è stato abrogato dalla L. 160/2019 con effetto dal 1° gennaio 2021, sostituito dal canone unico patrimoniale.
Il COSAP: canone alternativo alla TOSAP

L’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 disciplina il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), strumento tributario facoltativo che i comuni e le province potevano istituire in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. La scelta tra TOSAP e COSAP era rimessa all’autonomia regolamentare dell’ente locale: il comune o la provincia potevano, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, escludere la TOSAP e introdurre il canone.

La norma rappresenta un tassello importante nel percorso di federalismo fiscale locale degli anni Novanta: lasciare agli enti locali la scelta del modello di prelievo sull’occupazione del suolo pubblico (tributario con la TOSAP, privatistico-concessorio con il COSAP) rifletteva la logica di autonomia finanziaria che animava le riforme di quel periodo.

L’ambito di applicazione del canone (comma 1)

Il COSAP si applica alle occupazioni sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dell’ente locale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il canone è determinato nell’atto di concessione, in base a tariffa stabilita dal regolamento. Il pagamento del canone può essere previsto anche per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

La norma precisa che si considerano aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Questa precisione delimita la competenza territoriale del comune, ricomprendendo anche tratti stradali che potrebbero essere classificati come strade provinciali o statali per il resto del percorso.

I criteri del regolamento (comma 2)

Il regolamento con cui l’ente locale istituisce il COSAP deve essere informato a precisi criteri fissati dal legislatore statale, nel rispetto dell’autonomia regolamentare ma con garanzie di uniformità. I criteri principali sono: le procedure per il rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni (lett. a); la classificazione in categorie di importanza delle strade e aree (lett. b); l’indicazione analitica delle tariffe basata sulla classificazione, sull’entità dell’occupazione (in metri quadrati o lineari), sul valore economico dell’area e sul sacrificio imposto alla collettività (lett. c); le modalità di pagamento (lett. d); le agevolazioni per occupazioni di interesse pubblico (lett. e); il regime forfetario per le aziende di pubblici servizi (lett. f); la disciplina delle occupazioni abusive (lett. g); le sanzioni amministrative (lett. g-bis).

Il regime forfetario per le aziende di pubblici servizi (lett. f)

Una delle previsioni più tecniche e rilevanti del comma 2 è quella relativa alle occupazioni permanenti delle aziende erogatrici di pubblici servizi (aziende di distribuzione di gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc.) che realizzano le loro reti con cavi, condutture e impianti nel sottosuolo e suolo pubblico. Per queste occupazioni, il canone è determinato forfetariamente in base al numero complessivo di utenze.

Le misure unitarie di tariffa erano fissate direttamente dal legislatore: per le occupazioni del territorio comunale, 1.500 lire (0,77 euro) per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti, e 1.250 lire (0,65 euro) per utenza nei comuni con oltre 20.000 abitanti. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone era determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della tariffa comunale, per il numero complessivo delle utenze nei comuni della provincia. L’ammontare complessivo minimo dovuto a ciascun comune o provincia era fissato in 1.000.000 di lire (516,46 euro). Gli importi erano rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il pagamento del canone da parte delle aziende di pubblici servizi avveniva in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di conto corrente postale intestato all’ente, con causale recante l’indicazione del presente articolo.

Le occupazioni abusive (lett. g e g-bis)

Il regolamento deve prevedere per le occupazioni abusive un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti stabili si considerano permanenti; quelle temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Oltre all’indennità, il regolamento deve prevedere sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all’indennità stessa né superiori al doppio, ferme le sanzioni del Codice della Strada (art. 20 commi 4 e 5 D.Lgs. 285/1992).

La determinazione del canone e la detrazione degli altri canoni (comma 3)

Il canone è determinato sulla base della tariffa regolamentare, con riferimento alla durata dell’occupazione, e può essere maggiorato degli oneri di manutenzione effettivi e comprovati derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico delle aziende esecutrici dei lavori. Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.

L’abrogazione: il canone unico patrimoniale dal 2021

L’art. 63 D.Lgs. 446/1997 è stato abrogato dall’art. 1 comma 847 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), con effetto dal 1° gennaio 2021, contestualmente all’istituzione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1 comma 816 della stessa legge. Il canone unico ha sostituito sia la TOSAP sia il COSAP, unificando in un unico strumento il prelievo sull’occupazione di suolo pubblico e sulla diffusione di messaggi pubblicitari. L’abrogazione ha eliminato la dualità TOSAP/COSAP e creato un regime uniforme per tutti gli enti locali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 64/2008

La Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997. La pronuncia conferma la natura non tributaria del COSAP: si tratta di corrispettivo di una concessione, non di un tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Domande frequenti

Che cos'è il COSAP e in cosa differisce dalla TOSAP?

Il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è uno strumento facoltativo che i comuni e le province potevano introdurre con regolamento ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997 in sostituzione della TOSAP (tassa). La differenza è strutturale: la TOSAP era un tributo, il COSAP ha natura di corrispettivo concessorio disciplinato privatisticamente.

Come veniva calcolato il COSAP per le aziende di distribuzione di gas, acqua o energia?

Con un meccanismo forfetario basato sul numero di utenze: 0,77 euro per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti e 0,65 euro per utenza nei comuni più grandi. Per le province, il 20% dell’importo risultante dalla tariffa comunale sul totale delle utenze provinciali. Importo minimo complessivo: 516,46 euro.

L’art. 63 D.Lgs. 446/1997 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dalla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) con effetto dal 1° gennaio 2021, contestualmente all’istituzione del canone unico patrimoniale che ha unificato TOSAP e COSAP in un unico strumento per tutti gli enti locali.

Quali criteri doveva rispettare il regolamento comunale o provinciale per istituire il COSAP?

Il comma 2 fissava criteri vincolanti: classificazione delle strade per importanza, tariffe analitiche basate su entità e valore dell’area, procedure di concessione, agevolazioni per occupazioni di interesse pubblico, regime forfetario per le utilities, disciplina delle occupazioni abusive e relative sanzioni.

Cosa succedeva per le occupazioni abusive di suolo pubblico nel regime COSAP?

Il regolamento doveva prevedere un’indennità pari al canone maggiorata fino al 50%. Le occupazioni abusive con impianti stabili si consideravano permanenti; quelle temporanee si presumevano iniziate 30 giorni prima del verbale di accertamento. Erano previste anche sanzioni amministrative aggiuntive.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.