Art. 62 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (1)
In vigore dal 01/01/1998
1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione; c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone; d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche ur- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 63 46 banistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone (2); e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. 3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni. 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Note: (1) Il comma 847 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha disposto l’abrogazione del presente articolo. Tale disposizione, tuttavia, sarà abrogata dall’1.1.2021, contestualmente all’istituzione del c.d. “canone unico” di cui al comma 816. Si veda l’art. 4 co. 3-quater del DL 30.12.2019 n. 162 ed il Dossier (Schede di lettura A.C. 2305 – 17 dicembre 2019). (2) Le parole “in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone” sono state inserite dall’art. 10, comma 5, lett. b), L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285.
In sintesi
Contesto istitutivo: la facoltà di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità
L’articolo 62 del D.Lgs. 446/1997 si inserisce nel Titolo III del decreto, dedicato al riordino dei tributi locali, e introduce una facoltà eccezionale per i comuni: quella di sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993 con un canone autorizzatorio per le sole iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente. Non si tratta di un obbligo, ma di un’opzione discrezionale che i comuni esercitano con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del medesimo D.Lgs. 446/1997.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole consentire ai comuni di modulare il regime della pubblicità esterna in funzione delle esigenze di tutela del paesaggio urbano e ambientale, sottoponendo a un regime autorizzatorio stringente le iniziative che hanno un impatto visivo o estetico rilevante. Dall’altro, si introduce uno strumento tariffario più flessibile rispetto alla rigida struttura dell’ICP, consentendo al comune di calibrare il canone in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio e dei flussi turistici.
I criteri del regolamento comunale
Il comma 2 elenca i criteri fondamentali che devono informare il regolamento comunale che introduce il canone. Il primo criterio riguarda l’individuazione della tipologia dei mezzi di pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, con riferimento al Codice della strada e al relativo regolamento attuativo. Il secondo criterio disciplina le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, garantendo un sistema trasparente e controllato di accesso all’installazione dei mezzi pubblicitari.
Il terzo criterio riguarda le modalità di impiego dei mezzi e le condizioni e i termini di pagamento del canone. Il quarto è il più rilevante dal punto di vista economico-fiscale: la determinazione della tariffa deve rispettare criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e ambientali delle diverse zone del territorio. In ogni caso la tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non può eccedere del 25% le tariffe ICP deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno precedente all’adozione della delibera di sostituzione. Questo tetto garantisce che il passaggio al canone non si traduca in un inasprimento del carico tributario sugli operatori della comunicazione esterna.
Il regime sanzionatorio per i mezzi non autorizzati
Il quinto criterio del comma 2 (lettera e) prevede che i mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione siano equiparati, ai soli fini del pagamento del canone, a quelli regolarmente autorizzati. In aggiunta al canone, il regolamento deve prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per l’installazione non autorizzata, di importo compreso tra il 100% e il 200% della tariffa relativa al mezzo abusivo. Si tratta di una forbice sanzionatoria che lascia al comune la scelta della misura concreta, orientata dalla gravità della violazione e dalla reiterazione del comportamento.
Il sesto criterio (lettera f) stabilisce una discriminazione tariffaria a favore dei mezzi pubblicitari installati su beni privati: la tariffa per questi deve essere inferiore di almeno un terzo rispetto a quella applicabile agli analoghi mezzi su beni pubblici. La norma riflette la diversa «occupazione» del bene pubblico che comporta l’installazione su suolo o edificio di proprietà comunale.
La rimozione coattiva dei mezzi abusivi
Il comma 4 attribuisce al comune il potere di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, installati in difformità dall’autorizzazione o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del canone. La rimozione è accompagnata dall’immediata copertura della pubblicità e deve essere contestuale alla redazione di un processo verbale di contestazione da parte di un pubblico ufficiale competente. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative del Codice della strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992) per le violazioni che rientrano in tale ambito, ovvero -- dove non applicabili -- delle sanzioni dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993.
Il comma 3: divieti, limitazioni e agevolazioni con carattere di generalità
Il comma 3 consente al regolamento comunale di prevedere, con carattere di generalità, divieti di installazione di determinati tipi di mezzi pubblicitari, limitazioni di zona o di periodo e agevolazioni tariffarie per categorie di utenti o tipologie di iniziative. Si tratta di uno strumento di pianificazione urbanistica e paesaggistica che si aggiunge alla leva fiscale, permettendo al comune di tutelare aree di pregio storico o artistico o di incentivare determinate forme di comunicazione istituzionale o non commerciale.
L’abrogazione e il canone unico
L’articolo 62 del D.Lgs. 446/1997 è stato abrogato dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con effetto dall'1 gennaio 2021, contestualmente all’istituzione del cosiddetto «canone unico» di cui al comma 816 e seguenti della stessa legge. Il canone unico unifica in un unico prelievo il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il canone per le pubbliche affissioni, semplificando notevolmente il quadro dei tributi locali sulla pubblicità esterna. Per i periodi anteriori al 2021, l’art. 62 rimane applicabile ai comuni che avevano adottato il regime del canone in sostituzione dell’ICP.
Il rapporto tra il canone ex art. 62 e le norme urbanistiche e paesaggistiche
L’articolo 62 non opera in modo isolato rispetto alla disciplina urbanistica e ambientale della pubblicità esterna. I mezzi pubblicitari sono soggetti anche alle prescrizioni del Piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonchè alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) per le aree vincolate. In tali aree, l’installazione di cartelloni e insegne richiede l’autorizzazione della soprintendenza competente, che si aggiunge a quella del comune. Il canone ex art. 62, di natura fiscale-tariffaria, si cumula con il regime autorizzatorio urbanistico-paesaggistico senza sostituirlo. Questa sovrapposizione di regimi ha reso complessa la gestione della pubblicità esterna nelle città d'arte e nei centri storici, dove i comuni hanno spesso optato per il canone proprio per avere maggiore controllo sul tipo di mezzi ammissibili e sulla loro collocazione, con funzione restrittiva oltre che impositiva.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 141/2009
Non fondatezza
La Corte ha affermato che il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 D.Lgs. 446/1997 costituisce mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva natura tributaria. Le controversie sul canone rientrano dunque nella giurisdizione delle commissioni tributarie, in linea con l'art. 102 Cost.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 18/2010
Manifesta infondatezza
La Corte ha ribadito la natura tributaria del CIMP e la conseguente devoluzione del contenzioso al giudice tributario, dichiarando manifestamente infondate ulteriori questioni di legittimità sollevate su profili analoghi a quelli già esaminati nella sentenza 141/2009.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Un comune che adotta il canone ex art. 62 deve comunque applicare l’ICP per tutti i tipi di pubblicità?
No. Il comune può scegliere di applicare il canone ex art. 62 solo per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, mantenendo l’ICP per le altre tipologie. Il regolamento individua i mezzi soggetti al canone, e per quelli inclusi l’ICP non si applica.
La tariffa del canone può essere superiore all’ICP vigente nel comune?
In misura limitata. La tariffa del canone, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non può eccedere del 25% le tariffe ICP deliberate dall’amministrazione nell’anno precedente all’adozione del regime sostitutivo. Il tetto serve a evitare che la sostituzione si traduca in un aggravio fiscale per gli operatori.
Cosa succede a chi installa un mezzo pubblicitario senza autorizzazione in un comune che ha adottato il canone?
E' soggetto al pagamento del canone come se fosse autorizzato (equiparazione fiscale), più una sanzione amministrativa tra il 100% e il 200% della tariffa. Il comune procede inoltre alla rimozione coattiva del mezzo e alla copertura immediata della pubblicità, con redazione di processo verbale da parte di un pubblico ufficiale.
L’art. 62 è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 160/2019 con effetto dall'1.1.2021, quando è entrato in vigore il canone unico (commi 816 e ss.) che ha unificato ICP, canone pubblicità, COSAP e affissioni. Per i periodi fino al 31.12.2020 il vecchio art. 62 rimane applicabile ai comuni che avevano adottato il regime sostitutivo.
La tariffa per un cartellone installato su un edificio privato deve essere la stessa di uno su suolo pubblico?
No. Il comma 2, lettera f) impone che la tariffa per i mezzi su beni privati sia inferiore di almeno un terzo rispetto a quella applicata agli analoghi mezzi su beni pubblici, riflettendo la diversa incidenza sull’occupazione del patrimonio comunale.