Art. 60 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali
In vigore dal 01/01/1998
1. Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione. 2. […] (1). 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all’attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. v), n. 1), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 61-62 45 n. 131 , compresi gli atti dell’autorità giudiziaria, nonché sui relativi contratti preliminari, è attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.“.
In sintesi
Inquadramento dell’articolo 60 nel sistema della finanza locale
L’articolo 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’attribuzione alle province e ai comuni del gettito di alcune imposte erariali, inserendosi nella logica complessiva del D.Lgs. 446/97 di rafforzare l’autonomia finanziaria degli enti locali attraverso la compartecipazione ai tributi. La norma si inserisce nel Titolo V del decreto, dedicato alla finanza locale, e deve essere letta in combinato disposto con le disposizioni sull’IRAP come componente di un sistema organico di ridisegno dei flussi finanziari tra livelli di governo.
Il meccanismo previsto dall’art. 60 non crea un nuovo tributo locale, ma modifica la destinazione del gettito di tributi già esistenti di natura erariale: l’imposta RC auto (nel comma 1) e, nella versione originaria, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di trasferimento immobiliare (nel comma 2, poi abrogato). Si tratta dunque di un meccanismo di compartecipazione al gettito erariale, diverso dall’addizionale (che si aggiunge al tributo principale) e dalla devoluzione di un tributo proprio.
L’attribuzione del gettito RC auto alle province (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto), esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 419/1991, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici (PRA) nei quali i veicoli sono iscritti.
La scelta del PRA come criterio di attribuzione del gettito riflette una logica di correlazione territoriale: il veicolo è iscritto nel PRA della provincia dove risiede il proprietario, e quindi il gettito dell’imposta RC auto affluisce alla provincia che ospita la maggior parte dei veicoli circolanti. Questo meccanismo crea un incentivo implicito per le province a favorire l’insediamento di residenti con più veicoli, benché questo effetto sia di modesta entità pratica.
Per le macchine agricole, che non sono iscritte nei PRA ordinari ma in registri specifici, la norma prevede un criterio alternativo: il gettito è attribuito alla provincia nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione. La ratio è la stessa: collegare il gettito al territorio dove il mezzo è effettivamente localizzato e utilizzato.
Il contributo da detrarre ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, è la quota del gettito RC auto destinata al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dall’IVASS (già ISVAP). Questa detrazione garantisce il finanziamento del fondo senza ridurre il gettito netto spettante alle province.
Il comma 2 abrogato: imposte di registro e tributi immobiliari
Il comma 2, nella sua formulazione originaria, attribuiva ai comuni il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, compresi i contratti preliminari, con riferimento ai comuni nel cui territorio gli immobili erano ubicati.
Questa disposizione aveva una logica politico-fiscale chiara: avvicinare il gettito dei tributi immobiliari agli enti locali che governano il territorio su cui gli immobili insistono. L’imposta di registro su una compravendita immobiliare sarebbe andata al comune dove si trova l’immobile oggetto della transazione, rafforzando la correlazione tra gettito e territorio.
Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. v), n. 1), del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, prima che le disposizioni entrassero in vigore per questo specifico aspetto. L’abrogazione ha probabilmente riflesso difficoltà operative nell’attuazione e la valutazione che la devoluzione del gettito delle imposte di registro ai comuni avrebbe creato eccessiva volatilità nelle entrate locali in funzione degli andamenti del mercato immobiliare.
Le modalità di assegnazione alle province: il decreto ministeriale (comma 3)
Il comma 3 prevede che con decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e del Tesoro (e del Ministro dell’Industria per il comma 1), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, siano stabilite le modalità per l’assegnazione alle province delle somme spettanti. Questa previsione riconosce la complessità operativa del meccanismo: attribuire il gettito RC auto alle province in base al PRA di iscrizione richiede un sistema di monitoraggio dei versamenti delle compagnie assicurative e di redistribuzione tra le province, che non può essere lasciato alla spontanea corretta allocazione dei flussi.
Il regime speciale per le autonomie speciali (comma 4)
Il comma 4 stabilisce che le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta) e le province autonome di Trento e Bolzano attuano le disposizioni del comma 1 nel rispetto dei propri statuti di autonomia. Contestualmente devono essere disciplinati i rapporti finanziari tra Stato, autonomie speciali ed enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Questa previsione è necessaria perché gli statuti di autonomia regolano in modo specifico la ripartizione dei tributi erariali tra Stato e autonomie, in deroga alle regole generali applicabili alle regioni a statuto ordinario. L’attribuzione del gettito RC auto alle province di queste regioni potrebbe interferire con gli assetti finanziari previsti dagli statuti, richiedendo quindi una disciplina concordata che preservi l’equilibrio complessivo.
Decorrenza e applicazione temporale (comma 5)
Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dell’art. 60 hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all’imposta dovuta sui premi e accessori incassati a decorrere da tale data. L’effetto ritardato di un anno rispetto all’entrata in vigore generale del D.Lgs. 446/97 (1° gennaio 1998) è un periodo di preparazione tecnica, necessario per allestire i sistemi informativi e contabili che consentono di attribuire correttamente il gettito RC auto alle province in base al PRA di iscrizione.
Il riferimento ai «premi e accessori incassati» è il criterio di cassa: il gettito dell’imposta sulle assicurazioni RC auto è determinato in base ai premi effettivamente riscossi dalle compagnie assicurative, non ai contratti stipulati. Questo criterio è coerente con il funzionamento del tributo sulle assicurazioni, che è applicato dai soggetti passivi (le compagnie) al momento dell’incasso dei premi.
Rilevanza attuale e sviluppi normativi successivi
Il meccanismo di attribuzione del gettito RC auto alle province, introdotto dall’art. 60, è sopravvissuto nel tempo ed è ancora parzialmente operante, benché il quadro normativo di riferimento sia profondamente mutato con la soppressione di molte province e la loro sostituzione con le città metropolitane operata dalla L. 56/2014. Per le province rimaste, il gettito RC auto continua a rappresentare una fonte di entrata significativa, che non dipende da decisioni autonome dell’ente ma dalla distribuzione geografica del parco veicoli iscritti nei PRA territoriali.
Domande frequenti
In base a quale criterio il gettito RC auto è attribuito alle province?
In base alla sede del pubblico registro automobilistico (PRA) in cui il veicolo è iscritto, ai sensi dell’art. 60, c. 1, D.Lgs. 446/97. Per le macchine agricole, il criterio è la provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione.
Dal quando ha effetto l’attribuzione del gettito RC auto alle province?
Dal 1° gennaio 1999, con riferimento all’imposta dovuta sui premi e accessori incassati dalle compagnie assicurative da tale data (comma 5 dell’art. 60). C'è quindi un anno di differimento rispetto all’entrata in vigore generale del D.Lgs. 446/97 (1° gennaio 1998).
Il comma 2 dell’art. 60, che attribuiva ai comuni le imposte di registro sulle compravendite immobiliari, è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, prima ancora di essere pienamente operativo, probabilmente per le difficoltà applicative e per evitare l’eccessiva volatilità delle entrate comunali legata alle fluttuazioni del mercato immobiliare.
Il gettito RC auto attribuito alle province è al lordo o al netto del contributo al Fondo vittime della strada?
Al netto: il comma 1 dell’art. 60 dispone che il gettito attribuito alle province è detratto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 6, c. 1, lett. a), D.L. 419/1991. Questo garantisce il finanziamento del fondo senza ridurre il gettito netto spettante all’ente locale.
Come si applica l’art. 60 nelle regioni a statuto speciale?
Il comma 4 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano attuino le disposizioni nel rispetto dei propri statuti. I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali devono essere disciplinati contestualmente per mantenere il necessario equilibrio finanziario previsto dagli statuti.