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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 8 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

In vigore dal 01/01/1998

1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) (1), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 9-10 14 compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. (2) Note: (1) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 50, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

In sintesi

  • L’art. 8 disciplina la base IRAP dei soggetti di cui all’art. 3 c. 1 lett. c): artisti e professionisti.
  • Base imponibile = compensi percepiti meno costi inerenti (escluso costo del personale e interessi passivi).
  • Compensi e costi si assumono per cassa, come nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
  • Sono deducibili gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali.
  • Dal 2022 la L. 234/2021 ha esonerato da IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni.
  • L’articolo resta applicabile a studi associati e società tra professionisti (STP).
Cosa stabilisce l’art. 8 del decreto IRAP

L’articolo 8 del D.Lgs. 446/1997 disciplina la determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto, ossia le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate che esercitano arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR. In sostanza si tratta del comparto del lavoro autonomo professionale: liberi professionisti iscritti ad albi e non, studi associati di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti del lavoro, e oggi anche le società tra professionisti (STP). La norma stabilisce una regola apparentemente lineare: la base imponibile è data dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, ma esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Compensi, costi e altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, ai sensi del periodo finale inserito dalla L. 244/2007.

Il criterio di cassa e il raccordo con l'art. 54 TUIR

Il rinvio alla dichiarazione dei redditi è decisivo: significa che ai fini IRAP, come accade per l’IRPEF, si applica per i professionisti il principio di cassa e non quello di competenza. I compensi rilevano quando vengono effettivamente percepiti dal cliente e i costi quando sono materialmente sostenuti, salvi gli specifici casi in cui l’art. 54 TUIR introduce eccezioni a favore della competenza (ammortamenti, canoni di leasing, TFR dei dipendenti, quote di accantonamento). Questo è il primo grande elemento di differenza rispetto alle imprese commerciali, che ai fini IRAP partono dal conto economico civilistico costruito per competenza (art. 5 e 5-bis). Per il professionista, dunque, la base IRAP segue in larga misura la stessa logica del reddito di lavoro autonomo IRPEF: compensi incassati nell’anno solare al netto delle spese effettivamente pagate, con le rettifiche tipiche del reddito professionale (deducibilità parziale di auto, telefonia, alberghi e ristoranti, spese di rappresentanza).

Costi deducibili, costi esclusi: la struttura della base imponibile

Dalla differenza compensi meno costi vanno espunte due categorie di componenti negativi: gli interessi passivi (sui mutui per l’acquisto dello studio, sui finanziamenti per i beni strumentali, sulle anticipazioni bancarie) e le spese per il personale dipendente. Queste due esclusioni sono coerenti con la logica originaria dell’IRAP: il tributo colpisce il valore aggiunto prodotto dall’organizzazione, ovvero la ricchezza creata prima della sua distribuzione al capitale di debito (interessi) e al lavoro (retribuzioni). I costi del personale dipendente, esclusi dal calcolo all’art. 8, sono in larga parte recuperati in deduzione tramite l’art. 11 del decreto, che dal 2015 ammette la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato. Per il piccolo studio professionale che ha solo collaboratori autonomi o praticanti con compensi, la questione si pone meno: i compensi a terzi sono costi normalmente deducibili nel calcolo della differenza, perché non costituiscono spese per il personale dipendente in senso stretto.

Ammortamenti e beni strumentali

L’art. 8 chiarisce espressamente che è deducibile l’ammortamento dei beni materiali e immateriali strumentali all’attività. Lo studio professionale che acquista computer, software, mobili, attrezzature mediche, libri e abbonamenti pluriennali deduce il costo per quote annuali, secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 in vigore ai fini IRPEF. Il rinvio alla disciplina della dichiarazione dei redditi rende automatico il coordinamento: i medesimi ammortamenti che riducono il reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF riducono anche la base IRAP. Lo stesso vale per i canoni di leasing dei beni strumentali, che seguono le regole IRPEF, e per le quote di ammortamento dell’avviamento o di diritti pluriennali nel caso di cessione di studio.

L’esonero IRAP delle persone fisiche dal 2022

Il punto più rilevante per chi consulta oggi l’art. 8 è che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3 del D.Lgs. 446/1997. L’esonero ha cancellato di fatto la platea più numerosa dei contribuenti IRAP: tutti i liberi professionisti individuali, gli artisti e i lavoratori autonomi con partita IVA personale non versano più l’imposta dal 2022, indipendentemente dal volume dei compensi, dal numero di collaboratori o dalla dotazione di beni strumentali. Si tratta di una modifica strutturale, non di una sospensione: l’art. 8 resta nel decreto ma trova applicazione solo per i soggetti residui di cui all’art. 3 lett. c) che non siano persone fisiche.

Chi paga ancora IRAP ai sensi dell’art. 8 dopo la riforma

Lette insieme, le lettere c) dell’art. 3 e l’art. 8 individuano oggi una platea residuale ben precisa: le associazioni professionali e gli studi associati costituiti tra esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR; le società semplici che esercitano attività professionale; le società tra professionisti (STP) nelle forme della società di persone (s.n.c., s.a.s.) e, secondo l’orientamento prevalente, anche le STP in forma di s.r.l. o s.p.a. quando producono un reddito qualificabile come di lavoro autonomo. Per queste entità la base imponibile IRAP si determina ancora oggi secondo le regole dell’art. 8: compensi al netto dei costi, escluso il costo del personale e gli interessi passivi, con il criterio di cassa mutuato dall’IRPEF. Le STP in forma di società di capitali che producono invece reddito d'impresa applicano l’art. 5 o l’art. 5-bis del decreto.

La storia dell’autonoma organizzazione: prima del 2022

Per inquadrare correttamente l’art. 8 è importante ricordare il dibattito che ha accompagnato l’IRAP dei professionisti fino al 2021. Il presupposto del tributo (art. 2 del decreto) è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Per il piccolo professionista senza struttura, già dai primi anni 2000 si era posto il problema se l’IRAP fosse costituzionalmente legittima. La Corte di Cassazione, con le note sentenze a Sezioni Unite n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 26 maggio 2009, ha fissato il principio per cui il professionista non è soggetto a IRAP quando esercita l’attività personalmente, senza dipendenti, con beni strumentali minimi e indispensabili e senza ricorso significativo al lavoro altrui. Il successivo intervento delle Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016 ha ulteriormente precisato che la presenza di un solo dipendente con mansioni di segreteria o esecutive, di per sé, non integra automaticamente l’autonoma organizzazione. Questi principi hanno governato il contenzioso per anni e generato migliaia di rimborsi a favore dei professionisti senza struttura. Dal 2022, con l’esonero generalizzato delle persone fisiche, la questione si è sostanzialmente esaurita: il singolo professionista non è più soggetto a IRAP a prescindere dalla dotazione organizzativa, e la giurisprudenza Cassazione resta rilevante solo per il pregresso non prescritto.

Studi associati e STP: l’autonoma organizzazione c'è per definizione?

Diverso è il discorso per studi associati e STP, che restano nel campo IRAP. La giurisprudenza di legittimità ha tendenzialmente ritenuto che l’associazione tra professionisti integri di per sé una forma di autonoma organizzazione, perché la condivisione di studio, segreteria, attrezzature e clientela costituisce una struttura tipicamente eccedente quella del singolo professionista. La Cassazione (cfr. ord. n. 7291/2016 e successive) ha affermato che la partecipazione ad uno studio associato fa presumere l’autonoma organizzazione, salva prova contraria. Nella prassi gli studi associati e le STP versano normalmente IRAP secondo l’art. 8 senza che la questione si ponga.

Esempio: lo studio associato di avvocati

Si pensi allo Studio Legale Associato Tizio e Caio, costituito da due avvocati associati ex art. 5 c. 3 lett. c) TUIR. Nell’anno lo studio percepisce compensi per 500.000 euro. Sostiene costi per 200.000 euro così composti: 100.000 euro di stipendi e contributi a due dipendenti di segreteria; 30.000 euro di canone di locazione dello studio; 20.000 euro di compensi a collaboratori autonomi (praticanti e domiciliatari); 15.000 euro di spese generali (utenze, materiale di consumo); 20.000 euro di ammortamenti di mobili, computer e software; 15.000 euro di interessi passivi su un mutuo per ristrutturazione dello studio. Ai fini dell’art. 8, la base imponibile IRAP si calcola come segue: compensi percepiti 500.000 euro, meno costi inerenti deducibili 85.000 euro (30 locazione + 20 compensi terzi + 15 generali + 20 ammortamenti), per un totale di 415.000 euro. I 100.000 euro di personale dipendente e i 15.000 euro di interessi passivi non riducono la base imponibile ai sensi dell’art. 8. Successivamente, in sede di applicazione dell’art. 11, la quota relativa al personale a tempo indeterminato verrà dedotta integralmente, mentre gli interessi passivi resteranno indeducibili. Sulla base imponibile netta così determinata si applicherà l’aliquota regionale ordinaria del 3,9%.

Coordinamento con la dichiarazione dei redditi

Il secondo periodo dell’art. 8, inserito dalla L. 244/2007 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ha codificato il principio dell'aggancio diretto alla dichiarazione dei redditi: compensi, costi e altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini IRPEF. La modifica ha eliminato i precedenti dubbi su talune differenze di qualificazione tra IRAP e IRPEF e ha semplificato il calcolo. Per gli studi associati e le STP che applicano la cassa, la base IRAP si costruisce tipicamente sommando algebricamente le stesse voci del quadro RE della dichiarazione, con l’unica eccezione delle spese per personale dipendente e degli interessi passivi che vanno scorporati. La norma transitoria della stessa L. 244/2007 (art. 1, c. 51) prevedeva il recupero a tassazione in sei quote dei componenti negativi già dedotti in via extracontabile nel previgente regime, ma la disposizione è ormai esaurita.

Profili dichiarativi e adempimenti

Gli studi associati e le STP soggetti a IRAP compilano il quadro IQ della dichiarazione IRAP. Il versamento avviene in due rate (acconto e saldo) con le scadenze IRPEF e l’aliquota è quella deliberata dalla regione di domicilio fiscale, salvo riparto territoriale ai sensi dell’art. 4 c. 2 se l’attività è esercitata in più regioni con basi fisse stabili per almeno tre mesi. Per la generalità degli studi professionali la base è unica e si imputa alla regione della sede. La dichiarazione IRAP è autonoma rispetto a quella IRPEF dei soci o degli associati: il tributo grava sull’ente collettivo e non si trasferisce per trasparenza in capo ai partecipanti, fermo restando che il costo IRAP versato dallo studio associato è deducibile dal reddito di lavoro autonomo dell’associazione nei limiti previsti dall’art. 6, c. 1 del D.L. 185/2008 (deduzione forfettaria del 10% e deduzione analitica per la quota IRAP riferita al costo del personale).

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 156/2001

La Corte ha riconosciuto la legittimità dell'IRAP sugli esercenti arti e professioni a condizione che vi sia autonoma organizzazione: in mancanza di tale elemento il professionista non integra il presupposto impositivo. Il principio si riflette anche sulla determinazione del valore della produzione netta di cui all'art. 8, che presuppone una struttura organizzativa minima.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53 c.1 TUIR) e attività d'impresa individuale (art. 55 TUIR) sono escluse dall'IRAP, mentre restano soggetti passivi gli studi associati e le società tra professionisti, che continuano a determinare il valore della produzione netta secondo le regole dell'art. 8.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello n. 338 del 2023

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nelle associazioni professionali, dalla base imponibile IRAP vanno esclusi i compensi che il singolo professionista percepisce per incarichi personali (es. sindaco, amministratore) solo se l'incarico non è riconducibile all'attività dello studio. In caso di confluenza dei compensi nello studio associato, gli stessi concorrono al valore della produzione netta ex art. 8.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008

Linee guida operative agli uffici per la gestione del contenzioso IRAP su artisti e professionisti: la presenza di autonoma organizzazione si presume nelle associazioni professionali e negli studi associati, mentre per il singolo professionista occorre verificare caso per caso l'eccedenza dei beni strumentali e l'impiego di lavoro altrui non occasionale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un libero professionista persona fisica paga IRAP nel 2026?

No. Dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2022, in forza dell'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021 n. 234, le persone fisiche esercenti arti e professioni sono esonerate dall’IRAP, indipendentemente dal volume dei compensi o dalla presenza di dipendenti e beni strumentali. L’art. 8 del D.Lgs. 446/1997 resta nel decreto ma non si applica più al singolo professionista con partita IVA personale. Restano soggetti a IRAP soltanto gli studi associati, le società semplici di professionisti e le società tra professionisti (STP). La questione storica dell’autonoma organizzazione, fondata sulle Sezioni Unite Cass. 12108-12111/2009 e 9451/2016, conserva rilevanza solo per il contenzioso sul pregresso non prescritto.

Gli studi associati e le associazioni professionali pagano IRAP?

Sì. Gli studi associati e le associazioni professionali costituite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR rientrano fra i soggetti dell’art. 3, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 446/1997 e continuano a essere soggetti passivi IRAP anche dopo l’esonero del 2022 delle persone fisiche. La giurisprudenza di Cassazione ritiene che la struttura associata costituisca di per sé una forma di autonoma organizzazione, in quanto comporta la condivisione di studio, personale e attrezzature. La base imponibile si determina secondo l’art. 8: compensi percepiti meno costi inerenti, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente, salva poi la deduzione di queste ultime in sede di art. 11.

Le società tra professionisti (STP) sono soggette a IRAP?

Sì. Le STP costituite ai sensi della L. 183/2011 sono soggette a IRAP. Se assumono la forma di società di persone (s.n.c., s.a.s.) o società semplice e producono reddito di lavoro autonomo, applicano l’art. 8 del decreto: base imponibile pari ai compensi percepiti per cassa meno i costi inerenti, esclusi gli interessi passivi e il costo del personale dipendente. Le STP in forma di società di capitali (s.r.l., s.p.a.) che producono reddito d'impresa applicano invece l’art. 5 del decreto, con base derivata dal conto economico civilistico. L’esonero IRAP del 2022 vale solo per le persone fisiche e non si estende alle STP, che restano soggetti passivi a prescindere dalla compagine sociale.

Come si calcola la base imponibile IRAP di uno studio associato?

La base IRAP si calcola, ai sensi dell’art. 8, come differenza tra compensi percepiti e costi inerenti, applicando il criterio di cassa mutuato dall’art. 54 TUIR. Dai costi vanno espunte due voci: gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Sono invece deducibili i costi di gestione (locazione, utenze, materiali di consumo), gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali e i compensi a collaboratori autonomi non dipendenti. Il secondo periodo della norma precisa che compensi, costi e altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. In sede di art. 11, la quota di personale a tempo indeterminato torna deducibile in misura integrale, mentre gli interessi passivi restano definitivamente indeducibili.

Per i professionisti vale il criterio di cassa o di competenza?

Per i soggetti dell’art. 8 (studi associati, società semplici di professionisti, STP che producono reddito di lavoro autonomo) vale il criterio di cassa, in quanto compensi, costi e altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, ovvero secondo l’art. 54 TUIR. Rilevano quindi i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nell’anno solare, fatte salve le eccezioni di competenza previste dallo stesso art. 54 (ammortamenti, canoni di leasing, accantonamenti TFR, quote di trattamento di fine mandato). È una differenza importante rispetto alle imprese commerciali soggette agli artt. 5 e 5-bis del decreto, che partono invece dal conto economico civilistico costruito per competenza.

Fonti consultate: 4 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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