Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 2043 c.c. è la norma cardine della responsabilità extracontrattuale (aquiliana): chi causa ad altri un danno ingiusto deve risarcirlo.
- Servono un fatto doloso o colposo, un danno ingiusto e il nesso causale tra condotta e danno.
- Il risarcimento copre il danno patrimoniale (emergente e lucro cessante) e, nei casi previsti, quello non patrimoniale.
- L’azione si prescrive in cinque anni dal fatto (art. 2947).
La norma (art. 2043 c.c.)
«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»
| Elemento | Cosa significa |
|---|---|
| Fatto doloso o colposo | Condotta volontaria o negligente |
| Danno ingiusto | Lesione di un interesse meritevole di tutela |
| Nesso causale | Collegamento tra condotta e danno |
| Prescrizione | 5 anni dal fatto (art. 2947) |
Tre casi pratici
Infiltrazioni dall’appartamento sopra
L’acqua proveniente dall’unità superiore danneggia mobili e pareti.
Cosa fare: Agire ex art. 2043 (o per responsabilità del custode, art. 2051) provando il danno, la provenienza e il nesso causale; quantificare i costi di ripristino e i beni rovinati.
Danno economico da condotta scorretta
Un soggetto subisce una perdita economica per il comportamento illecito di un terzo.
Cosa fare: Dimostrare la condotta colposa o dolosa, il danno (anche da lucro cessante) e il nesso causale: provati gli elementi, sorge l’obbligo risarcitorio.
Concorso di colpa del danneggiato
Il danneggiato ha contribuito a causare il danno.
Cosa fare: Il risarcimento è ridotto in proporzione (art. 1227): documentare le rispettive responsabilità per definire la quota a carico di ciascuno.
Spunti pratici
- Accanto all’art. 2043 operano le responsabilità speciali (cose in custodia 2051, attività pericolose 2050, fatto dei dipendenti 2049).
- Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata.
- Conservare prove (foto, perizie, preventivi) e agire entro i cinque anni di prescrizione.
Norme collegate
- Onere della prova (art. 2697)
- Responsabilità patrimoniale (art. 2740)
- Azione revocatoria (art. 2901)
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 2043
- Codice civile, artt. 2049-2051 (responsabilità speciali)
- Codice civile, art. 2947 (prescrizione)
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Domande frequenti