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Art. 12 ter T.U.B. – Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca e’ pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da una banca e’ pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresi’ alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonche’ agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 12-ter del Testo Unico Bancario è una norma di tutela strutturale del risparmiatore retail, introdotta nel 2021 come reazione legislativa diretta alle drammatiche vicende dei collocamenti di obbligazioni subordinate bancarie alla clientela non professionale che hanno segnato il sistema italiano tra il 2015 e il 2017 (Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi). La disposizione fissa due soglie quantitative di valore nominale unitario minimo — 200.000 euro per le subordinate e 150.000 euro per gli strumenti chirografari di secondo livello — che funzionano come barriera fisica all'accesso del piccolo risparmiatore agli strumenti ad alto rischio. Per il consulente, l'art. 12-ter è una chiave di lettura essenziale del mercato delle obbligazioni bancarie post-bail-in: ne ridisegna i confini, separa la clientela retail dalla professionale e ridefinisce la responsabilità del collocatore.
La ratio della norma: la lezione delle crisi bancarie 2015-2017
Per cogliere il senso dell'art. 12-ter occorre richiamare il contesto. Tra il novembre 2015 e il giugno 2017 il sistema italiano ha gestito sette crisi bancarie di rilievo. In tutte le vicende è emerso un dato comune: la presenza nei portafogli di clienti retail — spesso pensionati, piccoli imprenditori, risparmiatori inesperti — di rilevanti quantità di obbligazioni subordinate Tier 2 e di strumenti AT1, collocate con tagli unitari relativamente contenuti (mille euro o anche meno) e spesso a fronte di una sollecitazione attiva da parte della rete commerciale della banca emittente. L'introduzione del regime del bail-in (D.Lgs. 180/2015, in attuazione della BRRD) ha rivelato a posteriori la dimensione del problema: i titoli, che in precedenza godevano di una percezione di sicurezza derivante dall'aspettativa implicita di un salvataggio pubblico, si sono trasformati in strumenti ad assorbimento di perdite con conseguenze patrimoniali rilevanti per i sottoscrittori.
La risposta del legislatore italiano si è articolata su più livelli: moral suasion della Consob sui collocamenti retail (Comunicazione n. 0090430 del 24 novembre 2015 e successive), rafforzamento dei presidi MiFID II di product governance e target market, costituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) con la L. 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modificazioni. L'art. 12-ter rappresenta il tassello più recente e strutturale: un divieto oggettivo, non superabile in via contrattuale, di emissione di subordinate con tagli inferiori a 200.000 euro.
Il comma 1: la soglia di 200.000 euro per le subordinate
Il comma 1 stabilisce che «il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000». La norma copre l'intera categoria del debito subordinato, comprendente: obbligazioni subordinate Tier 2 (art. 63 Reg. CRR), strumenti di Additional Tier 1 (art. 52 Reg. CRR), strumenti subordinati eligible al MREL ai fini della disciplina di risoluzione.
Il valore unitario di 200.000 euro è una soglia significativa: corrisponde alla quotazione di mercato di un mutuo immobiliare medio-alto e funziona come presunzione assoluta di non vulnerabilità dell'investitore. Chi è in grado di sottoscrivere un singolo titolo da 200.000 euro è ragionevolmente un soggetto patrimonialmente strutturato (un investitore qualificato di fatto, anche se formalmente non rientrante nelle categorie MiFID), che opera con un orizzonte di portafoglio diversificato e con accesso a consulenza professionale. La soglia non è derogabile dal consenso dell'investitore: anche un cliente formalmente professionale o controparte qualificata non può sottoscrivere subordinate bancarie italiane con taglio inferiore.
Va sottolineato che il taglio minimo non incide sul mercato secondario: gli strumenti, una volta emessi, possono essere scambiati liberamente sulle piattaforme di trading (MOT, EuroTLX, OTC), con dimensioni di transazione che dipendono dalle quotazioni di mercato. Tuttavia il valore nominale unitario resta vincolato: non sono ammesse operazioni di frazionamento successivo del taglio.
Il comma 2: la soglia di 150.000 euro per i senior non preferred
Il comma 2 estende un regime analogo, con soglia ridotta a 150.000 euro, agli «strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca». Si tratta della categoria dei senior non preferred bonds, strumenti di debito che si collocano gerarchicamente tra il debito senior ordinario e le subordinate, introdotti nell'ordinamento italiano dall'art. 12-bis T.U.B. (aggiunto dal D.Lgs. 16 novembre 2018 n. 137 in attuazione della Direttiva UE 2017/2399 sull'armonizzazione della gerarchia dei creditori bancari).
La differenziazione della soglia (150.000 contro 200.000 euro) riflette il diverso profilo di rischio dei due strumenti: i senior non preferred, pur essendo «bail-inable» e collocandosi dopo i senior preferred nella gerarchia di risoluzione, hanno un rischio strutturalmente inferiore rispetto alle subordinate (sia perché si attivano solo dopo l'esaurimento degli strumenti subordinati, sia perché non hanno componenti di assorbimento perdite extra-liquidatorie come gli AT1). La soglia di 150.000 euro mantiene comunque una funzione di selezione del target market, scoraggiando il collocamento alla clientela retail di massa.
Il comma 3: estensione ai soggetti diversi dalle banche nel perimetro BRRD
Il comma 3 chiarisce che i commi 1 e 2 si applicano anche alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati e agli strumenti chirografari di secondo livello emessi da soggetti rientranti nell'art. 2 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 diversi da una banca. Si tratta delle società di intermediazione mobiliare (SIM) di rilevanza sistemica, delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, dei soggetti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale consolidata, di alcune categorie di intermediari rientranti nel perimetro della BRRD.
L'estensione è coerente con la logica della normativa di risoluzione: i soggetti che possono essere assoggettati a procedure di risoluzione e i cui creditori possono essere coinvolti in misure di bail-in sono trattati in modo uniforme rispetto agli emittenti bancari, evitando arbitraggi normativi e disparità di tutela dell'investitore retail.
Coordinamento con MiFID II e Product Governance
L'art. 12-ter si combina con i presidi MiFID II in una logica di tutela rafforzata. La product governance (Direttiva 2014/65/UE, art. 16, par. 3; Regolamento delegato UE 2017/593) impone all'emittente e al distributore di definire il target market positivo e negativo del prodotto: caratteristiche del cliente cui il titolo può essere distribuito e caratteristiche di esclusione. Le subordinate bancarie hanno, di norma, target market positivo limitato a clientela professionale o retail con esperienza, conoscenza, tolleranza al rischio elevati, capacità di sopportare perdite anche totali, orizzonte temporale lungo.
L'art. 12-ter aggiunge a questo presidio una soglia oggettiva: anche un cliente retail che rispondesse positivamente alla profilatura MiFID non può comunque accedere a una subordinata bancaria se il valore nominale unitario è fissato dal legislatore a 200.000 euro. La regola opera come secondo filtro, di natura quantitativa e non valutativa, che irrigidisce la barriera all'ingresso del retail al di là di ogni considerazione di adeguatezza.
L'impatto sul mercato e sulla strategia di funding
L'introduzione delle soglie ha avuto effetti concreti sul mercato italiano. Per le banche emittenti, la disciplina ha comportato una segmentazione netta tra raccolta retail (obbligazioni senior preferred, tagli ordinari, accessibili al pubblico) e raccolta wholesale (subordinate, senior non preferred, tagli elevati, destinati a investitori istituzionali italiani e internazionali). Il mercato wholesale delle subordinate bancarie italiane si è progressivamente allineato agli standard europei, con emissioni denominated in euro o in dollari, collocate prevalentemente presso fondi pensione, assicurazioni, fondi di credito, gestori di patrimoni privati di rilevante dimensione.
Per la clientela retail, l'effetto è duplice: da un lato, l'eliminazione del rischio di esposizione inconsapevole a strumenti ad alto rischio attraverso la rete commerciale della banca; dall'altro, una riduzione delle opportunità di accesso a strumenti con rendimento più elevato. La sostituzione è avvenuta in parte mediante prodotti del risparmio gestito (fondi obbligazionari subordinati, certificati strutturati) che operano in regime di gestione professionale e che offrono diversificazione, in parte attraverso piattaforme di distribuzione di certificati e altri prodotti complessi che, peraltro, sono soggetti a presidi MiFID II di pari rigore.
La data di entrata in vigore: il regime transitorio del D.Lgs. 193/2021
L'art. 12-ter è stato introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 193, in attuazione delle modifiche alla CRD/CRR del «pacchetto bancario» 2019 (Direttive UE 2019/878 e 2019/879, Regolamenti UE 2019/876 e 2019/877). La norma è entrata in vigore il 1° dicembre 2021. Le emissioni effettuate prima di tale data restano disciplinate dal regime previgente: i titoli con taglio inferiore alle soglie continuano a circolare regolarmente sul mercato secondario fino alla naturale scadenza o al rimborso anticipato.
Per le banche emittenti, il regime transitorio ha comportato una revisione completa delle politiche di funding: i programmi di emissione subordinata sono stati riallineati alle nuove soglie; i collocamenti retail di subordinate sono cessati; le strutture commerciali delle banche sono state riorientate verso prodotti del risparmio gestito e verso le emissioni senior preferred ordinarie. Il segnale del legislatore è stato netto: il retail italiano non è il mercato di sbocco delle subordinate bancarie.
Profili pratici e contenzioso residuo
Per il consulente, l'art. 12-ter è uno strumento di immediata utilità nella valutazione della legittimità di operazioni di collocamento. Una sottoscrizione di obbligazione subordinata bancaria italiana effettuata dopo il 1° dicembre 2021 con taglio inferiore a 200.000 euro è radicalmente nulla per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.), con conseguente diritto del cliente alla restituzione integrale del capitale investito, oltre interessi legali e — secondo l'orientamento prevalente — risarcimento del danno emergente e lucro cessante.
Per le emissioni anteriori al 1° dicembre 2021, il regime di tutela dell'investitore retail resta affidato ai principi MiFID II: violazione dell'obbligo di adeguatezza, mancata profilatura, omessa informativa sui rischi di bail-in, profilo di rischio incoerente con il prodotto sottoscritto. La giurisprudenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è ormai consolidata nel sanzionare gli intermediari per la violazione di tali obblighi, con condanne risarcitorie che coprono integralmente il capitale perduto. Per le crisi sistemiche del periodo 2015-2017, ha operato in via straordinaria il Fondo Indennizzo Risparmiatori, con criteri di accesso parametrati su requisiti reddituali e patrimoniali del sottoscrittore.
L'attenzione del professionista deve concentrarsi anche sulle operazioni in mercato secondario: l'acquisto di una subordinata bancaria italiana esistente sul mercato secondario rimane astrattamente possibile anche per importi inferiori a 200.000 euro, perché la soglia opera in fase di emissione e non di negoziazione. Tuttavia, i presidi MiFID II di adeguatezza e appropriatezza continuano a operare pienamente sull'intermediario che esegue l'ordine, e una negoziazione anomala (su titolo manifestamente inadeguato al profilo del cliente) può fondare responsabilità dell'intermediario.
Domande frequenti
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