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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Disciplina i fatti di false comunicazioni sociali di lieve entità, con pena da sei mesi a tre anni di reclusione.
  • La lieve entità si valuta in base alla natura e dimensioni della società e alle modalità o effetti della condotta.
  • Una fattispecie autonoma riguarda le società che non superano le soglie dimensionali previste per il fallimento (art. 1, comma 2, r.d. n. 267/1942).
  • Per le società sotto soglia il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
  • La norma si applica salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2621 BIS c.c. Fatti di lieve entita'

In vigore

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-bis c.c. punisce i fatti di lieve entità della falsità nelle comunicazioni sociali.

Ratio della norma

L'art. 2621-bis c.c. risponde all'esigenza di proporzionare la risposta sanzionatoria alla reale offensività della condotta. Il legislatore, consapevole che le false comunicazioni sociali possono manifestarsi con intensità assai diverse, ha introdotto una fattispecie autonoma attenuata per i casi in cui il disvalore del fatto risulti contenuto in ragione delle caratteristiche dell'ente o delle modalità dell'illecito. La norma mira a evitare che le piccole imprese siano esposte alle stesse conseguenze penali previste per le grandi società, nelle quali le false comunicazioni producono effetti potenzialmente sistemici sul mercato.

Analisi del testo

La disposizione individua due ipotesi distinte. La prima, al primo comma, è incentrata sul concetto di 'lieve entità' da valutare in concreto, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta: si tratta di un giudizio complessivo rimesso al giudice. La seconda, al secondo comma, è strutturata come fattispecie oggettivamente delimitata: si applica quando la società non supera i limiti dimensionali fissati dall'art. 1, comma 2, del r.d. n. 267/1942 (regio decreto fallimentare), ovvero attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro, ricavi non superiori a duecentomila euro e debiti non superiori a cinquecentomila euro. Per quest'ultima ipotesi la procedibilità è a querela, non d'ufficio, ampliando così la tutela della volontà degli interessati diretti.

Quando si applica

In linea generale, la norma si applica quando le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. presentano un ridotto grado di offensività. Tipicamente vengono valutati: la limitata diffusione della comunicazione sociale, la modesta entità delle falsità, la struttura organizzativa e patrimoniale contenuta della società. Nel caso delle società sotto soglia fallimentare, l'applicazione è invece automaticamente collegata al dato dimensionale oggettivo, salvo che il fatto integri un reato più grave. La clausola di riserva ('salvo che costituiscano più grave reato') esclude l'operatività della norma quando i medesimi fatti siano sussumibili in una fattispecie penale più severamente sanzionata.

Connessioni con altre norme

L'art. 2621-bis si inserisce nel sistema delle false comunicazioni sociali insieme all'art. 2621 c.c. (fattispecie base) e all'art. 2622 c.c. (ipotesi aggravata per le società quotate). Il richiamo all'art. 1, comma 2, del r.d. n. 267/1942 àncora la fattispecie alle soglie dimensionali tradizionalmente utilizzate nel diritto concorsuale per definire il 'piccolo imprenditore' non fallibile. Sul piano processuale, la procedibilità a querela per le società sotto soglia si raccorda con le disposizioni generali del codice di procedura penale in materia di querela. La valutazione della lieve entità richiama principi di proporzionalità presenti anche in altre disposizioni penali societarie.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 2621 e l'art. 2621-bis c.c.?

L'art. 2621 c.c. disciplina la fattispecie base delle false comunicazioni sociali, mentre l'art. 2621-bis prevede una pena ridotta (da sei mesi a tre anni) per i casi di lieve entità o per le società di piccole dimensioni sotto soglia fallimentare.

Come si valuta la 'lieve entità' ai sensi dell'art. 2621-bis?

In linea generale, la valutazione è rimessa al giudice e tiene conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta. Non esiste una soglia numerica fissa: si tratta di un apprezzamento complessivo del caso concreto.

Quali sono le soglie dimensionali che fanno scattare la procedibilità a querela?

La procedibilità a querela si applica alle società che non superano i limiti dell'art. 1, comma 2, r.d. n. 267/1942: tipicamente attivo patrimoniale non oltre trecentomila euro, ricavi non oltre duecentomila euro e debiti non oltre cinquecentomila euro.

Chi può proporre querela per il reato di cui all'art. 2621-bis, secondo comma?

Secondo la norma, la querela può essere presentata dalla società, dai soci, dai creditori o dagli altri destinatari della comunicazione sociale falsificata od omessa.

L'art. 2621-bis si applica anche alle società quotate?

In linea generale no: per le società quotate la disciplina di riferimento è l'art. 2622 c.c., che prevede una fattispecie aggravata con pene più severe. L'art. 2621-bis è destinato alle società non quotate, in particolare quelle di minori dimensioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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